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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 02596/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 01/10/2019, dopo l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, del 24/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota difensiva inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata pronunciata sentenza di accoglimento del ricorso presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24/11/2020, depositata 1'8 febbraio 2021, in relazione alla mancata valutazione dei motivi sub 2) e 3, che erano stati proposti con riguardo alla sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Bari in data 1/10/2019.

2. Con l'originario ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato segnalato che nel giudizio di appello per i reati di ricettazione di cui al capo 1) e di truffa di cui al capo 2), in sede di discussione, era intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli di cui ai punti 5), 6) e 7), riguardanti l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen..

La Corte di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di truffa, aveva ridotto la pena per il residuo reato di ricettazione, concedendo le attenuanti generiche, ma senza motivare in ordine alle ulteriori attenuanti invocate ai punti 5) e 7).

Era stata dunque dedotta con il secondo e con il terzo motivo di ricorso la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello sub 5) e sub 7), riguardanti le residue attenuanti. 3 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ribadendo le doglianze incentrate sulla mancanza di motivazione in ordine ai temi oggetto degli originari motivi di appello e ha depositato ulteriore memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve in primo luogo rilevarsi che non vengono in rilievo in questa sede profili diversi da quelli oggetto dei motivi sub 2) e 3), formulati avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di appello dalla Corte di appello di Bari, per il resto dovendosi ribadire il giudizio di inammissibilità già formulato dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza del 24/11/2020.

2. Venendo dunque ai temi con riguardo ai quali è stato accolto il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deve rimarcarsi che, se corrisponde al vero che la Corte territoriale non ha preso in considerazione gli originari motivi di appello sub 5) e 7), che non avevano formato oggetto di rinuncia, nondimeno quei motivi avrebbero dovuto reputarsi di per sé inammissibili per difetto di specificità, con la conseguenza che il ricorso, con il quale si denuncia la mancata valutazione di quei motivi, risulta sul punto esso stesso inammissibile.

3. Deve, in particolare, sottolinearsi come con il motivo sub 5) fosse stata del tutto genericamente prospettata la possibilità di riconoscere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sulla base di una valutazione di modesta entità della vicenda, valutazione non ancorata ad alcun elemento tale da suffragare specificamente l'assunto difensivo, a fronte di quanto rappresentato dai Giudici di merito, che avevano dato conto della ricettazione di due assegni, recanti rispettivamente importi di euro 700,00 e di euro 750,00.

4. Analogamente con il motivo sub 7) era stata prospettata la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., in ragione della particolare tenuità del danno, correlata all'importo e alla qualifica soggettiva del destinatario degli assegni, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni per cui gli importi, non meglio indicati, avrebbero dovuto reputarsi irrisori e dei motivi per cui nel caso di specie la veste del destinatario degli assegni fosse effettivamente tale da ridimensionare la rilevanza giuridica del danno patrimoniale.

5. La circostanza che i due motivi si risolvessero nell'utilizzo di clausole di stile valeva a renderli inammissibili alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua anche i motivi di appello devono consistere in una critica della decisione impugnata, fondata su argomenti specifici (sul punto Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Conseguentemente devono reputarsi inammissibili i motivi di ricorso facenti leva sulla mancata valutazione di motivi di appello ab origine inammissibili (sul punto Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878).

6. Su tali basi il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 01/10/2019 deve dichiararsi inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 1 ottobre 2019 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 01/10/2019, dopo l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione, del 24/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota difensiva inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata pronunciata sentenza di accoglimento del ricorso presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, in data 24/11/2020, depositata 1'8 febbraio 2021, in relazione alla mancata valutazione dei motivi sub 2) e 3, che erano stati proposti con riguardo alla sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Bari in data 1/10/2019. 2. Con l'originario ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato segnalato che nel giudizio di appello per i reati di ricettazione di cui al capo 1) e di truffa di cui al capo 2), in sede di discussione, era intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli di cui ai punti 5), 6) e 7), riguardanti l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.. La Corte di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di truffa, aveva ridotto la pena per il residuo reato di ricettazione, concedendo le attenuanti generiche, ma senza motivare in ordine alle ulteriori attenuanti invocate ai punti 5) e 7). Era stata dunque dedotta con il secondo e con il terzo motivo di ricorso la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello sub 5) e sub 7), riguardanti le residue attenuanti. 3 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ribadendo le doglianze incentrate sulla mancanza di motivazione in ordine ai temi oggetto degli originari motivi di appello e ha depositato ulteriore memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve in primo luogo rilevarsi che non vengono in rilievo in questa sede profili diversi da quelli oggetto dei motivi sub 2) e 3), formulati avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di appello dalla Corte di appello di Bari, per il resto dovendosi ribadire il giudizio di inammissibilità già formulato dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza del 24/11/2020. 2. Venendo dunque ai temi con riguardo ai quali è stato accolto il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deve rimarcarsi che, se corrisponde al vero che la Corte territoriale non ha preso in considerazione gli originari motivi di appello sub 5) e 7), che non avevano formato oggetto di rinuncia, nondimeno quei motivi avrebbero dovuto reputarsi di per sé inammissibili per difetto di specificità, con la conseguenza che il ricorso, con il quale si denuncia la mancata valutazione di quei motivi, risulta sul punto esso stesso inammissibile. 3. Deve, in particolare, sottolinearsi come con il motivo sub 5) fosse stata del tutto genericamente prospettata la possibilità di riconoscere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sulla base di una valutazione di modesta entità della vicenda, valutazione non ancorata ad alcun elemento tale da suffragare specificamente l'assunto difensivo, a fronte di quanto rappresentato dai Giudici di merito, che avevano dato conto della ricettazione di due assegni, recanti rispettivamente importi di euro 700,00 e di euro 750,00. 4. Analogamente con il motivo sub 7) era stata prospettata la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., in ragione della particolare tenuità del danno, correlata all'importo e alla qualifica soggettiva del destinatario degli assegni, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni per cui gli importi, non meglio indicati, avrebbero dovuto reputarsi irrisori e dei motivi per cui nel caso di specie la veste del destinatario degli assegni fosse effettivamente tale da ridimensionare la rilevanza giuridica del danno patrimoniale. 5. La circostanza che i due motivi si risolvessero nell'utilizzo di clausole di stile valeva a renderli inammissibili alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua anche i motivi di appello devono consistere in una critica della decisione impugnata, fondata su argomenti specifici (sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Conseguentemente devono reputarsi inammissibili i motivi di ricorso facenti leva sulla mancata valutazione di motivi di appello ab origine inammissibili (sul punto Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878). 6. Su tali basi il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 01/10/2019 deve dichiararsi inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 1 ottobre 2019 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide
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