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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20041/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso introducono un tema, r uardante il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cp, estraneo al devolutopg c altro in termini di marcata genericità, contestano l'argomentare giustificativo sotteso alla pena irrogata quande di contro la sentenza impugnata risulta invece sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M2026 FUMÍO ) C Hj H.iéjrj0 • AietiZI MOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso introducono un tema, r uardante il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cp, estraneo al devolutopg c altro in termini di marcata genericità, contestano l'argomentare giustificativo sotteso alla pena irrogata quande di contro la sentenza impugnata risulta invece sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M2026 FUMÍO ) C Hj H.iéjrj0 • AietiZI MOS
Sentenza Cassazione n. 20041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris