CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengano svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici» (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, Lombardi, Rv. 278154); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M