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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 37148/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 15 maggio 2023, che questi aveva condannato per i delitti di diffamazione aggravata e di minaccia grave.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la disposizione indicata, certamente applicabile all'impugnazione proposta in grado di appello dall'imputato, il quale era rimasto assente nel giudizio di primo grado, stabilisce che i termini ordinari previsti per le impugnazioni sono aumentati di giorni quindici nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza.

3. Con requisitoria per iscritto in data 22 luglio 2024 il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Con memoria in data 11 settembre 2024, il difensore dell'imputato ricorrente ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che la disciplina dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l'aumento del termine di impugnazione di giorni quindici per l'imputato assente, doveva certamente trovare applicazione in riferimento all'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rimasto assente nel processo di primo grado, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 maggio 2023, posto che l'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce che <<Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

2. Tanto chiarito, è evidente l'error in procedendo in cui è incorsa la Corte territoriale.Invero, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 15 maggio 2023, con deposito della motivazione il 1 giugno 2023, quindi entro il termine di novanta giorni fissato dal Tribunale.

Poiché il termine fissato per il deposito della motivazione scadeva il 13 agosto 2023, quindi nel periodo di sospensione feriale, il termine ordinario di quarantacinque giorni per la presentazione dell'atto di appello decorreva a far data dal 1 settembre 2023 e scadeva il 15 ottobre 2023.

Dovendosi ad esso aggiungere i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen., la data ultima per il deposito della impugnazione risultava essere il 30 ottobre 2023, cosicché l'appello proposto in data 26 ottobre 2023 risultava tempestivo.

3. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 15 maggio 2023, che questi aveva condannato per i delitti di diffamazione aggravata e di minaccia grave. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la disposizione indicata, certamente applicabile all'impugnazione proposta in grado di appello dall'imputato, il quale era rimasto assente nel giudizio di primo grado, stabilisce che i termini ordinari previsti per le impugnazioni sono aumentati di giorni quindici nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza. 3. Con requisitoria per iscritto in data 22 luglio 2024 il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria in data 11 settembre 2024, il difensore dell'imputato ricorrente ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che la disciplina dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l'aumento del termine di impugnazione di giorni quindici per l'imputato assente, doveva certamente trovare applicazione in riferimento all'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rimasto assente nel processo di primo grado, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 maggio 2023, posto che l'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce che <<Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». 2. Tanto chiarito, è evidente l'error in procedendo in cui è incorsa la Corte territoriale.Invero, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 15 maggio 2023, con deposito della motivazione il 1 giugno 2023, quindi entro il termine di novanta giorni fissato dal Tribunale. Poiché il termine fissato per il deposito della motivazione scadeva il 13 agosto 2023, quindi nel periodo di sospensione feriale, il termine ordinario di quarantacinque giorni per la presentazione dell'atto di appello decorreva a far data dal 1 settembre 2023 e scadeva il 15 ottobre 2023. Dovendosi ad esso aggiungere i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen., la data ultima per il deposito della impugnazione risultava essere il 30 ottobre 2023, cosicché l'appello proposto in data 26 ottobre 2023 risultava tempestivo. 3. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma, il 26 sette
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