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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:310
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0602_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 aprile 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Rumore ambientale) (causa C‑602/21) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Prevenzione dei rumori – Assi stradali e ferroviari principali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Piani d’azione non conformi o inesistenti – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi di piani d’azione inesistenti»

1. Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d’azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali – Mancata adozione, entro i termini previsti dalla direttiva, di piani d’azione per le aree che non presentano superamenti dei valori limite – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, art. 8, § 1 e 2, e 10, § 2, e allegato VI) (v. punti 28-30, dispositivo 1)

2. Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d’azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali – Piani d’azione che non includono gli interventi pianificati per i successivi cinque anni al fine della conservazione delle aree silenziose – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, art. 8, § 1 e 2, e 10, § 2, e allegato VI) (v. punti 35, 36, dispositivo 1)

3. Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d’azione per gli assi stradali e ferroviari principali – Obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le sintesi di detti piani di azione – Inadempimento – Giustificazione fondata sul mancato utilizzo degli assi stradali principali o sull’esecuzione di analisi supplementari – Giustificazione fondata sulla modifica o sul non superamento dei valori limite di rumore – Inammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, art. 8, § 1 e 2, e 10, § 2, e allegato VI) (v. punti 41-45, 47, 48, dispositivo 1) Dispositivo 1) La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell’allegato V, punto 1, nono trattino, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l’articolo VI della direttiva: – non avendo adottato, nei termini fissati da tale direttiva, piani d’azione per le zone nelle quali non erano stati superati i valori limite; – non prevedendo che i piani d’azione comprendano le azioni previste per i 5 anni a venire al fine di preservare le zone calme; – non avendo stabilito piani d’azione riguardanti i 13 assi ferroviari principali e i 247 assi stradali principali menzionati nell’allegato A della presente sentenza, e – non avendo presentato sintesi di piani d’azione riguardanti i suddetti assi ferroviari e stradali principali nonché i 16 assi stradali principali menzionati all’allegato B della presente sentenza. 2) La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 490 del 6.12.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0602_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 aprile 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Rumore ambientale) (causa C‑602/21) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Prevenzione dei rumori – Assi stradali e ferroviari principali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Piani d’azione non conformi o inesistenti – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi di piani d’azione inesistenti» 1. Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d’azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali – Mancata adozione, entro i termini previsti dalla direttiva, di piani d’azione per le aree che non presentano superamenti dei valori limite – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, art. 8, § 1 e 2, e 10, § 2, e allegato VI) (v. punti 28-30, dispositivo 1) 2. Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d’azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali – Piani d’azione che non includono gli interventi pianificati per i successivi cinque anni al fine della conservazione delle aree silenziose – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, art. 8, § 1 e 2, e 10, § 2, e allegato VI) (v. punti 35, 36, dispositivo 1) 3. Ambiente – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Direttiva 2002/49 – Obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d’azione per gli assi stradali e ferroviari principali – Obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le sintesi di detti piani di azione – Inadempimento – Giustificazione fondata sul mancato utilizzo degli assi stradali principali o sull’esecuzione di analisi supplementari – Giustificazione fondata sulla modifica o sul non superamento dei valori limite di rumore – Inammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/49, art. 8, § 1 e 2, e 10, § 2, e allegato VI) (v. punti 41-45, 47, 48, dispositivo 1) Dispositivo 1) La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell’allegato V, punto 1, nono trattino, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l’articolo VI della direttiva: – non avendo adottato, nei termini fissati da tale direttiva, piani d’azione per le zone nelle quali non erano stati superati i valori limite; – non prevedendo che i piani d’azione comprendano le azioni previste per i 5 anni a venire al fine di preservare le zone calme; – non avendo stabilito piani d’azione riguardanti i 13 assi ferroviari principali e i 247 assi stradali principali menzionati nell’allegato A della presente sentenza, e – non avendo presentato sintesi di piani d’azione riguardanti i suddetti assi ferroviari e stradali principali nonché i 16 assi stradali principali menzionati all’allegato B della presente sentenza. 2) La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 490 del 6.12.2021 .
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