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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36443/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 19 maggio 2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Parma aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per i reati di cui agli artt. 497-bis, comma 2, 495, 477 e 482, 640 e 648 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha rispettivamente denunciato: - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione dei fatti a lei ascritti ai capi A., C., D. ed F. della rubrica (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - la violazione della legge penale in ragione dall'omessa riqualificazione del fatto di cui al capo A. sub specie dell'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione c:he esso è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha delegato per il deposito dell'atto «l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli», quantunque consti l'autentica della firma della Luongo da parte dello stesso professionista.

Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01), «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 19 maggio 2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Parma aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per i reati di cui agli artt. 497-bis, comma 2, 495, 477 e 482, 640 e 648 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha rispettivamente denunciato: - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione dei fatti a lei ascritti ai capi A., C., D. ed F. della rubrica (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - la violazione della legge penale in ragione dall'omessa riqualificazione del fatto di cui al capo A. sub specie dell'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione c:he esso è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha delegato per il deposito dell'atto «l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli», quantunque consti l'autentica della firma della Luongo da parte dello stesso professionista. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01), «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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