CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 30092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14786-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n.1300/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 938/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14786/2022 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Milano per ottenere la riliquidazione della pensione erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] e previdenza dottori e commercialisti, assumendo che il trattamento pensionistico era stato illegittimamente liquidato in ragione del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione, chiedendo dichiararsi l’inefficacia della trattenuta e condannarsi la Cassa alla restituzione delle somme dovute. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 374/2021, accoglieva il ricorso ritenendo l’illegittimità della trattenuta operata. 2. [OSCURATO:PERSONA] e previdenza dei dottori commercialisti proponeva appello avverso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1300/2021 depositata il 09/12/2021 ha respinto l’impugnazione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e previdenza dei dottori commercialisti con impugnazione articolata su due motivi. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis. c.p.c.. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co. 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di Disciplina del [OSCURATO:PERSONA] approvato con D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. 1.1. Il primo motivo di ricorso è diretto ad affermare l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni. 1.2. Il motivo è infondato. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei DottoriCommercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, uncontributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro ratae diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass.20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’orientamentoconsolidato quale diritto vivente). Si consideri, ancora più di recente, la motivazione spesa, quanto al primo motivo di ricorso, da Cass. 18/03/2025, n. 7270, del tutto aderente alla fattispecie e che può essere richiamata anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, l. n. 21/1986, dell’art. 2948, n. 4, c.c., dell’art. 2943 c.c., dell’art. 47bis d.p.r. n. 639/1947 nonchédell’art. 3 costituzione, ove la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute. 2.1. Il motivo è infondato: si consideri in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà è soggetta al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili)(Cass. 25/10/2022, n. 31527 ) . 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ancora in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c.. Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ritenendo applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c., ha affermatoche «il primo atto con cui il Frattini ha richiesto la restituzione di quanto sottrattogli, invocando l’illegittimità dell’art 22 del regolamento della Cassa che aveva disposto le trattenute, è rappresentato dal ricorso di primo grado, e precisamente dalla data del suo deposito nel 2019” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata)». 3.1. Il motivo è fondato: il ricorso in primo grado fu depositato in data 27/11/2019 ma solo successivamente notificato in data 20/12/2019. La sentenza impugnata ha confermatola decisione del giudice di primo grado che aveva fatto decorrere la prescrizione a ritroso dalla data di deposito del ricorso e non dalla sua notifica, così ignorando l’orientamento di questa Corte secondo il quale: «perché si produca l'effetto interruttivo dellaprescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con ildeposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e per il destin atario, atteso che l’effetto diinterruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale» (Cass.15/02/2017,n. 4034 ) . 4. In definitiva il ricorso deve essere accolto con riguardo al terzo motivo e, sotto questo limitato profilo, la sentenza va cassata con rinvio. Nel resto il ricorso deve essere respinto. P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo edil secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa