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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 16728/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13015/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 542/2017depositata il 06/02/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , cui il Ministero dell’Interno aveva dapprima riconosciuto e poi revocato i benefici previsti dalla legge n. 407 del 1998 e lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, legge n. 244 del 2007,in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettola richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2 quinquies, comma 1 lett. b), d.l. n. 151 del 2008 conv. in legge n. 186 del 2008 e dell’art. 9 bis l. n. 302 del 1990, in base ai quali il Ministero dell’Interno con decreto del 23 aprile 2015 aveva sospeso l’erogazione degli assegni vitalizi; la Corte territoriale , premessa la sussistenza della manifesta infondatezza della questione, ha accertato che la revoca dell’assegno era avvenuta in quanto era emersa la non estraneità del beneficiario agli ambienti delinquenziali (come si deduceva da nota informativa Comando provinciale dei Carabinieri) e ciò sulla base di diversi indici presuntivi in dettaglioelencati; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi; il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine all’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti delinquenziali; si deduce che la sentenza impugnata, interpretando nel senso della totale estraneità ag li ambienti delinquenziali il presupposto soggettivo dei benefici revocati, aveva giudicato sussistente la condizione ostativa fermandosi al semplice dubbio sulla contiguità con gli ambienti criminali e aveva negato rilevanza al fatto che il ricorrente aveva interrotto ogni tipo di rapporto con la famiglia d’origine e viveva serenamente con la propria compagna ed il figlio: anzi, la compagna aveva pure proposto una denuncia querela nei confronti d i Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ( fratello e sorella); con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione di norma di diritto in ordine all’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti delinquenziali; in particolare, si mette in evidenza che la revoca del beneficio è avvenuta senza alcuna modifica delle condizioni fattuali esistenti al momento in cui il medesimo beneficio era stato concesso; si chiede alla Corte di cassazione di esplicitare, inpunto di diritto, se anche il mero sospetto della permanenza dei rapporti con i familiari malavitosi valga ad assumere la consistenza di condizione ostativa al mantenimento del beneficio; con il terzo motivo di ricorso, si denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto in ordine alla mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del giudizio in corso”; in primo luogo, avendo rilievo preliminare, va esaminato il terzo motivo ; lo stesso è inammissibile in quanto, (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2014, n.25343 ) non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio; peraltro, anche a presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata( Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 2003 n. 12055), la valutazione della Corte d’appello non è censurabile in punto di interpretazione delle norme indicate, e ciò in relazione a quanto si dirà in ordine alla disamina dei primi due motivi di ricorso; i primi due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, al netto dei profili di inammissibilità relativi alla formulazione del primo quale ipotesi di vizio della motivazione in totale carenza dei presupposti richiesti dalla vigente formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5) c.p.c. secondo l’interpretazione di Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014 e svariate altre successive, sono da rigettare; in primo luogo, va chiarito che il presente giud izio è relativo all’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici ( a ssegno vitalizio ex l. n. 407 del 1998 e speciale vitalizio ex art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007)inizialmente riconosciuti e poi revocati dal Ministero sul presupposto dell’esistenza di condizioni ostative, e cioè si tratta di un giudizio di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dei benefici richiesti , non di un giudizio di tipo impugnatorio dell’atto di revoca , con la consequenziale irrilevanza della circostanza che la revoca sia stata motivata dalla sopravvenienza di nuovi fatti, stante l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al modello legale della propria azione; come già chiarito da questa Corte di legittimità(Cass. n. 31136 del 2019; Cass. 20542 del 2022), la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302, corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni; la legge -entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale) - proprio per le sue peculiari finalità prevedeva l'elargizione dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore e successivamente alla data del 1°gennaio 1969; tale regime retroattivo, nel testo originario della L., art. 12; era limitato ai soli delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici trovavano applicazione per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A.R.

Sicilia, Palermo, Sez.

I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R.

Puglia, Bari, Sez.

I, 2 dicembre 1995, n. 1173); soltanto con le modifiche introdotte alla citata L. n. 302, dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, il regime retroattivo -volto a comprendere anche eventi verificatisi dal 10 gennaio 1969 in poi - è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari; tanto premesso, la L. n. 302 del 1990, art. 9-bis, recante disciplina delle condizioni per la fruizione dei benefici, stabilisce che: "le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari"; il sopravvenuto D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies, comma 1, lett. a) (convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186) -nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21 - ha introdotto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i destinatari della legge, con un'ottica ancor più rigorista; tali ultime disposizioni costituiscono significative manifestazioni dell'impianto normativo espressione della volontà del legislatore, fin dalla originaria versione della citata L. n. 302, di considerare in modo rigoroso, sia per le vittime sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), la necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata, riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità, per l'interessato, di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni); èchiaro, quindi, che il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime, non può che averli ricompresi tra i destinatari della relativa disciplina, ai pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne consegue anche con riferimento ai rigorosi requisiti richiesti; èevidente che, come rilevato da Cass. n. 31136 del 2019, sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione - a p artire da quello di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., - e del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto manifestare solidarietà, con l'elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali (mafiosi o terroristici); e ancor più incomprensibile sarebbe escludere il requisito dell'estraneità per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti, pacificamente richiesto, invece, per le vittime; infatti; una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all'indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità; la dimostrazione della dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria - e difficile laddove per ragioni familiari la frequentazione dell'ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) risulti naturalmente molto assidua; peraltro, alle persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare - nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata - di aver reciso ogni rapporto con la mafia e il suo contesto di disvalori; per quanto detto, e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, conformemente alla ratio e alla lettera della legge per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa ma si richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per vincoli e ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente assidua; nel caso di specie, il ricorrente ha anche omesso qualsiasi indicazione, relativa alle circostanze concrete con le quali il delitto del genitore fu commesso, utili a far risaltare la sufficienza degli unici elementi accertati (l’essere incensurato ed avere una famiglia propria)al fine di poter concludere per l’integrazione della condizione voluta dalla leggee quindi per l’errore di sussunzione; in mancanza della prova di completa estraneità o accidentale coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero della dissociazione o estraniazione dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali, correttamente la Corte di merito ha escluso il diritto ad ottenere i benefici pretesi, diritto che sorge solo al verificarsi dei detti presupposti costitutivi; quanto alla dedotta violazione, solo implicita in quanto contenuta nella ellittica indicazione di “ norma di diritto” contenuta nel secondo motivo, riferibile agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto diretta a censurare il convincimento espresso da lla sentenza impugnata, va ricordato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze ai prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; oltre che immune dalle dedotte censure di violazione di legge vanno anche rimarcati i profili di inammissibilità della dedotta violazione della disciplina regolatrice giacche,in tema di ricorso per cassazione , il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione dei giudice di merito, la cui censura e possibile, in sede di legittimità" sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra "una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394); nella specie è evidente che il ri corrent e lamenta la erronea applicazione della legge anche in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, si denuncia on vizio-motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, ora circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez.

U. n. 19881 del 2014), riducendo al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez.

Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi); nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori; il ricorso va, pertanto, rigettato; non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13015/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 542/2017depositata il 06/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , cui il Ministero dell’Interno aveva dapprima riconosciuto e poi revocato i benefici previsti dalla legge n. 407 del 1998 e lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, legge n. 244 del 2007,in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettola richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2 quinquies, comma 1 lett. b), d.l. n. 151 del 2008 conv. in legge n. 186 del 2008 e dell’art. 9 bis l. n. 302 del 1990, in base ai quali il Ministero dell’Interno con decreto del 23 aprile 2015 aveva sospeso l’erogazione degli assegni vitalizi; la Corte territoriale , premessa la sussistenza della manifesta infondatezza della questione, ha accertato che la revoca dell’assegno era avvenuta in quanto era emersa la non estraneità del beneficiario agli ambienti delinquenziali (come si deduceva da nota informativa Comando provinciale dei Carabinieri) e ciò sulla base di diversi indici presuntivi in dettaglioelencati; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi; il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine all’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti delinquenziali; si deduce che la sentenza impugnata, interpretando nel senso della totale estraneità ag li ambienti delinquenziali il presupposto soggettivo dei benefici revocati, aveva giudicato sussistente la condizione ostativa fermandosi al semplice dubbio sulla contiguità con gli ambienti criminali e aveva negato rilevanza al fatto che il ricorrente aveva interrotto ogni tipo di rapporto con la famiglia d’origine e viveva serenamente con la propria compagna ed il figlio: anzi, la compagna aveva pure proposto una denuncia querela nei confronti d i Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ( fratello e sorella); con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione di norma di diritto in ordine all’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti delinquenziali; in particolare, si mette in evidenza che la revoca del beneficio è avvenuta senza alcuna modifica delle condizioni fattuali esistenti al momento in cui il medesimo beneficio era stato concesso; si chiede alla Corte di cassazione di esplicitare, inpunto di diritto, se anche il mero sospetto della permanenza dei rapporti con i familiari malavitosi valga ad assumere la consistenza di condizione ostativa al mantenimento del beneficio; con il terzo motivo di ricorso, si denuncia “violazione o falsa applicazione di norma di diritto in ordine alla mancata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del giudizio in corso”; in primo luogo, avendo rilievo preliminare, va esaminato il terzo motivo ; lo stesso è inammissibile in quanto, (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2014, n.25343 ) non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio; peraltro, anche a presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata( Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 2003 n. 12055), la valutazione della Corte d’appello non è censurabile in punto di interpretazione delle norme indicate, e ciò in relazione a quanto si dirà in ordine alla disamina dei primi due motivi di ricorso; i primi due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, al netto dei profili di inammissibilità relativi alla formulazione del primo quale ipotesi di vizio della motivazione in totale carenza dei presupposti richiesti dalla vigente formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5) c.p.c. secondo l’interpretazione di Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014 e svariate altre successive, sono da rigettare; in primo luogo, va chiarito che il presente giud izio è relativo all’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici ( a ssegno vitalizio ex l. n. 407 del 1998 e speciale vitalizio ex art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007)inizialmente riconosciuti e poi revocati dal Ministero sul presupposto dell’esistenza di condizioni ostative, e cioè si tratta di un giudizio di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dei benefici richiesti , non di un giudizio di tipo impugnatorio dell’atto di revoca , con la consequenziale irrilevanza della circostanza che la revoca sia stata motivata dalla sopravvenienza di nuovi fatti, stante l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al modello legale della propria azione; come già chiarito da questa Corte di legittimità(Cass. n. 31136 del 2019; Cass. 20542 del 2022), la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302, corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni; la legge -entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale) - proprio per le sue peculiari finalità prevedeva l'elargizione dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore e successivamente alla data del 1°gennaio 1969; tale regime retroattivo, nel testo originario della L., art. 12; era limitato ai soli delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici trovavano applicazione per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 1995, n. 1173); soltanto con le modifiche introdotte alla citata L. n. 302, dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, il regime retroattivo -volto a comprendere anche eventi verificatisi dal 10 gennaio 1969 in poi - è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari; tanto premesso, la L. n. 302 del 1990, art. 9-bis, recante disciplina delle condizioni per la fruizione dei benefici, stabilisce che: "le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari"; il sopravvenuto D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art. 2-quinquies, comma 1, lett. a) (convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186) -nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 21 - ha introdotto, per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i destinatari della legge, con un'ottica ancor più rigorista; tali ultime disposizioni costituiscono significative manifestazioni dell'impianto normativo espressione della volontà del legislatore, fin dalla originaria versione della citata L. n. 302, di considerare in modo rigoroso, sia per le vittime sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), la necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata, riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità, per l'interessato, di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni); èchiaro, quindi, che il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime, non può che averli ricompresi tra i destinatari della relativa disciplina, ai pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne consegue anche con riferimento ai rigorosi requisiti richiesti; èevidente che, come rilevato da Cass. n. 31136 del 2019, sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione - a p artire da quello di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., - e del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto manifestare solidarietà, con l'elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali (mafiosi o terroristici); e ancor più incomprensibile sarebbe escludere il requisito dell'estraneità per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti, pacificamente richiesto, invece, per le vittime; infatti; una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all'indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità; la dimostrazione della dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria - e difficile laddove per ragioni familiari la frequentazione dell'ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) risulti naturalmente molto assidua; peraltro, alle persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare - nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata - di aver reciso ogni rapporto con la mafia e il suo contesto di disvalori; per quanto detto, e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, conformemente alla ratio e alla lettera della legge per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa ma si richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per vincoli e ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente assidua; nel caso di specie, il ricorrente ha anche omesso qualsiasi indicazione, relativa alle circostanze concrete con le quali il delitto del genitore fu commesso, utili a far risaltare la sufficienza degli unici elementi accertati (l’essere incensurato ed avere una famiglia propria)al fine di poter concludere per l’integrazione della condizione voluta dalla leggee quindi per l’errore di sussunzione; in mancanza della prova di completa estraneità o accidentale coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero della dissociazione o estraniazione dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali, correttamente la Corte di merito ha escluso il diritto ad ottenere i benefici pretesi, diritto che sorge solo al verificarsi dei detti presupposti costitutivi; quanto alla dedotta violazione, solo implicita in quanto contenuta nella ellittica indicazione di “ norma di diritto” contenuta nel secondo motivo, riferibile agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto diretta a censurare il convincimento espresso da lla sentenza impugnata, va ricordato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze ai prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; oltre che immune dalle dedotte censure di violazione di legge vanno anche rimarcati i profili di inammissibilità della dedotta violazione della disciplina regolatrice giacche,in tema di ricorso per cassazione , il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione dei giudice di merito, la cui censura e possibile, in sede di legittimità" sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra "una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394); nella specie è evidente che il ri corrent e lamenta la erronea applicazione della legge anche in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, si denuncia on vizio-motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, ora circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi); nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori; il ricorso va, pertanto, rigettato; non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 d
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