CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato a detenere il lettore digitale per compact disk (CD), all'interno della camera di pernottamento, senza limitazione orarie. A fondamento della decisione, il Tribunale di sorveglianza osservava che il controllo sull'integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione delle perquisizioni ordinarie all'interno della cella, senza che si renda necessario l'impiego di particolari risorse umane e materiali; si tratterebbe, infatti, di un accertamento di immediata percezione, in quanto limitato - alla stregua di quanto affermato dalla Direzione dell'Istituto carcerario - alla verifica della permanenza del sigillo apposto, sulle aperture del dispositivo, tramite colla a caldo. La necessità del ritiro notturno del lettore CD neppure sarebbe giustificata dall'esigenza, rappresentata dall'Amministrazione, di scongiurare il rischio che, in pari tempo, il detenuto ne faccia un uso non consentito. Invero, analoga disposizione non sarebbe prevista per altri dispositivi elettronici (la televisione e il telecomando), pure potenzialmente oggetto di manipolazione in orario notturno, durante il quale comunque la vigilanza penitenziaria sarebbe sempre garantita. Poiché il ritiro prolungato dell'oggetto non sarebbe imposto da reali ragioni di sicurezza, la limitazione risulterebbe meramente afflittiva e meritevole dunque di essere rimossa. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata la violazione degli art. 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, Ord. pen. Il provvedimento impugnato, invero, non avrebbe considerato come il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD, e di CD musicali, non incida sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetterebbe all'Amministrazione penitenziaria regolamentare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza sottese al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, volta a precludere in assoluto la possibilità di questi detenuti di mantenere contatti con le organizzazioni di appartenenza. 2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'eccesso di potere che vizierebbe il provvedimento impugnato. In punto di previsione di fasce orarie per l'utilizzo del lettore CD, il Tribunale di sorveglianza sarebbe andato oltre l'ambito consentito alla giurisdizione, circoscritto alla non manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale conferito dalla legge all'Amministrazione penitenziaria. La limitazione dell'impiego del lettore CD alle ore diurne, oltre ad essere una misura rispondente al principio di proporzionalità, non sarebbe meramente afflittiva, trattandosi di misura funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare indebitamente della minore sorveglianza, durante le ore notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente procedimento non ha ad oggetto la possibilità del detenuto di fruire di un lettore CD nella camera di pernottamento, a lui già accordata, bensì quella di detenere tale dispositivo in orario notturno. Il primo motivo di ricorso, essenzialmente riferito all'impiego in sé del lettore musicale, è pertanto inammissibile perché fuori tema. 2. Il secondo motivo è viceversa fondato. 3. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli arti. 35 -bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammetta la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che risultino incise da condotte dell'Amministrazione violative della legge penitenziaria e del relativo regolamento e dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». I presupposti essenziali di tale strumento, dunque, sono costituiti dalla sussistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907).4. È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita negli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che - ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità - incidono legittimamente sulla posizione soggettiva dei ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, Rv. 258398): la sola negazione del diritto, in quanto tale, integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). 5. Nel caso di specie, la questione in cui il giudice a quo si è ingerito (se il lettore CD debba rimanere a disposizione del detenuto anche nelle ore notturne) ha natura prettamente organizzativa e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto, senza inibirlo, secondo canoni del tutto ragionevoli, tenuto conto della normale sospensione delle attività penitenziarie nelle ore dedicate al riposo notturno e della ridotta vigilanza che il personale è in grado di esercitare nel corrispondente periodo. L'ordinanza impugnata, avendo pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve essere annullata senza rinvio. Per gli stessi motivi, deve essere annullata l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, datata 18 novembre 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnat