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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23133/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26193/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con il primo motivo violazione di legge in punto di affermata responsabilità penale per il reato di furto aggravato in concorso di cui all'imputa- zione, mancando a suo avviso la prova oltre ogni ragionevole dubbio della com- missione dello stesso e con il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato giu- dizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche sulle ag- gravanti contestate.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1 Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del preve- nuto, in particolare facendo riferimento all'individuazione dell'imputato avvenuta con riprese delle telecamere di sorveglianza nel luogo di commissione del fatto e con le fotografie effettuate giorni dopo dagli operatori di P.G. (cfr. sul punto pag. 2 ove, dunque, si smentisce la tesi difensiva secondo cui l'identificazione del Co- lombo sarebbe avvenuta esclusivamente in quanto lo stesso era il compagno di [OSCURATO:PERSONA], intestataria dell'auto da cui sono scesi gli autori del furto).

2.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, l'imputato ha agito in concorso con un soggetto già gravato da una serie di condanne per reati specifici e che, per tali ragioni, non ha ravvisato ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.N. 26193/2023 R.G.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 de1118/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26193/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con il primo motivo violazione di legge in punto di affermata responsabilità penale per il reato di furto aggravato in concorso di cui all'imputa- zione, mancando a suo avviso la prova oltre ogni ragionevole dubbio della com- missione dello stesso e con il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato giu- dizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche sulle ag- gravanti contestate. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1 Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del preve- nuto, in particolare facendo riferimento all'individuazione dell'imputato avvenuta con riprese delle telecamere di sorveglianza nel luogo di commissione del fatto e con le fotografie effettuate giorni dopo dagli operatori di P.G. (cfr. sul punto pag. 2 ove, dunque, si smentisce la tesi difensiva secondo cui l'identificazione del Co- lombo sarebbe avvenuta esclusivamente in quanto lo stesso era il compagno di [OSCURATO:PERSONA], intestataria dell'auto da cui sono scesi gli autori del furto). 2.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che, l'imputato ha agito in concorso con un soggetto già gravato da una serie di condanne per reati specifici e che, per tali ragioni, non ha ravvisato ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.N. 26193/2023 R.G. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 de1118/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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