CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PUZXK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto grammi 548,457 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea interpretazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella ; 2. Errata interpretazione, errata applicazione ed errata motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è reiterativo e aspecifico in quanto contrasta, con enunciati del tutto generici, le corrette argomentazioni della Corte di appello, che ha rigettato la richiesta difensiva in ragione della gravità del fatto, dell'inserimento del ricorrente in ambienti malavitosi dediti al commercio di stupefacenti, della negativa personalità dell'imputato (cfr. pag. 3 della motivazione). Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la confisca della somma di danaro, disposta ai sensi degli artt. 85 d.P.R. 309/90 e 240—bis cod. pen., è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e sulla mancata dimostrazione della lecita provenienza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il