CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44545/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata sospensione condizionale dell'irrogata sanzione amministrativa ac- cessoria della sospensione della patente e in ordine alla sua quantificazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è proposto per motivi consentiti (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma manifesta- mente infondato. Va aggiunto che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condi- visibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di pro- cedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Come ricorda lo stesso ricorrente, la sospensione della patente di guida (e non la revoca, consentendolo il dettato di Corte cost. 88/2019) è stata quantificata nel minimo edittale, risultando dunque pienamente adempiuto l'obbligo motiva- zionale sul punto (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832 e Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.). Quanto alla sua sospendibilità, oltre che essere la stessa norma a prevedere che tale sanzione si applichi anche in caso di sospensione condizionale della pena N. 44545/2022 R.G. (art. 222 co. 2 cod. strada: "la disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena") questa Corte di legittimità ha chiarito che il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida (cfr. ex multis Sez. 3, n. 27297 del 10/5/2019, Vitali, Rv. 276025 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Stra- sburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente pe- nale). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.