CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMO\ dato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:RARO; 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 luglio 2023 del Tribunale di Teramo di applicazione della pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo con il primo motivo la nullità degli atti per la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato di origine albanese; con il secondo motivo l'omessa motivazione sull'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con il terzo motivo il vizio della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ex 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non possono dunque essere dedotte questioni relative alla mancanza della motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'omessa traduzione degli atti, oltre a rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato vive in Italia ed ha la gestione di un'attività commerciale, si sarebbe generata al più una nullità di ordine generale che avrebbe dovuto essere eccepita all'udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'ad 182 cod. proc. pen.; la parte è decaduta dal dedurre l'eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, l'applicazione della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso