Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 20095/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19833/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la sentenza n.774/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il13/07/2017, R.G.N. 1561/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza n. 774 del 2017, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” avverso la mancata ammissione al passivo per la somma di E. 410.454 (dopo un parziale discarico disposto dall’INPS), nel giudizio proposto ai sensi degli artt. 98 e 101 legge fall., nel corso del quale era stata disposta l’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].; le somme pretese si riferivano all’ omesso pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità; la Corte territoriale ha ritenuto non dovuta la somma per effetto della intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato; per la Corte territoriale, trovava applicazione la prescrizione quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), stante la natura contributiva della tassa d'ingresso o contributo di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4; per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

CONSIDERATO che: con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), lamenta l'erroneità della ritenuta ascrivibilità nel novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle imprese che collochino in mobilità il proprio personale; il ricorso è infondato; in continuità con le decisioni di questa Corte (v., fra le altre, Cass.nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019; 402 del 2020), va riaffermato che la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l'ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze terminologiche che non possono incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile); le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente; P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in Euro 8.000 ,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19833/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la sentenza n.774/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il13/07/2017, R.G.N. 1561/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 774 del 2017, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” avverso la mancata ammissione al passivo per la somma di E. 410.454 (dopo un parziale discarico disposto dall’INPS), nel giudizio proposto ai sensi degli artt. 98 e 101 legge fall., nel corso del quale era stata disposta l’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].; le somme pretese si riferivano all’ omesso pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità; la Corte territoriale ha ritenuto non dovuta la somma per effetto della intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato; per la Corte territoriale, trovava applicazione la prescrizione quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), stante la natura contributiva della tassa d'ingresso o contributo di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4; per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata. CONSIDERATO che: con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), lamenta l'erroneità della ritenuta ascrivibilità nel novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle imprese che collochino in mobilità il proprio personale; il ricorso è infondato; in continuità con le decisioni di questa Corte (v., fra le altre, Cass.nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019; 402 del 2020), va riaffermato che la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l'ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze terminologiche che non possono incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile); le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente; P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in Euro 8.000 ,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
Sentenza Cassazione n. 20095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris