CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36935/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Roberto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 gennaio 1969 ; avversola sentenza del 16 settembre 2024 del la Corte d’appello di Venezia ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano , che ha concluso per il rigetto del ricorso ; lettala memoria depositata il 12 agosto 2025 , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , la quale, anchein replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha insistito perl’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado , ha ritenuto RobertoPolini responsabile, nella sua qualità di amministratore di fatto della FAI soc.coop. a r.l. (chiarata fallita il 10 gennaio 2014) e in concorso con Lev e nte Gergely(amministratore di diritto della detta società ) , dei due fatti di b ancarotta fraudolenta patrimoniale , contestati ai capi B) e C) della rubrica , relativi alla ritenutadistrazione dei beni ricavati dalle truffe contestate al capo A) (dichiarato prescritto)e dei beni aziendali specificamente indicati nel capo d’imputazione . 2.Il ricorso si compone di quattro motivi d’impugnazione. 2.1.Il primo , formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce il travisamentodi due fonti di prova: la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dellaAlpewa, s.r .l. ) e di [OSCURATO:PERSONA] (rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e la querela sportada [OSCURATO:PERSONA] (acquisita all’esito del decesso del querelante) . Luchininon avrebbe riferito chi ha effettuato, per conto della FAI Onlus, l'ordine poinon pagato ; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di fatti risalenti al 2012 e, comunque,di aver parlato con tale “Roberto”, legale rappresentante della Fai ; [OSCURATO:PERSONA],in ultimo, avrebbe riferito solo di visite effettuate dal ricorrente, ma sempre accompagnatoda altra persona. 2.2.Il secondo e il terzo , anche quest i formulat i sotto il profilo del vizio di motivazione, deduc ono la radicale assenza di motivazione (il secondo) e, comunque,la violazione dei canoni probatori imposti dall’art. 533 cod. proc. pen. (ilterzo) in ordine alle plurime questioni sottoposte dalla difesa alla valutazione dellaCorte d’appello ( quanto al momento genetico della condotta contestata, alla effettivainattività della Fai e al contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] nel creare l’apparenza difloridità; al ruolo e alle mansioni svolte alla concreta disponibilità da parte del ricorrentedei beni oggetto di distrazione ) . 2.3.Il quarto attiene alla corrispondenza tra quanto contestato (condotte consumatesipost 2013) e quanto ritenuto in sentenza (condotte commesse ante 2013). CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato . 2.L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art . 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di chiarire le ragioni che giustificanola sua decisione , attraverso l a chiara esplicitazione del percorso logico seguito. Allaradicale mancanza della motivazione (riconducibile ai casi di mancanza graficao di sentenza illeggibile) è, poi, equiparata, dalla giurisprudenza di questa Corte,l’ipotesi in cui l'apparato argomentativo , pur formalmente esistente , sia privodi tali requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza , tali da rendere l’impianto argomentativo offerto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice ; ipotesi nelle quali la mera apparenza di una motivazione, solo formalmente offerta, non permette di ritenere adempiuto l’obbligomotivazionale imposto dall’articolo 125 cod. proc. pen, rende ndo nulla la sentenza pronunciata (Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226712). Ebbene, a prescindere dall’ipotesi di “mancanza assoluta di motivazione” , l’ipotesipiù frequente è quella della motivazione apparente, nella quale «manca deltutto la trama argomentativa, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica», sicché «c’è un’asserzione, ma manca l’argomentazione».Ed è questo il caso della mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice), della mera esposizione di materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazionevalutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, dellamotivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenutanei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenzadi primo gr ado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte,omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostru ito alla fattispecie criminosa contestata; tutticasi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottataè soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, in quanto non permette,a fronte delle censure prospettate, di c omprendere l’iter logico seguito cheha condotto il giudice (dell’impugnazione) a superare le censure prospettate. 3. Ed è quanto in concreto accaduto : la Corte territoriale si è limitata a ripercorrereil ragionamento seguito dal Tribunale (peraltro solo con riferimento al contestato svolgimento in fatto delle funzioni gestorie) e, nel rispondere alle plurime censure sollevate con l’atto di appello, si è limitata a sostenere, apoditticamente,che la motivazione (del Tribunale) “ non viene intaccata dalle doglianzeesposte dalla difesa ”. Tanto all’evidenza significa omettere ogni vaglio critico delle risultanze istruttoriee l'illustrazione del percorso logico che ha condotto il giudice verso la suadecisione. 4.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovoesame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia. P.Q.M Annullala sent