Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:653
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 – Commissione / Belgio
(causa C‑41/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita – Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE – Enti mutualistici attivi sul mercato dell’assicurazione malattia integrativa – Trasposizione non corretta o incompleta»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 29‑32)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione non corretta e incompleta degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della direttiva del Consiglio
24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia
di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nonché degli
artt. 20, 21 e 22 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE
e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).
Dispositivo
1)
Avendo trasposto in maniera non corretta e incompleta la prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 marzo
2002, 2002/13/CE, e la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE
e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della direttiva 73/239, come modificata dalla direttiva 2002/13, nonché
degli artt. 20‑22 della direttiva 92/49.
2)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.