CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha respinto la richiesta di revisione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto con destrezza in danno di una persona anziana; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di appello delle prove poste a sostegno della richiesta di revisione, non è consentito in sede di legittimità, perché generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (la Corte ben chiariva come la prova di cui si chiedeva la valutazione in sede di revisione - nello specifico documentazione sanitaria - non fosse adeguata, in quanto priva di specifico riferimento al rapporto sussistente tra il sanitario e l'imputata, oltre che priva di una sua completa identificazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2