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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01839/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2062/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], società incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi in breve nei termini seguenti: - il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., condannò la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, quale impresa costruttrice-venditrice, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 74.906,40 e al, al contempo, dichiarò prescritta la domanda rivolta nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], la quale copriva il rischio per conto altrui (stipulante la [OSCURATO:SOCIETA]); - la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito rigettò l’impugnazione evidenziando che l’unico soggetto legittimato a far valere i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione eral’assicurata, cioè la [OSCURATO:PERSONA], e non il contraente, cioè la [OSCURATO:SOCIETA]; con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dall’assicurazione doveva reputarsi fondata.

La circostanza che l’art. 22 della polizza stabiliva che i sinistri dovevano essere denunciati per iscritto dal contraente o dall’assicurato, rendeva legittima la chiamata in causa da parte di [OSCURATO:SOCIETA], nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, della Compagnia d’assicurazione, ma non costituiva fonte interruttiva del decorso della prescrizione in favore della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto nel termine di legge nei confronti dell’assicurazione, essendo pacificamente in possesso della polizza.

Ciò a mente dell’art. 1891 cod. civ., ilquale, al secondo comma, dispone che: I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo .

Inoltre, l’effettiva conoscenza dell’esistenza ed entità dei danni e delle cause di essi per la [OSCURATO:PERSONA] risaliva al novembre 2011 (note tecniche redatte dal proprio tecnico di fiducia), o, al più tardi, al gennaio 2012 (sollecito d’intervento all’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA]) e di conseguenza l’inerzia dell’appellante si era protratta fino al momento della proposizione del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e alla sua notifica (9/3/2015).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia d’appello sulla base di due motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1891 e 2952, co. 2, cod. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. sotto duplice profilo. a) La Corte d’appello aveva errato a non valorizzare la chiamata in causa della compagnia d’assicurazione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, operata dalla [OSCURATO:SOCIETA], dovendosi intendere precluso al contraente il solo fatto di agire per incassare la prestazione da parte dell’assicurazione e non già denunciare il sinistro tramite accertamento tecnico preventivo, anche nell’interesse dell’assicurato beneficiario. b) L’art. 22 della polizza disponeva che tutti i sinistri dovevano essere denunciati dal contraente o dall’assicurato e, di conseguenza, la chiamata in causa dell’assicurazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] non poteva che giovare anche all’assicurata.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2952, n. 4, cod. civ., anche in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., affermando l’esercizio tempestivo della domanda entro il biennio dalla conoscenza del danno.

5. Il primo motivo merita di essere accolto nei termini di cui appresso.

Si è chiarito che nell'assicurazione per conto di chi spetta, la previsione del comma secondo dell'art. 1891 cod. civ., secondo la quale il contraente può far valere in nome proprio i diritti dell'assicurato con l'espresso consenso di questi (e quindi può anche richiedere l'indennizzo, con effetti interruttivi della prescrizione), configura un'ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non una rinuncia, per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Sez. 3, n. 4656, 02/03/2006, Rv. 588097).

La Corte d’appello non si è intrattenutasulle eventuali inferenze che discendono dal principio sopra riportato, in relazione alla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], chiamata in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], abbia, a sua volta, chiamato in causa l’assicurazione.

Se, cioè, con una simile condotta possa reputarsi che la contraente [OSCURATO:SOCIETA] abbia inteso fare valere anche i diritti dell’assicurato, proprio ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. Né, a tal fine, la sentenza si è misurata con l’art. 22 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il quale prevedendo che tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal contraente o dall’assicurato , assegna al contraente, nella sostanza, l’esercizio di un diritto che è dell’assicurato, che può esercitarsi anche per via giudiziale (nella specie, in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo).

Poiché su un tale snodo decisivo la sentenza di merito non ha svolto apprezzamento interpretativo di sorta, alla luce delle complessive inferenze processuali, accolto il motivo per le esposte ragioni, la causa deve essere rinviata per nuovo vaglio di merito, che tenga conto dei principi sopra esposti.

6. Il secondo motivo resta assorbito (in senso proprio) dall’accoglimento del primo.

7. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie, per quanto in motivazione, il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa, in relazione all’accolto motivo, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2062/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], società incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi in breve nei termini seguenti: - il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ., condannò la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, quale impresa costruttrice-venditrice, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 74.906,40 e al, al contempo, dichiarò prescritta la domanda rivolta nei confronti della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], la quale copriva il rischio per conto altrui (stipulante la [OSCURATO:SOCIETA]); - la Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito rigettò l’impugnazione evidenziando che l’unico soggetto legittimato a far valere i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione eral’assicurata, cioè la [OSCURATO:PERSONA], e non il contraente, cioè la [OSCURATO:SOCIETA]; con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dall’assicurazione doveva reputarsi fondata. La circostanza che l’art. 22 della polizza stabiliva che i sinistri dovevano essere denunciati per iscritto dal contraente o dall’assicurato, rendeva legittima la chiamata in causa da parte di [OSCURATO:SOCIETA], nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, della Compagnia d’assicurazione, ma non costituiva fonte interruttiva del decorso della prescrizione in favore della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto nel termine di legge nei confronti dell’assicurazione, essendo pacificamente in possesso della polizza. Ciò a mente dell’art. 1891 cod. civ., ilquale, al secondo comma, dispone che: I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo . Inoltre, l’effettiva conoscenza dell’esistenza ed entità dei danni e delle cause di essi per la [OSCURATO:PERSONA] risaliva al novembre 2011 (note tecniche redatte dal proprio tecnico di fiducia), o, al più tardi, al gennaio 2012 (sollecito d’intervento all’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA]) e di conseguenza l’inerzia dell’appellante si era protratta fino al momento della proposizione del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e alla sua notifica (9/3/2015). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia d’appello sulla base di due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1891 e 2952, co. 2, cod. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. sotto duplice profilo. a) La Corte d’appello aveva errato a non valorizzare la chiamata in causa della compagnia d’assicurazione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, operata dalla [OSCURATO:SOCIETA], dovendosi intendere precluso al contraente il solo fatto di agire per incassare la prestazione da parte dell’assicurazione e non già denunciare il sinistro tramite accertamento tecnico preventivo, anche nell’interesse dell’assicurato beneficiario. b) L’art. 22 della polizza disponeva che tutti i sinistri dovevano essere denunciati dal contraente o dall’assicurato e, di conseguenza, la chiamata in causa dell’assicurazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] non poteva che giovare anche all’assicurata. 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2952, n. 4, cod. civ., anche in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., affermando l’esercizio tempestivo della domanda entro il biennio dalla conoscenza del danno. 5. Il primo motivo merita di essere accolto nei termini di cui appresso. Si è chiarito che nell'assicurazione per conto di chi spetta, la previsione del comma secondo dell'art. 1891 cod. civ., secondo la quale il contraente può far valere in nome proprio i diritti dell'assicurato con l'espresso consenso di questi (e quindi può anche richiedere l'indennizzo, con effetti interruttivi della prescrizione), configura un'ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non una rinuncia, per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Sez. 3, n. 4656, 02/03/2006, Rv. 588097). La Corte d’appello non si è intrattenutasulle eventuali inferenze che discendono dal principio sopra riportato, in relazione alla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], chiamata in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], abbia, a sua volta, chiamato in causa l’assicurazione. Se, cioè, con una simile condotta possa reputarsi che la contraente [OSCURATO:SOCIETA] abbia inteso fare valere anche i diritti dell’assicurato, proprio ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. Né, a tal fine, la sentenza si è misurata con l’art. 22 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il quale prevedendo che tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal contraente o dall’assicurato , assegna al contraente, nella sostanza, l’esercizio di un diritto che è dell’assicurato, che può esercitarsi anche per via giudiziale (nella specie, in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo). Poiché su un tale snodo decisivo la sentenza di merito non ha svolto apprezzamento interpretativo di sorta, alla luce delle complessive inferenze processuali, accolto il motivo per le esposte ragioni, la causa deve essere rinviata per nuovo vaglio di merito, che tenga conto dei principi sopra esposti. 6. Il secondo motivo resta assorbito (in senso proprio) dall’accoglimento del primo. 7. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie, per quanto in motivazione, il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa, in relazione all’accolto motivo, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appell
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