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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32024/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione; inammissibilità nel resto.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso(C4144.4r:400.5Ratd'i• [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 27 giugno 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 17 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto ed C 15.250,00 di ammenda, ciascuno, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli artt. 44, comma 1, lettera C - capo a -, art. 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001 - capo B -, art. 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001 - capo C -, art. 61 n. 2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo D -, art. 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo E - art. 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d. lgs. 42/2004 - capo F-, reati accertati il 4 agosto 2016.

2. Le due imputate hanno proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (artt. 40, 42 e 81 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, art. 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001, art. 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, art. 61 n. 2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d.

Igs. 42/2004; art. 125 e 192 cod. proc. pen.), e vizio della motivazione, solo per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le opere ritenute abusive ricadono nella proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è titolare solo di un rimorchio munito di targa.

Nessun elemento concreto, che potesse giustificare Lin contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle costruzioni abusive, risulta accertato in sentenza.

La sentenza di primo grado richiama l'intestazione del rimorchio, quale indizio determinante, La Corte di appello individua la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella "unitarietà dell'opera di cui il rimorchio costituisce la base metallica, insistente sul terreni di [OSCURATO:PERSONA]".

E' stata valorizzata dal Tribunale anche la responsabilità a titolo di colpa per giustificare la condanna; tuttavia, tutti i reati, sin dalla contestazione, sono stati trattati come dolosi.

L'aggravante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. è compatibile, infatti, solo per i reati dolosi e in sentenza è stata applicata la continuazione (riconoscibile solo per reati dolosi, per l'identità del disegno criminoso). 2.

2. Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione (art. 157, 158 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d.

Igs. 42/2004), per entrambe le ricorrenti.

Il termine di inizio del decorso della prescrizione è stato individuato dalle decisioni di merito, per tutti i reati e per entrambe le imputate, alla data dell'accertamento dei reati, il 4 agosto 2016.

La stessa contestazione per il capo A individua specifici interventi edilizi, autonomi e non collegati; infatti, per il gazebo è intervenuta l'assoluzione che non sarebbe stata possibile se tutto il complesso dovesse considerarsi unitario.

Per il rimorchio, dotato di Targa, la collocazione sul terreno risulta pacificamente dal 2004 e, quindi, errata è la deduzione del giudice di merito di far decorrere la prescrizione dalla data dell'accertamento e non da quella della collocazione del rimorchio. 2.

3. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 1, 81 cod. pen. e 25 costituzione), per entrambe le ricorrenti.

Pur essendo prevista per i reati di cui agli art. 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001 la sola pena pecuniaria dell'ammenda il Tribunale ha applicato un aumento per la continuazione anche della pena detentiva (10 giorni di arresto per ogni reato satellite).

Pur non essendo stato proposto in sede di appello il motivo, lo stesso può essere proposto in Cassazione in quanto si tratta dell'applicazione di una pena illegale.

Non è stato compiuto il ragguaglio della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 135 cod. pen. (Cassazione S.U. n. 40983/2018). 2.

4. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 165 cod. pen., 25 costituzione, 44, comma 1, lettera C, 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, 61 n.2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d.

Igs. 42/2004). [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è proprietaria del fondo, dove sono state costruite le opere abusive da demolire, e nei suoi confronti la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione risulta illegittima.

La fruizione del beneficio risulterebbe non dal proprio comportamento ma da quello altrui (Cassazione n. 17991 del 2014).

La Corte di appello non motiva sul punto, limitandosi ad un generico richiamo alla legittimità della subordinazione della sospensione condizionale, alla demolizione delle opere abusive.

Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.

5. Con successiva memoria gli imputati hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, o in subordine per la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il motivo di [OSCURATO:PERSONA], sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, risulta fondato e la sentenza sul punto deve annullarsi senza rinvio, con l'eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione, v(--‘1434114.1.2, da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente. (Sez. 3 - , Sentenza n. 41586 del 15/10/2021 Ud. (dep. 16/11/2021) Rv. 282797 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 41051 del 15/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015) Rv. 264976 - 0).

La ricorrente non risulta proprietaria delle opere abusivamente realizzate, come risultante dalle stesse sentenze di merito.

4. Risulta fondato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in relazione alla decisione della Cassazione Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 273751 - 01: "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.".

L'ipotesi che viene in considerazione è quella evidenziata nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite al punto C: "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva"; la pena può essere determinata in questa sede, conformemente alla decisione citata, essendo inutili ulteriori accertamenti e valutazioni di merito, nella misura di mesi 2, giorni 2 di arresto ed euro 17.250,00 di ammenda, per entrambe le imputate.

La sentenza, quindi, deve annullarsi senza rinvio con la rideterminazione della pena per le due imputate in mesi 2, giorni 2 di arresto ed euro 17.250,00 di ammenda.

5. I ricorsi, nel resto, risultano inammissibili, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata.

Richiedono, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Sulla prescrizione la data dei commessi reati risulta contestata in maniera molto generica, senza confronto con la motivazione delle sentenze di merito.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalle immagini estrapolate da [OSCURATO:PERSONA] del settembre 2015 non erano visibili i manufatti di mq 15,40 e 7,00; inoltre, dai rilievi fotografici al momento dell'accertamento - il 4 agosto 2016, data del commesso reato - i manufatti si presentavano allo stato grezzo (vedi anche dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte di appello poi rileva l'unitarietà delle costruzioni abusive, un solo intervento complesso.

Conseguentemente il termine di prescrizione non risulta ancora concretato, in considerazione delle sospensioni per un totale di 307 giorni; rinvio chiesto dalla difesa all'udienza del 18 giugno 2018 al 24 settembre 2018, rinvio del 26 novembre 2018 al 25 gennaio 2019 per legittimo impedimento - massimo 60 giorni -, adesione all'astensione di categoria all'udienza del 12 luglio 2019 con rinvio al 20 ottobre 2019, sospensione covid per 49 giorni dal 23 marzo 2020 all'il maggio 2020).

6. [OSCURATO:PERSONA] (figlia della [OSCURATO:PERSONA]) era la proprietaria del rimorchio con il quale è stata costruita parte della struttura ("il rimorchio ed il resto della struttura erano saldati tra loro in modo da costituire un unico corpo, che era all'interno suddiviso in più ambienti, jiyfre9d.184-Cec cucina, soggiorno e due camere da letto") e al momento del controllo risiedeva ella struttura abusiva.

La sua contestazione della responsabilità nel ricorso in cassazione non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e reitera in modo alquanto generico i motivi di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambe le ricorrenti limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi due e giorni due di arresto ed euro 17.250,00 di ammenda nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche limitat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione; inammissibilità nel resto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso(C4144.4r:400.5Ratd'i• [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 27 giugno 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento del 17 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto ed C 15.250,00 di ammenda, ciascuno, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli artt. 44, comma 1, lettera C - capo a -, art. 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001 - capo B -, art. 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001 - capo C -, art. 61 n. 2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo D -, art. 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo E - art. 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d. lgs. 42/2004 - capo F-, reati accertati il 4 agosto 2016. 2. Le due imputate hanno proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (artt. 40, 42 e 81 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, art. 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001, art. 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, art. 61 n. 2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d. Igs. 42/2004; art. 125 e 192 cod. proc. pen.), e vizio della motivazione, solo per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le opere ritenute abusive ricadono nella proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è titolare solo di un rimorchio munito di targa. Nessun elemento concreto, che potesse giustificare Lin contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle costruzioni abusive, risulta accertato in sentenza. La sentenza di primo grado richiama l'intestazione del rimorchio, quale indizio determinante, La Corte di appello individua la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella "unitarietà dell'opera di cui il rimorchio costituisce la base metallica, insistente sul terreni di [OSCURATO:PERSONA]". E' stata valorizzata dal Tribunale anche la responsabilità a titolo di colpa per giustificare la condanna; tuttavia, tutti i reati, sin dalla contestazione, sono stati trattati come dolosi. L'aggravante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. è compatibile, infatti, solo per i reati dolosi e in sentenza è stata applicata la continuazione (riconoscibile solo per reati dolosi, per l'identità del disegno criminoso). 2. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione (art. 157, 158 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d. Igs. 42/2004), per entrambe le ricorrenti. Il termine di inizio del decorso della prescrizione è stato individuato dalle decisioni di merito, per tutti i reati e per entrambe le imputate, alla data dell'accertamento dei reati, il 4 agosto 2016. La stessa contestazione per il capo A individua specifici interventi edilizi, autonomi e non collegati; infatti, per il gazebo è intervenuta l'assoluzione che non sarebbe stata possibile se tutto il complesso dovesse considerarsi unitario. Per il rimorchio, dotato di Targa, la collocazione sul terreno risulta pacificamente dal 2004 e, quindi, errata è la deduzione del giudice di merito di far decorrere la prescrizione dalla data dell'accertamento e non da quella della collocazione del rimorchio. 2. 3. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 1, 81 cod. pen. e 25 costituzione), per entrambe le ricorrenti. Pur essendo prevista per i reati di cui agli art. 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001 la sola pena pecuniaria dell'ammenda il Tribunale ha applicato un aumento per la continuazione anche della pena detentiva (10 giorni di arresto per ogni reato satellite). Pur non essendo stato proposto in sede di appello il motivo, lo stesso può essere proposto in Cassazione in quanto si tratta dell'applicazione di una pena illegale. Non è stato compiuto il ragguaglio della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 135 cod. pen. (Cassazione S.U. n. 40983/2018). 2. 4. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 165 cod. pen., 25 costituzione, 44, comma 1, lettera C, 61 n. 2 cod. pen. 64 e 71 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2, cod. pen. 65 e 72 d.P.R. 380/2001, 61 n.2 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 62 n. 2 cod. pen., 94 e 95 d.P.R. 380/2001, 61 n. 2 cod. pen. e 181, comma 1, d. Igs. 42/2004). [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è proprietaria del fondo, dove sono state costruite le opere abusive da demolire, e nei suoi confronti la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione risulta illegittima. La fruizione del beneficio risulterebbe non dal proprio comportamento ma da quello altrui (Cassazione n. 17991 del 2014). La Corte di appello non motiva sul punto, limitandosi ad un generico richiamo alla legittimità della subordinazione della sospensione condizionale, alla demolizione delle opere abusive. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 5. Con successiva memoria gli imputati hanno illustrato i motivi di ricorso e hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, o in subordine per la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo di [OSCURATO:PERSONA], sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, risulta fondato e la sentenza sul punto deve annullarsi senza rinvio, con l'eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione, v(--‘1434114.1.2, da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente. (Sez. 3 - , Sentenza n. 41586 del 15/10/2021 Ud. (dep. 16/11/2021) Rv. 282797 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 41051 del 15/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015) Rv. 264976 - 0). La ricorrente non risulta proprietaria delle opere abusivamente realizzate, come risultante dalle stesse sentenze di merito. 4. Risulta fondato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in relazione alla decisione della Cassazione Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 273751 - 01: "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.". L'ipotesi che viene in considerazione è quella evidenziata nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite al punto C: "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva"; la pena può essere determinata in questa sede, conformemente alla decisione citata, essendo inutili ulteriori accertamenti e valutazioni di merito, nella misura di mesi 2, giorni 2 di arresto ed euro 17.250,00 di ammenda, per entrambe le imputate. La sentenza, quindi, deve annullarsi senza rinvio con la rideterminazione della pena per le due imputate in mesi 2, giorni 2 di arresto ed euro 17.250,00 di ammenda. 5. I ricorsi, nel resto, risultano inammissibili, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Richiedono, inoltre, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Sulla prescrizione la data dei commessi reati risulta contestata in maniera molto generica, senza confronto con la motivazione delle sentenze di merito. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalle immagini estrapolate da [OSCURATO:PERSONA] del settembre 2015 non erano visibili i manufatti di mq 15,40 e 7,00; inoltre, dai rilievi fotografici al momento dell'accertamento - il 4 agosto 2016, data del commesso reato - i manufatti si presentavano allo stato grezzo (vedi anche dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello poi rileva l'unitarietà delle costruzioni abusive, un solo intervento complesso. Conseguentemente il termine di prescrizione non risulta ancora concretato, in considerazione delle sospensioni per un totale di 307 giorni; rinvio chiesto dalla difesa all'udienza del 18 giugno 2018 al 24 settembre 2018, rinvio del 26 novembre 2018 al 25 gennaio 2019 per legittimo impedimento - massimo 60 giorni -, adesione all'astensione di categoria all'udienza del 12 luglio 2019 con rinvio al 20 ottobre 2019, sospensione covid per 49 giorni dal 23 marzo 2020 all'il maggio 2020). 6. [OSCURATO:PERSONA] (figlia della [OSCURATO:PERSONA]) era la proprietaria del rimorchio con il quale è stata costruita parte della struttura ("il rimorchio ed il resto della struttura erano saldati tra loro in modo da costituire un unico corpo, che era all'interno suddiviso in più ambienti, jiyfre9d.184-Cec cucina, soggiorno e due camere da letto") e al momento del controllo risiedeva ella struttura abusiva. La sua contestazione della responsabilità nel ricorso in cassazione non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e reitera in modo alquanto generico i motivi di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambe le ricorrenti limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi due e giorni due di arresto ed euro 17.250,00 di ammenda nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche limitat
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