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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1983

ECLI:EU:C:1983:177
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61982C0096

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 29 GIUGNO 1983 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, gli undici ricorsi dinanzi a voi mirano all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 1981, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.995 — [OSCURATO:PERSONA]).

Le ricorrenti deducono otto mezzi, che esaminerò man mano.

Prima però, vorrei esporre brevemente gli antefatti più importanti.

1. I fatti più salienti L'associazione nazionale delle società che gestiscono acquedotti, che ha sede in Bruxelles, e che in prosieguo indicherò con la sigla [OSCURATO:PERSONA], riunisce 31 imprese e non ha scopo di lucro.

A norme di regi decreti del 1965 e del 1966, queste imprese sono responsabili della qualità dell'acque che distribuiscono.

Gli in teressi comuni di queste imprese sono tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA], che si occupa, fra l'altro, del controllo delle conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie destinate ad essere allacciate alla rete di distribuzione, alle condizioni stabilite, da detti regi decreti, onde evitare l'inquinamento delle aque potabili.

Questo controllo tecnico, dal 1965 in poi, è stato effettuato in tre modi diversi.

Inizialmente esso veniva praticato presso l'utente.

In seguito si spostava presso il produttore o l'importatore e i modelli approvati erano inclusi in elenchi di conformità.

Anche questo sistema appariva in seguito oneroso e ciò induceva la [OSCURATO:PERSONA] ad istituire un sistema di etichette di conformità.

Con questo sistema il controllo dovrebbe essere effettuato dal produttore o dall'importatore e comprovato dall'apposizione delle etichette distribuite dalla [OSCURATO:PERSONA].

Questa si limita dal canto suo a controlli per campione.

Le trattative circa questo sistema venivano condotte dalla [OSCURATO:PERSONA], fra l'altro, con la Electriciteitsgemeenschap (CEG), associazione, fra l'altro, dei produttori ed importatori di apparecchi elettrici e con la Federatie van de Handel in [OSCURATO:PERSONA] (FHEA).

Il 13 dicembre 1978 veniva stipulata la «[OSCURATO:PERSONA] sull'impiego delle etichette di conformità [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per lavabiancheria e lavastoviglie» (in prosieguo: «la [OSCURATO:PERSONA]»).

Questa era stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] con numerosi importatori e produttori, aderenti a dette associazioni, tra i quali tutte le ricorrenti nelle cause riunite.

Scopo della [OSCURATO:PERSONA] è quello di garantire la qualità dell'acqua potabile (art. 1) mediante l'apposizione di etichette di conformità a lavabiancheria e lavastoviglie (art. 2).

Come mandataria di tutte le imprese aderenti, a condizione che siano produttori o importatori esclusivi, agisce la CEG (art. 4), la quale distribuisce le etichette di conformità (art. 5).

La [OSCURATO:PERSONA] controlla l'osservanza delle norme di conformità, contenute in un regolamento speciale (art. 8).

Essa deve raccomandare ai propri aderenti di osservare scopo e contenuto della [OSCURATO:PERSONA] ed informare i consumatori (art. 10).

La CEG vende le etichette di conformità esclusivamente ai produttori e agli importatori ufficiali.

Nel novembre del 1980 la [OSCURATO:PERSONA] instaurava un procedimento a norma dell'art. 85 e il 15 dicembre 1980 inviava ai firmatari della [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione degli addebiti, nella quale dichiarava la propria intenzione di accertare che l'accordo aveva come scopo e come effetto il rendere difficile, se non impossibile, l'importazione parallela nel [OSCURATO:PERSONA] di lavabiancheria e lavastoviglie.

Il 17 dicembre 1981 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione ora impugnata.

Nel provvedimento si dichiarava che vari articoli della [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento speciale sono in contrasto con l'art. 85, n. 1 (art. 1), si invitano le parti a porre fine alla trasgressione e a darne notizia alla [OSCURATO:PERSONA] (art. 2) e si irrogano ammende (art. 3).

Queste ammende sono fissate come segue: 9500 UCE per le ricorrenti nelle cause 101 e 104/82; 38500 UCE per le ricorrenti nelle cause 96/82, 97/82, 99/82, 100/82 e 102/82; 76500 UCE per le ricorrenti nelle cause 98/82, 105/82, 108/82 e 110/82.

2. La situazione degli importatori paralleli Come ho detto, la decisione è diretta soprattutto contro l'impossibilità o quasi di effettuare importazioni parallele nel [OSCURATO:PERSONA] di lavabiancheria e lavastoviglie a causa della [OSCURATO:PERSONA].

Per facilitare l'esame dei mezzi dedotti dalle ricorrenti, riassumerò anzitutto gli antefatti accertati per quel che riguarda la situazione degli importatori paralleli (non ufficiali).

In primo luogo, emerge dai precedenti della [OSCURATO:PERSONA] — e le parti non lo negano — che le importazioni parallele costituiscono una fonte di preoccupazioni per la CEG e per la FHEA.

Secondo il n. 20 della decisione, la FHEA criticava il sistema degli elenchi di conformità soprattutto perché gli importatori paralleli potevano giovarsi dei controlli effettuati dagli importatori ufficiali senza partecipazione alle spese.

Dal numero 22 risulta che la CEG voleva ottenere un trattamento molto vantaggioso per i suoi aderenti. [OSCURATO:PERSONA] riunione del 23 ottobre 1978 la CEG dichiarava che la progettata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto costituire un'«arma» contro le importazioni parallele, in quanto essa sarebbe stata la sola autorizzata a distribuire le etichette.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il gruppo di giuristi che ha preparato la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente visto gli eventuali svantaggi per gli importatori paralleli e aveva rilevato che anche gli importatori non aderenti alla CEG dovevano avere accesso alla etichette (n. 21).

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è fatta in modo da creare una disparità di situazione tra importatori ufficiali e importatori paralleli. [OSCURATO:PERSONA] fa sì che il controllo della conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie sia strettamente connesso all'apposizione delle etichette.

Non è certo escluso che la [OSCURATO:PERSONA] possa effettuare controlli in via eccezionale, ma la situazione non è identica per le due categorie di importatori.

Gli importatori ufficiali, a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento speciale (n. 17) possono fruire dell'assistenza [OSCURATO:PERSONA] fino a 100 volte all'anno.

Per i successivi interventi la tariffa è di 4000 BFR circa per mezza giornata, nella quale si possono controllare una decina di macchine.

Per gli importatori non ufficiali l'assistenza può avvenire solo a pagamento, e il costo è superiore: 10000 BFR.

È controverso se questo sia il costo per ogni singola macchina oppure per un determinato modello.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] si è giustamente richiamata al fatto che gli elenchi di conformità sono stati aboliti, ciò implica che ogni importatore non ufficiale deve comunque accollarsi queste spese per i modelli di macchina che tratta. [OSCURATO:PERSONA] si indica poi come unico distributore delle etichette la CEG, la quale ha apertamente dichiarato che le etichette sarebbero state fornite solo agli importatori ad essa associati.

In terzo luogo, è pacifico che, per l'attuazione della [OSCURATO:PERSONA], la CEG ha inviato una circolare nella quale si invitavano i commercianti che desideravano chiarimenti sulla distribuzione delle etichette a dichiarare e a dimostrare di essere importatori esclusivi.

Dai fatti esposti ai nn. 29 e 30, e del pari non contestati, emerge pure che la CEG è intervenuta attivamente contro le importazioni parallele.

Si deve inoltre ricordare (n. 35) che alcuni produttori esteri sono stati indotti da questo stato di cose a designare un esclusivista per il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato con cura l'apposizione delle etichette, ricordando a commercianti e consumatori le conseguenze della loro mancata apposizione.

3. Il primo mezzo: trasgressione delle prerogative della difesa Le ricorrenti, specie quelle della causa 110/82, fanno carico alla [OSCURATO:PERSONA], nel loro primo mezzo, di aver trasgredito le prerogative della difesa e di non aver osservato le forme essenziali, in particolare gli art. 2, n. 1 e 4 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963 n. 99/63, relativo all'audizione degli interessati e dei terzi (GU 1963, pag. 2269).

A questo proposito è stato dedotto che negli addebiti si è ricordato l'effetto di freno per gli scambi esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di ostacolo per le importazioni parallele, mentre al n. 56 della decisione si parla di «condizioni discriminatorie per gli importatori paralleli».

Per questa ragione la decisione riguarderebbe un addebito diverso, nel quale le ricorrenti non avrebbero avuto modo di esporre previamente il loro punto di vista, il che implicherebbe trasgressione delle prerogative della difesa.

In primo luogo, a proposito di questo assunto, si deve osservare che nello stesso numero, ultima frase, la [OSCURATO:PERSONA] parla indubbiamente di controllo o ostacolo per le importazioni parallele a causa della disparità di trattamento fra importatori ufficiali e importatori paralleli.

Inoltre, alla pag. 21 della comunicazione degli addebiti si parla espressamente dell'impossibilità o quasi di effettuare importazioni parallele di lavabiancheria e lavastoviglie sul mercato belga, formulazione che chiaramente si riferisce ad un comportamento discriminatorio.

Che anche le ricorrenti lo abbiano inteso così traspare dall'ultima frase a pag. 12 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, dove viene spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di affidare il controllo della conformità unicamente ai fabbricanti e agli importatori ufficiali.

Le ricorrenti assumono inoltre, con argomenti che non brillano per chiarezza, che le due espressioni non possono riferirsi allo stesso comportamento, in quanto non vi sarebbe stata discriminazione degli importatori non ufficiali. [OSCURATO:PERSONA] replica esse allegano che non poteva parlarsi di rifiuto o difficoltà di accesso alle etichette di conformità, dato che gli importatori ufficiali non avevano nessuna intenzione di rifiutare la loro fornitura.

A prescindere dall'esattezza di questo assunto, è comunque assodato che la [OSCURATO:PERSONA], dato soprattutto il compito che essa affida alla CEG, non offre agli importatori paralleli condizioni di accesso uguali a quelle stabilite per gli importatori ufficiali e quindi lascia gli importatori paralleli esposti alle pressioni dei produttori e dei loro importatori ufficiali.

Già il sussistere di questa possibilità — secondo la vostra costante giurisprudenza in materia — è sufficiente per poter ritenere dimostrato un ostacolo per gli scambi fra Stati membri.

A questo proposito mi richiamo alla vostra sentenza nelle cause riunite 56 e 58/64 (Grundig-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

XII, pag. 449) e all'orientamento analogo assunto circa gli ostacoli frapposti dal diritto pubblico alle importazioni parallele nella causa 8/74 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1974, pag. 837, nn. 8 e 9) .

Come giustamente osserva pure la [OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 8 e 9 della controreplica, decisione e comunicazione degli addebiti coincidono quindi.

Di conseguenza sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 4 del regolamento n. 99/63, come è da voi stato interpretato nella sentenza 41/69 (ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 694) .

Il primo mezzo va quindi respinto.

4. Il secondo mezzo: trasgressione dei principi di sana amministrazione Questo mezzo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] (108/82), si divide in due parti.

[OSCURATO:PERSONA]

prima parte si fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto o di aver tenuto conto in modo insufficiente della disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] a venire incontro agli addebiti.

Durante l'audizione dell'11 marzo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un emendamento dell'accordo e il 24 aprile 1981 presentava alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di «accordo speciale» che disciplinava l'accesso alle etichette degli importatori non iscritti.

Una delle condizioni del progetto era il versamento di una cauzione di 50000 BFR.

Con lettera 19 maggio la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ulteriori ragguagli, non escludendo la possibilità di rinunciare agli addebiti.

Giudicava tuttavia necessaria un'ulteriore indagine.

Il 15 giugno la [OSCURATO:PERSONA] inviava una copia del progetto — divenuto nel frattempo definitivo — dell'accordo speciale.

A quanto ci consta, questo è stato l'ultimo contatto tra le parti, dopodiché la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione il 17 dicembre 1981.

Alla udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver rinunciato ad ulteriori tentativi, poiché non era persuasa dell'effettiva intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare emendamenti.

Quanto agli argomenti delle ricorrenti, si deve anzitutto osservare che esse non possono invocare il legittimo affidamento. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti dichiarato espressamente di dover condurre altre indagini.

I dubbi della [OSCURATO:PERSONA] circa le intenzioni delle ricorrenti di por fine alla trasgressione appaiono fondati, giacché l'accordo speciale è stato posto in vigore esattamente dopo l'adozione della decisione.

Più in generale, è assurdo sostenere che, in ossequio ai principi di sana amministrazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere ad un'indagine separata circa la disponibilità a porre fine alle trasgressioni dell'art. 85 che aveva accertato.

E incompatibile con l'indole del procedimento per trasgressione dell'art. 85 pretendere che si ponga fine a questo comportamento, già illecito anche senza l'emanazione di una decisione, sempre mediante trattative fra le parti e la [OSCURATO:PERSONA].

La seconda parte di questo mezzo verte sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe comportata in modo scorretto comunicando alle parti, mediante telex o telegramma del 17 dicembre, il dispositivo dell'atto impugnato, contemporaneamente all'emissione di un comunicato stampa, mentre solo il 21 dicembre il testo integrale era trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA].

La pubblicità fatta loro in questo periodo avrebbe leso gravemente le ricorrenti.

Anche questa parte del secondo mezzo è inconsistente.

Come avete già deciso nella sentenza 41/69 (ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 695) la pubblicità data ad una decisione può tornar utile all'osservanza delle norme del Trattato in fatto di concorrenza.

Inoltre, con questo modo di procedere, non si sono divulgati dati riservati, di guisa che non vi è trasgressione dell'art. 21 del regolamento n. 17/61.

5. Il terzo mezzo: non vi è stato «accordo tra imprese» La [OSCURATO:PERSONA] (108/82) sostiene inoltre che non si può parlare di «accordo tra imprese» ai sensi dell'art. 85, n. 1.

Questo mezzo si fonda su due considerazioni: la [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di imprese che non svolge obiettivamente alcuna attività economica e può rivolgere ai propri membri solo raccomandazioni.

La prima considerazione è stata disattesa dalla vostra Corte nella sentenza 209-215 e 218/78 ([OSCURATO:PERSONA] ed, altri/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1980 pag. 3125, n. 88) in quanto non pertinente.

Determinante è invece lo stabilire se le attività della [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi membri mirassero a provocare le conseguenze di cui all'art. 85.

Tale questione costituisce l'oggetto del quarto mezzo.

Tanto meno attendibile è l'argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva indirizzare solo raccomandazioni ai propri membri.

Incontestato è il fatto che — in forza dell'art. 10, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad emanare raccomandazioni, ed è inoltre assodato che queste raccomandazioni possano incidere notevolmente sulla concorrenza.

Le società che gestiscono acquedotti a Gand, Anversa e a Bruxelles hanno sempre osservato siffatte raccomandazioni.

Ciò è conforme al criterio sancito nel n. 89 della vostra sentenza testé citata, cioè che è determinante l'influenza che possono avere sulla concorrenza le raccomandazioni di una associazione di imprese.

6. Il quarto mezzo: non si intendeva restringere la concorrenza La [OSCURATO:PERSONA] (108/82) e la Miele (110/82) si dolgono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato a sufficienza che la [OSCURATO:PERSONA] è intesa a restringere la concorrenza.

Anche questo mezzo si divide in due parti: la [OSCURATO:PERSONA] mira unicamente a tutelare la sanità pubblica e non tutti i partecipanti avevano l'intenzione di limitare la concorrenza.

Quanto alla prima parte, basterà constatare, richiamandosi a quanto esposto al n. 2, che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un sistema di controllo che può venir esercitato solo mediante etichette, le quali sono distribuite esclusivamente dalla CEG.

Questa non ha fatto mistero della propria intenzione di distribuire le etichette solo agli importatori ad essa aderenti.

Tenuto conto del n. 28 della vostra sentenza nelle cause riunite 32/78 e 36-82/78 (BMW [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1979, pag. 2435) queste circostanze possono considerarsi come espressione della volontà degli aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] di riservare agli importatori paralleli un trattamento meno favorevole di quello riservato ai soci della CEG.

Tanto la CEG quanto la [OSCURATO:PERSONA] sapevano bene che le macchine sprovviste di etichetta sarebbero state in pratica invendibili.

Quanto al secondo argomento si deve subito osservare che, in forza dell'art. 8, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad informare i commercianti che vendevano macchine prive di etichetta, che queste non erano conformi alle condizioni per l'allacciamento.

Le ricorrenti sapevano, nel far ciò, che le macchine di importazione parallela sarebbero divenute invendibili, a meno che il commerciante provvedesse al controllo e si accollasse le spese relative.

È irrilevante se le parti, stipulando l'accordo, fossero conscie di trasgredire l'art. 85, n. 1.

A questo proposito mi richiamo al n. 44 della summenzionata sentenza.

Di conseguenza anche il quarto mezzo va disatteso.

7. Quinto mezzo: la concorrenza non è stata limitata in misura rilevante Poiché è evidente che la [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di limitare la concorrenza, alla luce della vostra sentenza 56/65 (LTM — BMU, [OSCURATO:PERSONA].

XII, pag. 381) è superfluo accertare se essa abbia avuto pure l'effetto corrispondente.

L'argomento svolto a questo proposito dalla Miele (110/82), secondo il quale le difficoltà incontrate dagli importatori paralleli derivano dalle differenze tra le legislazioni degli Stati membri, è irrilevante sotto questo profilo.

Questa situazione non autorizza affatto la ricorrente ad aggravare gli ostacoli per gli scambi trasgredendo l'art. 85.

8. Il sesto mezzo: non vi è incidenza rilevante sull'interscambio comunitario Dall'esame del primo e del quarto mezzo è già emerso che vi sono state conseguenze per l'interscambio comunitario.

L'assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui queste conseguenze non sono rilevanti, è già stato sufficientemente confutato dalla [OSCURATO:PERSONA] con i dati che essa cita a pag. 45 — 46 del controricorso.

Poiché inoltre è evidente che la completa messa in atto della [OSCURATO:PERSONA] può rendere impossibili le importazioni parallele, questo mezzo diventa insostenibile.

9. Settimo mezzo: illegittima mancata applicazione dell'art. 85, n. 3 Tutte le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'articolo 4, n. 2 del regolamento n. 17/62, non era soggetta a notifica.

Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non poteva nemmeno negare l'applicazione dell'art. 85, n. 3, per omessa notifica.

Le ricorrenti sostengono che ricorrono entrambi i presupposti dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17/62.

All'accordo aderiscono solo imprese di uno Stato membro ed inoltre l'accordo non riguarda né le esportazioni né le importazioni tra Stati membri.

Il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] è esposto al n. 62 della decisione.

L'impossibilità di applicare l'art. 4, n. 2, sub 1, del regolamento 17/62 — giacché si trattava in realtà di importazioni e di esportazioni — è stata spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] richiamandosi alla discriminazione fra produttori e importatori ufficiali, da un lato, e importatori non ufficiali dall'altro, circa la distribuzione delle etichette.

Questo è il vero motivo, e non è vero che la [OSCURATO:PERSONA] — come assumono le ricorrenti nell'atto introduttivo — sostenga che l'impossibilità di applicare dette disposizioni del regolamento sarebbe conseguenza del fatto che non si può concedere una dispensa a norma dell'art. 85, n. 3.

Nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] rileva espressamente questa confusione di argomenti. [OSCURATO:PERSONA] decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non parla poi del fatto che all'accordo aderiva pure l'affiliata belga della BBC Hausgeräte GmbH.

Questo argomento è stato dedotto solo in giudizio.

Si deve dunque accertare se la [OSCURATO:PERSONA] non riguardi effettivamente le importazioni o le esportazioni fra Stati membri.

Secondo la vostra sentenza 43/69 (Bilger-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 136) , questa espressione va interpretata in senso più restrittivo che non la clausola relativa al commercio tra Stati membri di cui all'art. 85, n. 1, vale a dire il non riguardare le importazioni e le esportazioni implica che «l'esecuzione non richieda che le merci in questione varchino le frontiere nazionali».

Dall'esame del quarto mezzo è già emerso che la [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di rendere più difficile l'importazione parallela nel [OSCURATO:PERSONA] di lavabiancheria e lavastoviglie.

Quindi mi pare possa ravvisarsi effettivamente un'incidenza immediata sulle importazioni, anche se ciò non traspare chiaramente dal tenore della [OSCURATO:PERSONA].

Questa interpretazione è pure conforme all'espressione che la [OSCURATO:PERSONA] ha citato della vostra sentenza 63/75 (Roubaix-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1976, pag. 111) , nella quale il requisito del «riguardare le esportazioni o le importazioni» è stato considerato una conseguenza del grado di pericolosità dell'accordo. [OSCURATO:PERSONA] non rientrava dunque, secondo me, nella sfera d'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17/62 e quindi non può fruire dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, dal momento che non è stata notificata tempestivamente.

Le ricorrenti si dolgono poi che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare l'art. 85, n. 3, non sia motivato debitamente.

Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] su questo punto, esposti ai nn. 61 — 63 della decisione, sono indubbiamente succinti, ma lasciano intendere chiaramente, in termini generali, perché l'esenzione è stata rifiutata.

Una siffatta motivazione è stata da voi considerata espressamente sufficiente al punto 66 della sentenza 209-215 e 218/78 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri/[OSCURATO:PERSONA]).

Se foste del parere che la [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente esente dall'obbligo di notifica, questa parte del mezzo sarebbe comunque infondata.

Anche il settimo mezzo va dunque disatteso.

10. Ottavo mezzo: l'irrogazione delle ammende Quanto all'irrogazione delle ammende, tutte le ricorrenti, salvo la Miele (110/82), deducono che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era esente dall'obbligo di notifica, non poteva irrogarsi alcuna ammenda.

Poiché concordo con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che sussistesse l'obbligo di notifica, l'argomento viene a cadere.

Mi sembra tuttavia opportuno fare una osservazione in proposito.

Le ricorrenti sostengono che l'immunità da ammende per gli accordi non soggetti a notifica deriva dal principio della certezza del diritto.

Questo argomento viene però a cadere di fronte all'ultima frase dell'art. 4 del regolamento 17/62, che offre la possibilità di notificare anche gli accordi non soggetti a notifica obbligatoria, onde acquistare certezza.

Nel sistema del regolamento, detta possibilità serve chiaramente a rendere possibile, anche per gli accordi non soggetti all'obbligo di notifica, l'applicazione dell'art. 15, n. 5, del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte, le ricorrenti sostengono che non è ravvisabile né intenzionalità, né negligenza, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, specie da parte di quelle imprese che non hanno preso parte a tutte o a parte delle riunioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata eleborata.

Concordo però con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che, poiché lo scopo della [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente quello di limitare la concorrenza, gli aderenti, apponendo la loro firma, hanno manifestato una volontà nello stesso senso.

Aggiungerò che, secondo la vostra sentenza 45/69 (Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 810) , l'irrogazione di ammende non si limita al caso di infrazioni intenzionali delle norme sulla concorrenza.

In terzo luogo le ricorrenti, ad eccezione della Miele, si dolgono che la commisurazione dell'ammenda sia stata errata, in particolare che vi fosse una notevole discordanza fra l'entità dell'ammenda e le rispettive importazioni ufficiali (CEG).

Questa osservazione è incontestabilmente esatta.

Infatti, tra le imprese colpite da ammenda pari a 38500 UCE le quote di mercato dei soci della CEG variavano da 8,57 % per lavabiancheria e 6,29 % per le lavastoviglie (96/82) a 1,76% e 0,60 % (99/82).

Al numero 73 della decisione la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, oltre alla responsabilità collettiva delle imprese, derivante dalla loro partecipazione all'elaborazione della [OSCURATO:PERSONA] e della loro adesione alla stessa, hanno rilievo due altri fattori, cioè la particolare situazione in cui si è verificata la trasgressione e la posizione delle varie imprese sul mercato in questione.

A richiesta della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito particolari circa il calcolo dell'ammenda.

Sappiamo così che essa ha innanzitutto calcolato un importo complessivo, cioè l'I,5 % del valore totale delle lavabiancheria e delle lavastoviglie importate nel [OSCURATO:PERSONA] da altri Stati membri, corrispondente a 67500000 e, rispettivamente, 1015000 UCE. [OSCURATO:PERSONA] sentenza 45/69 (Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 811) avete espressamente considerato lecito questo metodo, inteso a mettere chiaramente in evidenza la responsabilità collettiva degli aderenti ad un accordo vietato.

Questo importo è stato poi suddiviso tra le imprese proporzionalmente alle etichette ordinate alla [OSCURATO:PERSONA].

A quanto risulta dalla trattazione orale, l'espressione usata nella decisione «importanza di ognuna di queste imprese sul mercato di cui trattasi» va intesa nel senso dell'interesse che aveva ogni impresa all'esecuzione dell'accordo, il quale si manifesta nel numero di etichette ordinate, facendo una ripartizione delle imprese in tre categorie.

Non si può quindi parlare di contrasto fra i criteri seguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'entità delle ammende inflitte, anche se una motivazione più particolareggiata non sarebbe stata fuori luogo.

Questa mia osservazione non vuole affatto escludere il potere della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, nel commisurare ammende, di fattori quali il grado di colpa e la gravità delle infrazioni accertate, che non si possono esprimere con formule matematiche.

Non mi pare nemmeno che la [OSCURATO:PERSONA] abbia abusato dei poteri che le conferisce l'art. 15 del regolamento n. 17/62, collocando la [OSCURATO:PERSONA], data la parte fondamentale avuta nell'elaborazione e nell'attuazione della convenzione, nella categoria di ammende più elevata, proprio in vista di detti altri fattori.

Penso quindi che vada disatteso anche l'ottavo mezzo delle ricorrenti.

11. Conclusioni finali Poiché è stata constatata l'inconsistenza dei mezzi delle ricorrenti, propongo di respingere i ricorsi e di porre le spese a carico delle ricorrenti. ( 1 ) Traduzioni dall'olandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61982C0096 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 29 GIUGNO 1983 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, gli undici ricorsi dinanzi a voi mirano all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 1981, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.995 — [OSCURATO:PERSONA]). Le ricorrenti deducono otto mezzi, che esaminerò man mano. Prima però, vorrei esporre brevemente gli antefatti più importanti. 1. I fatti più salienti L'associazione nazionale delle società che gestiscono acquedotti, che ha sede in Bruxelles, e che in prosieguo indicherò con la sigla [OSCURATO:PERSONA], riunisce 31 imprese e non ha scopo di lucro. A norme di regi decreti del 1965 e del 1966, queste imprese sono responsabili della qualità dell'acque che distribuiscono. Gli in teressi comuni di queste imprese sono tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA], che si occupa, fra l'altro, del controllo delle conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie destinate ad essere allacciate alla rete di distribuzione, alle condizioni stabilite, da detti regi decreti, onde evitare l'inquinamento delle aque potabili. Questo controllo tecnico, dal 1965 in poi, è stato effettuato in tre modi diversi. Inizialmente esso veniva praticato presso l'utente. In seguito si spostava presso il produttore o l'importatore e i modelli approvati erano inclusi in elenchi di conformità. Anche questo sistema appariva in seguito oneroso e ciò induceva la [OSCURATO:PERSONA] ad istituire un sistema di etichette di conformità. Con questo sistema il controllo dovrebbe essere effettuato dal produttore o dall'importatore e comprovato dall'apposizione delle etichette distribuite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa si limita dal canto suo a controlli per campione. Le trattative circa questo sistema venivano condotte dalla [OSCURATO:PERSONA], fra l'altro, con la Electriciteitsgemeenschap (CEG), associazione, fra l'altro, dei produttori ed importatori di apparecchi elettrici e con la Federatie van de Handel in [OSCURATO:PERSONA] (FHEA). Il 13 dicembre 1978 veniva stipulata la «[OSCURATO:PERSONA] sull'impiego delle etichette di conformità [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per lavabiancheria e lavastoviglie» (in prosieguo: «la [OSCURATO:PERSONA]»). Questa era stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] con numerosi importatori e produttori, aderenti a dette associazioni, tra i quali tutte le ricorrenti nelle cause riunite. Scopo della [OSCURATO:PERSONA] è quello di garantire la qualità dell'acqua potabile (art. 1) mediante l'apposizione di etichette di conformità a lavabiancheria e lavastoviglie (art. 2). Come mandataria di tutte le imprese aderenti, a condizione che siano produttori o importatori esclusivi, agisce la CEG (art. 4), la quale distribuisce le etichette di conformità (art. 5). La [OSCURATO:PERSONA] controlla l'osservanza delle norme di conformità, contenute in un regolamento speciale (art. 8). Essa deve raccomandare ai propri aderenti di osservare scopo e contenuto della [OSCURATO:PERSONA] ed informare i consumatori (art. 10). La CEG vende le etichette di conformità esclusivamente ai produttori e agli importatori ufficiali. Nel novembre del 1980 la [OSCURATO:PERSONA] instaurava un procedimento a norma dell'art. 85 e il 15 dicembre 1980 inviava ai firmatari della [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione degli addebiti, nella quale dichiarava la propria intenzione di accertare che l'accordo aveva come scopo e come effetto il rendere difficile, se non impossibile, l'importazione parallela nel [OSCURATO:PERSONA] di lavabiancheria e lavastoviglie. Il 17 dicembre 1981 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione ora impugnata. Nel provvedimento si dichiarava che vari articoli della [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento speciale sono in contrasto con l'art. 85, n. 1 (art. 1), si invitano le parti a porre fine alla trasgressione e a darne notizia alla [OSCURATO:PERSONA] (art. 2) e si irrogano ammende (art. 3). Queste ammende sono fissate come segue: 9500 UCE per le ricorrenti nelle cause 101 e 104/82; 38500 UCE per le ricorrenti nelle cause 96/82, 97/82, 99/82, 100/82 e 102/82; 76500 UCE per le ricorrenti nelle cause 98/82, 105/82, 108/82 e 110/82. 2. La situazione degli importatori paralleli Come ho detto, la decisione è diretta soprattutto contro l'impossibilità o quasi di effettuare importazioni parallele nel [OSCURATO:PERSONA] di lavabiancheria e lavastoviglie a causa della [OSCURATO:PERSONA]. Per facilitare l'esame dei mezzi dedotti dalle ricorrenti, riassumerò anzitutto gli antefatti accertati per quel che riguarda la situazione degli importatori paralleli (non ufficiali). In primo luogo, emerge dai precedenti della [OSCURATO:PERSONA] — e le parti non lo negano — che le importazioni parallele costituiscono una fonte di preoccupazioni per la CEG e per la FHEA. Secondo il n. 20 della decisione, la FHEA criticava il sistema degli elenchi di conformità soprattutto perché gli importatori paralleli potevano giovarsi dei controlli effettuati dagli importatori ufficiali senza partecipazione alle spese. Dal numero 22 risulta che la CEG voleva ottenere un trattamento molto vantaggioso per i suoi aderenti. [OSCURATO:PERSONA] riunione del 23 ottobre 1978 la CEG dichiarava che la progettata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto costituire un'«arma» contro le importazioni parallele, in quanto essa sarebbe stata la sola autorizzata a distribuire le etichette. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il gruppo di giuristi che ha preparato la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente visto gli eventuali svantaggi per gli importatori paralleli e aveva rilevato che anche gli importatori non aderenti alla CEG dovevano avere accesso alla etichette (n. 21). In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è fatta in modo da creare una disparità di situazione tra importatori ufficiali e importatori paralleli. [OSCURATO:PERSONA] fa sì che il controllo della conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie sia strettamente connesso all'apposizione delle etichette. Non è certo escluso che la [OSCURATO:PERSONA] possa effettuare controlli in via eccezionale, ma la situazione non è identica per le due categorie di importatori. Gli importatori ufficiali, a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento speciale (n. 17) possono fruire dell'assistenza [OSCURATO:PERSONA] fino a 100 volte all'anno. Per i successivi interventi la tariffa è di 4000 BFR circa per mezza giornata, nella quale si possono controllare una decina di macchine. Per gli importatori non ufficiali l'assistenza può avvenire solo a pagamento, e il costo è superiore: 10000 BFR. È controverso se questo sia il costo per ogni singola macchina oppure per un determinato modello. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] si è giustamente richiamata al fatto che gli elenchi di conformità sono stati aboliti, ciò implica che ogni importatore non ufficiale deve comunque accollarsi queste spese per i modelli di macchina che tratta. [OSCURATO:PERSONA] si indica poi come unico distributore delle etichette la CEG, la quale ha apertamente dichiarato che le etichette sarebbero state fornite solo agli importatori ad essa associati. In terzo luogo, è pacifico che, per l'attuazione della [OSCURATO:PERSONA], la CEG ha inviato una circolare nella quale si invitavano i commercianti che desideravano chiarimenti sulla distribuzione delle etichette a dichiarare e a dimostrare di essere importatori esclusivi. Dai fatti esposti ai nn. 29 e 30, e del pari non contestati, emerge pure che la CEG è intervenuta attivamente contro le importazioni parallele. Si deve inoltre ricordare (n. 35) che alcuni produttori esteri sono stati indotti da questo stato di cose a designare un esclusivista per il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato con cura l'apposizione delle etichette, ricordando a commercianti e consumatori le conseguenze della loro mancata apposizione. 3. Il primo mezzo: trasgressione delle prerogative della difesa Le ricorrenti, specie quelle della causa 110/82, fanno carico alla [OSCURATO:PERSONA], nel loro primo mezzo, di aver trasgredito le prerogative della difesa e di non aver osservato le forme essenziali, in particolare gli art. 2, n. 1 e 4 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963 n. 99/63, relativo all'audizione degli interessati e dei terzi (GU 1963, pag. 2269). A questo proposito è stato dedotto che negli addebiti si è ricordato l'effetto di freno per gli scambi esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di ostacolo per le importazioni parallele, mentre al n. 56 della decisione si parla di «condizioni discriminatorie per gli importatori paralleli». Per questa ragione la decisione riguarderebbe un addebito diverso, nel quale le ricorrenti non avrebbero avuto modo di esporre previamente il loro punto di vista, il che implicherebbe trasgressione delle prerogative della difesa. In primo luogo, a proposito di questo assunto, si deve osservare che nello stesso numero, ultima frase, la [OSCURATO:PERSONA] parla indubbiamente di controllo o ostacolo per le importazioni parallele a causa della disparità di trattamento fra importatori ufficiali e importatori paralleli. Inoltre, alla pag. 21 della comunicazione degli addebiti si parla espressamente dell'impossibilità o quasi di effettuare importazioni parallele di lavabiancheria e lavastoviglie sul mercato belga, formulazione che chiaramente si riferisce ad un comportamento discriminatorio. Che anche le ricorrenti lo abbiano inteso così traspare dall'ultima frase a pag. 12 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, dove viene spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di affidare il controllo della conformità unicamente ai fabbricanti e agli importatori ufficiali. Le ricorrenti assumono inoltre, con argomenti che non brillano per chiarezza, che le due espressioni non possono riferirsi allo stesso comportamento, in quanto non vi sarebbe stata discriminazione degli importatori non ufficiali. [OSCURATO:PERSONA] replica esse allegano che non poteva parlarsi di rifiuto o difficoltà di accesso alle etichette di conformità, dato che gli importatori ufficiali non avevano nessuna intenzione di rifiutare la loro fornitura. A prescindere dall'esattezza di questo assunto, è comunque assodato che la [OSCURATO:PERSONA], dato soprattutto il compito che essa affida alla CEG, non offre agli importatori paralleli condizioni di accesso uguali a quelle stabilite per gli importatori ufficiali e quindi lascia gli importatori paralleli esposti alle pressioni dei produttori e dei loro importatori ufficiali. Già il sussistere di questa possibilità — secondo la vostra costante giurisprudenza in materia — è sufficiente per poter ritenere dimostrato un ostacolo per gli scambi fra Stati membri. A questo proposito mi richiamo alla vostra sentenza nelle cause riunite 56 e 58/64 (Grundig-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. XII, pag. 449) e all'orientamento analogo assunto circa gli ostacoli frapposti dal diritto pubblico alle importazioni parallele nella causa 8/74 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1974, pag. 837, nn. 8 e 9) . Come giustamente osserva pure la [OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 8 e 9 della controreplica, decisione e comunicazione degli addebiti coincidono quindi. Di conseguenza sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 4 del regolamento n. 99/63, come è da voi stato interpretato nella sentenza 41/69 (ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 694) . Il primo mezzo va quindi respinto. 4. Il secondo mezzo: trasgressione dei principi di sana amministrazione Questo mezzo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] (108/82), si divide in due parti. [OSCURATO:PERSONA] prima parte si fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto o di aver tenuto conto in modo insufficiente della disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] a venire incontro agli addebiti. Durante l'audizione dell'11 marzo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un emendamento dell'accordo e il 24 aprile 1981 presentava alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di «accordo speciale» che disciplinava l'accesso alle etichette degli importatori non iscritti. Una delle condizioni del progetto era il versamento di una cauzione di 50000 BFR. Con lettera 19 maggio la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ulteriori ragguagli, non escludendo la possibilità di rinunciare agli addebiti. Giudicava tuttavia necessaria un'ulteriore indagine. Il 15 giugno la [OSCURATO:PERSONA] inviava una copia del progetto — divenuto nel frattempo definitivo — dell'accordo speciale. A quanto ci consta, questo è stato l'ultimo contatto tra le parti, dopodiché la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione il 17 dicembre 1981. Alla udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver rinunciato ad ulteriori tentativi, poiché non era persuasa dell'effettiva intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di effettuare emendamenti. Quanto agli argomenti delle ricorrenti, si deve anzitutto osservare che esse non possono invocare il legittimo affidamento. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti dichiarato espressamente di dover condurre altre indagini. I dubbi della [OSCURATO:PERSONA] circa le intenzioni delle ricorrenti di por fine alla trasgressione appaiono fondati, giacché l'accordo speciale è stato posto in vigore esattamente dopo l'adozione della decisione. Più in generale, è assurdo sostenere che, in ossequio ai principi di sana amministrazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere ad un'indagine separata circa la disponibilità a porre fine alle trasgressioni dell'art. 85 che aveva accertato. E incompatibile con l'indole del procedimento per trasgressione dell'art. 85 pretendere che si ponga fine a questo comportamento, già illecito anche senza l'emanazione di una decisione, sempre mediante trattative fra le parti e la [OSCURATO:PERSONA]. La seconda parte di questo mezzo verte sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe comportata in modo scorretto comunicando alle parti, mediante telex o telegramma del 17 dicembre, il dispositivo dell'atto impugnato, contemporaneamente all'emissione di un comunicato stampa, mentre solo il 21 dicembre il testo integrale era trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA]. La pubblicità fatta loro in questo periodo avrebbe leso gravemente le ricorrenti. Anche questa parte del secondo mezzo è inconsistente. Come avete già deciso nella sentenza 41/69 (ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 695) la pubblicità data ad una decisione può tornar utile all'osservanza delle norme del Trattato in fatto di concorrenza. Inoltre, con questo modo di procedere, non si sono divulgati dati riservati, di guisa che non vi è trasgressione dell'art. 21 del regolamento n. 17/61. 5. Il terzo mezzo: non vi è stato «accordo tra imprese» La [OSCURATO:PERSONA] (108/82) sostiene inoltre che non si può parlare di «accordo tra imprese» ai sensi dell'art. 85, n. 1. Questo mezzo si fonda su due considerazioni: la [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di imprese che non svolge obiettivamente alcuna attività economica e può rivolgere ai propri membri solo raccomandazioni. La prima considerazione è stata disattesa dalla vostra Corte nella sentenza 209-215 e 218/78 ([OSCURATO:PERSONA] ed, altri/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1980 pag. 3125, n. 88) in quanto non pertinente. Determinante è invece lo stabilire se le attività della [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi membri mirassero a provocare le conseguenze di cui all'art. 85. Tale questione costituisce l'oggetto del quarto mezzo. Tanto meno attendibile è l'argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva indirizzare solo raccomandazioni ai propri membri. Incontestato è il fatto che — in forza dell'art. 10, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad emanare raccomandazioni, ed è inoltre assodato che queste raccomandazioni possano incidere notevolmente sulla concorrenza. Le società che gestiscono acquedotti a Gand, Anversa e a Bruxelles hanno sempre osservato siffatte raccomandazioni. Ciò è conforme al criterio sancito nel n. 89 della vostra sentenza testé citata, cioè che è determinante l'influenza che possono avere sulla concorrenza le raccomandazioni di una associazione di imprese. 6. Il quarto mezzo: non si intendeva restringere la concorrenza La [OSCURATO:PERSONA] (108/82) e la Miele (110/82) si dolgono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato a sufficienza che la [OSCURATO:PERSONA] è intesa a restringere la concorrenza. Anche questo mezzo si divide in due parti: la [OSCURATO:PERSONA] mira unicamente a tutelare la sanità pubblica e non tutti i partecipanti avevano l'intenzione di limitare la concorrenza. Quanto alla prima parte, basterà constatare, richiamandosi a quanto esposto al n. 2, che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un sistema di controllo che può venir esercitato solo mediante etichette, le quali sono distribuite esclusivamente dalla CEG. Questa non ha fatto mistero della propria intenzione di distribuire le etichette solo agli importatori ad essa aderenti. Tenuto conto del n. 28 della vostra sentenza nelle cause riunite 32/78 e 36-82/78 (BMW [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1979, pag. 2435) queste circostanze possono considerarsi come espressione della volontà degli aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] di riservare agli importatori paralleli un trattamento meno favorevole di quello riservato ai soci della CEG. Tanto la CEG quanto la [OSCURATO:PERSONA] sapevano bene che le macchine sprovviste di etichetta sarebbero state in pratica invendibili. Quanto al secondo argomento si deve subito osservare che, in forza dell'art. 8, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad informare i commercianti che vendevano macchine prive di etichetta, che queste non erano conformi alle condizioni per l'allacciamento. Le ricorrenti sapevano, nel far ciò, che le macchine di importazione parallela sarebbero divenute invendibili, a meno che il commerciante provvedesse al controllo e si accollasse le spese relative. È irrilevante se le parti, stipulando l'accordo, fossero conscie di trasgredire l'art. 85, n. 1. A questo proposito mi richiamo al n. 44 della summenzionata sentenza. Di conseguenza anche il quarto mezzo va disatteso. 7. Quinto mezzo: la concorrenza non è stata limitata in misura rilevante Poiché è evidente che la [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di limitare la concorrenza, alla luce della vostra sentenza 56/65 (LTM — BMU, [OSCURATO:PERSONA]. XII, pag. 381) è superfluo accertare se essa abbia avuto pure l'effetto corrispondente. L'argomento svolto a questo proposito dalla Miele (110/82), secondo il quale le difficoltà incontrate dagli importatori paralleli derivano dalle differenze tra le legislazioni degli Stati membri, è irrilevante sotto questo profilo. Questa situazione non autorizza affatto la ricorrente ad aggravare gli ostacoli per gli scambi trasgredendo l'art. 85. 8. Il sesto mezzo: non vi è incidenza rilevante sull'interscambio comunitario Dall'esame del primo e del quarto mezzo è già emerso che vi sono state conseguenze per l'interscambio comunitario. L'assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui queste conseguenze non sono rilevanti, è già stato sufficientemente confutato dalla [OSCURATO:PERSONA] con i dati che essa cita a pag. 45 — 46 del controricorso. Poiché inoltre è evidente che la completa messa in atto della [OSCURATO:PERSONA] può rendere impossibili le importazioni parallele, questo mezzo diventa insostenibile. 9. Settimo mezzo: illegittima mancata applicazione dell'art. 85, n. 3 Tutte le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'articolo 4, n. 2 del regolamento n. 17/62, non era soggetta a notifica. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non poteva nemmeno negare l'applicazione dell'art. 85, n. 3, per omessa notifica. Le ricorrenti sostengono che ricorrono entrambi i presupposti dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17/62. All'accordo aderiscono solo imprese di uno Stato membro ed inoltre l'accordo non riguarda né le esportazioni né le importazioni tra Stati membri. Il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] è esposto al n. 62 della decisione. L'impossibilità di applicare l'art. 4, n. 2, sub 1, del regolamento 17/62 — giacché si trattava in realtà di importazioni e di esportazioni — è stata spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] richiamandosi alla discriminazione fra produttori e importatori ufficiali, da un lato, e importatori non ufficiali dall'altro, circa la distribuzione delle etichette. Questo è il vero motivo, e non è vero che la [OSCURATO:PERSONA] — come assumono le ricorrenti nell'atto introduttivo — sostenga che l'impossibilità di applicare dette disposizioni del regolamento sarebbe conseguenza del fatto che non si può concedere una dispensa a norma dell'art. 85, n. 3. Nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] rileva espressamente questa confusione di argomenti. [OSCURATO:PERSONA] decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non parla poi del fatto che all'accordo aderiva pure l'affiliata belga della BBC Hausgeräte GmbH. Questo argomento è stato dedotto solo in giudizio. Si deve dunque accertare se la [OSCURATO:PERSONA] non riguardi effettivamente le importazioni o le esportazioni fra Stati membri. Secondo la vostra sentenza 43/69 (Bilger-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 136) , questa espressione va interpretata in senso più restrittivo che non la clausola relativa al commercio tra Stati membri di cui all'art. 85, n. 1, vale a dire il non riguardare le importazioni e le esportazioni implica che «l'esecuzione non richieda che le merci in questione varchino le frontiere nazionali». Dall'esame del quarto mezzo è già emerso che la [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di rendere più difficile l'importazione parallela nel [OSCURATO:PERSONA] di lavabiancheria e lavastoviglie. Quindi mi pare possa ravvisarsi effettivamente un'incidenza immediata sulle importazioni, anche se ciò non traspare chiaramente dal tenore della [OSCURATO:PERSONA]. Questa interpretazione è pure conforme all'espressione che la [OSCURATO:PERSONA] ha citato della vostra sentenza 63/75 (Roubaix-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1976, pag. 111) , nella quale il requisito del «riguardare le esportazioni o le importazioni» è stato considerato una conseguenza del grado di pericolosità dell'accordo. [OSCURATO:PERSONA] non rientrava dunque, secondo me, nella sfera d'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17/62 e quindi non può fruire dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, dal momento che non è stata notificata tempestivamente. Le ricorrenti si dolgono poi che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare l'art. 85, n. 3, non sia motivato debitamente. Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] su questo punto, esposti ai nn. 61 — 63 della decisione, sono indubbiamente succinti, ma lasciano intendere chiaramente, in termini generali, perché l'esenzione è stata rifiutata. Una siffatta motivazione è stata da voi considerata espressamente sufficiente al punto 66 della sentenza 209-215 e 218/78 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri/[OSCURATO:PERSONA]). Se foste del parere che la [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente esente dall'obbligo di notifica, questa parte del mezzo sarebbe comunque infondata. Anche il settimo mezzo va dunque disatteso. 10. Ottavo mezzo: l'irrogazione delle ammende Quanto all'irrogazione delle ammende, tutte le ricorrenti, salvo la Miele (110/82), deducono che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] era esente dall'obbligo di notifica, non poteva irrogarsi alcuna ammenda. Poiché concordo con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che sussistesse l'obbligo di notifica, l'argomento viene a cadere. Mi sembra tuttavia opportuno fare una osservazione in proposito. Le ricorrenti sostengono che l'immunità da ammende per gli accordi non soggetti a notifica deriva dal principio della certezza del diritto. Questo argomento viene però a cadere di fronte all'ultima frase dell'art. 4 del regolamento 17/62, che offre la possibilità di notificare anche gli accordi non soggetti a notifica obbligatoria, onde acquistare certezza. Nel sistema del regolamento, detta possibilità serve chiaramente a rendere possibile, anche per gli accordi non soggetti all'obbligo di notifica, l'applicazione dell'art. 15, n. 5, del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte, le ricorrenti sostengono che non è ravvisabile né intenzionalità, né negligenza, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, specie da parte di quelle imprese che non hanno preso parte a tutte o a parte delle riunioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata eleborata. Concordo però con la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che, poiché lo scopo della [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente quello di limitare la concorrenza, gli aderenti, apponendo la loro firma, hanno manifestato una volontà nello stesso senso. Aggiungerò che, secondo la vostra sentenza 45/69 (Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 810) , l'irrogazione di ammende non si limita al caso di infrazioni intenzionali delle norme sulla concorrenza. In terzo luogo le ricorrenti, ad eccezione della Miele, si dolgono che la commisurazione dell'ammenda sia stata errata, in particolare che vi fosse una notevole discordanza fra l'entità dell'ammenda e le rispettive importazioni ufficiali (CEG). Questa osservazione è incontestabilmente esatta. Infatti, tra le imprese colpite da ammenda pari a 38500 UCE le quote di mercato dei soci della CEG variavano da 8,57 % per lavabiancheria e 6,29 % per le lavastoviglie (96/82) a 1,76% e 0,60 % (99/82). Al numero 73 della decisione la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, oltre alla responsabilità collettiva delle imprese, derivante dalla loro partecipazione all'elaborazione della [OSCURATO:PERSONA] e della loro adesione alla stessa, hanno rilievo due altri fattori, cioè la particolare situazione in cui si è verificata la trasgressione e la posizione delle varie imprese sul mercato in questione. A richiesta della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito particolari circa il calcolo dell'ammenda. Sappiamo così che essa ha innanzitutto calcolato un importo complessivo, cioè l'I,5 % del valore totale delle lavabiancheria e delle lavastoviglie importate nel [OSCURATO:PERSONA] da altri Stati membri, corrispondente a 67500000 e, rispettivamente, 1015000 UCE. [OSCURATO:PERSONA] sentenza 45/69 (Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1970, pag. 811) avete espressamente considerato lecito questo metodo, inteso a mettere chiaramente in evidenza la responsabilità collettiva degli aderenti ad un accordo vietato. Questo importo è stato poi suddiviso tra le imprese proporzionalmente alle etichette ordinate alla [OSCURATO:PERSONA]. A quanto risulta dalla trattazione orale, l'espressione usata nella decisione «importanza di ognuna di queste imprese sul mercato di cui trattasi» va intesa nel senso dell'interesse che aveva ogni impresa all'esecuzione dell'accordo, il quale si manifesta nel numero di etichette ordinate, facendo una ripartizione delle imprese in tre categorie. Non si può quindi parlare di contrasto fra i criteri seguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'entità delle ammende inflitte, anche se una motivazione più particolareggiata non sarebbe stata fuori luogo. Questa mia osservazione non vuole affatto escludere il potere della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, nel commisurare ammende, di fattori quali il grado di colpa e la gravità delle infrazioni accertate, che non si possono esprimere con formule matematiche. Non mi pare nemmeno che la [OSCURATO:PERSONA] abbia abusato dei poteri che le conferisce l'art. 15 del regolamento n. 17/62, collocando la [OSCURATO:PERSONA], data la parte fondamentale avuta nell'elaborazione e nell'attuazione della convenzione, nella categoria di ammende più elevata, proprio in vista di detti altri fattori. Penso quindi che vada disatteso anche l'ottavo mezzo delle ricorrenti. 11. Conclusioni finali Poiché è stata constatata l'inconsistenza dei mezzi delle ricorrenti, propongo di respingere i ricorsi e di porre le spese a carico delle ricorrenti. ( 1 ) Traduzioni dall'olandese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1983 — Fons Iuris — Fons Iuris