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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2020

Cassazione n. 28132/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20504/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 256 B presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1272/2019depositata il 07/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Disciplina per la Calabria inflisse al notaio [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi per violazione dell’art.147, comma 1, lettera b) della L.89/1913 in relazione all’art.14 del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Il procedimento disciplinare era iniziato a seguito di ispezione ordinaria da parte del Conservatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Presidente del Consiglio Notarile in relazione al biennio 2016-2017 e si era conclusa con la contestazione di violazioni punite con sanzioni pecuniarie e con raccomandazioni.

1.3. Il notaio Proto aveva provveduto alla regolarizzazione degli atti ed al pagamento dell’oblazione. 1.4.[OSCURATO:PERSONA] di Disciplina, acquisito l’esito dell’ispezione fissò l’audizione del notaio, e, in seguito ad essa, iniziò il procedimento disciplinare, contestando la violazione dell’art.147, comma 1, lettera b) della L. 89/2013. in relazione all’art.14 del codice deontologico. 1.5.

Al notaio Proto venne contestato di aver rogato atti invalidi perché mancanti della sua sottoscrizione o di quella dei testimoni, violazioni che avevano riguardato un numero non esiguo di atti tale da ritenere che non si trattasse di comportamento occasionale. 1.6.[OSCURATO:PERSONA] dedusse, ai sensi dell’art.129 della L. 89/2013, l’illegittimità dell’iniziativa da parte del Consiglio di Disciplina dal momento che l’ispezione ordinaria si era conclusa con l’indicazione di raccomandazioni, alle quali egli si era adeguato e con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, che erano state oblate.

Dedusse, inoltre, l’assenza di chiarezza della contestazione e la violazione degli artt.153 e 156 della L. 89/2013, in relazione all’immutabilità della contestazione, poiché, a fronte di una contestazione dell’art.147, lettera b) della Legge Notarile, era stata irrogata una sanzione per violazione dell’art.147, lettera a) della medesima Legge.

Infine, contestò l’entità della sanzione ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.7.La Corte d’Appello di Catanzaro, con ordinanza del 7.2.2020 rigettò il reclamo. 1.8.In relazione all’iniziativa disciplinare da parte del Consiglio Nazionale di Disciplina, la Corte osservò che il verbale ispettivo costituiva la fonte di prova della contestazione disciplinare in quanto dal verbale emergeva che in alcuni atti mancava la firma del notaio o dei testimoni e non era stata annotata la copia degli atti in forma esecutiva; si trattava di comportamenti autonomamente valutabili dal Consiglio di Disciplina ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare. 1.9.Quanto alla censura relativa all’assenza di chiarezza della contestazione disciplinare, la Corte rilevò come dalle stesse note a firma del notaio del 24.4.2019 e del 2.5.2019, nell’ambito del procedimento disciplinare, emergeva chiaramente che l’incolpato aveva avuto modo di conoscere la contestazione sia in relazione alle circostanze di fatto che alle norme violate, tanto da difendersi nel merito.

1.10. In relazione alla doglianza relativa all’irrogazione della sanzione per la violazione dell’art.147, lett. a) della L. 89/1913, a fronte della contestazione della violazione dell’art.147, lettera b), in riferimento all’art.14 dei principi di deontologia professionale, la Corte d’appello osservò che effettivamente era stata elevata contestazione dell’art.147, lettera a) della Legge Notarile.

Tuttavia, la Corte d’appello confermò la sanzione perché dal contenuto del verbale di ispezione risultava che i comportamenti contestati integravano la violazione dell’art.147 lettera b) della L.89/1913 in quanto risultava che il notaio aveva rogato atti non validi, mancanti della sua sottoscrizione e di quella dei testimoni, con violazione dell’art.14 del codice deontologico sotto il profilo dell’esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi.

1.11. La Corte d’appello ritenne adeguata la misura della sanzione anche in relazione alla violazione dell’art. 147, lettera b) della Legge Notarile, considerata la gravità del comportamento; escluse il beneficio delle circostanze attenuanti generiche per mancanza di prova in ordine alle ragioni personali e familiari addotte dal notaio, al fine di giustificare la condotta.

Rilevò, infine, che nonostante non fosse applicabile alle sanzioni amministrative l’istituto del cumulo giuridico, nel caso concreto era stata applicata un’unica sanzione. 2.Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello, ha proposto ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Catanzatro, Crotone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.[OSCURATO:PERSONA], in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità ex art.360 bis, comma 1 n.1 c.p.c. 2.3.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 della L. 16.2.1913 n.89, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che le contestazioni disciplinari potessero essere elevate dopo la conclusione dell’ispezione.

Il ricorrente, dopo aver precisato che si trattava di ispezione ordinaria, eseguita congiuntamente dal Conservatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente del Consiglio Distrettuale secondo le rispettive competenze, sostiene che tutte le contestazioni, formali e deontologiche, dovessero emergere in sede di ispezione.

Nel caso di specie, invece, l’ispezione si era conclusa con raccomandazioni in ordine alla stipula degli atti, alla tenuta dei registri e, in generale era stato raccomandato al notaio di non tenere comportamenti frettolosi.

Le violazioni contestate di carattere formale – mancanza della firma del notaio o dei testimoni- erano state estinte per oblazione sicchè sarebbe illegittima la successiva contestazione delle violazioni deontologiche da parte del Consiglio Nazionale di Disciplina.

Le violazioni emerse all’esito dell’ispezione sarebbero già state contestate alla conclusione dell’ispezione sicchè non sarebbe consentito al Consiglio Nazionale di Disciplina di procedere ad altra contestazione dopo diversi mesi dall’ispezione. 1.1.Il motivo non è fondato. 1.2.L’art.129 della L. 6 febbraio 1913, n.89 così dispone: Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto… b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.

Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 1.3.L’art.153 della L. 6 febbraio 1913, n.89 assegna l’iniziativa del procedimento disciplinare: a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso..; c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonchè al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. 1.4.Il comma 2 dell’art.153 della Legge Notarile prevede che il procedimento disciplinare debba essere promosso “senza indugio”, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.

1.6. L’intento dell'articolo 153 dellalegge n. 89 del 1913 è quello di porre un limite - costituito dalle sole infrazioni rilevate nel corso dell'attività ispettiva - per il solo capo dell'archivio notarile; limite che invece non sussiste per la concorrente iniziativa disciplinare degli altri soggetti di cui alle lettere a) e b), ancorché le stesse possano essere sollecitate dall'attività ispettiva posta in essere dal terzo soggetto indicato dalla norma (ex multis Cass.4257/2021).

1.7. Di conseguenza, il Presidente del ConsiglioNotarile può, anche in via concorrente, attivarsi per la contestazione degli illeciti disciplinari, sebbene emersi a seguito dell'attività ispettiva del capo dell'archivionotarile (Cassazione civile sez.

II, 23/02/2021, n.4841). 1.8.Quanto ai termini per la contestazione dell’illecito disciplinare, poiché l’art.153, comma 2 della Legge Notarile usa l’espressione “senza indugio”, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che i termini della fase amministrativa del procedimento siano ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà che comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva (Cassazione civile sez.

II, 05/05/2016, n.9041; Cassazione civile sez.

VI, 20/07/2011, n.15963; Cassazione civile sez.

II, 31/01/2017, n.2526 non massimata).

1.9. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale di Disciplina, acquisito l’esito dell’ispezione e rilevata la sussistenza di violazioni aventi carattere disciplinare, ha legittimamente esercitato l’azione disciplinare nei confronti del notaio. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.153 della L.16.2.1913, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché l’atto di incolpazione sarebbe generico, limitandosi alla contestazione dell’art 51 della Legge Notarile, per avere il notaio tenuto una “condotta frettolosa, oltre ad altre violazioni dell’art.28 della Legge Notarile, se pur sanabili, e altre violazioni della legge notarile…”.

Il ricorrente si duole del generico richiamo alleviolazioni riportate nel verbale di ispezione ed ascritte alla fattispecie della frettolosità, senza che vi fosse una specifica indicazione delle ragioni per le quali il comportamento fosse da considerare frettoloso e senza l’esatta indicazione delle “altre norme “ asseritamente violate”.

In definitiva, vi sarebbe un generico richiamo al verbale di ispezione, senza una chiara indicazione dei fatti contestati.

A ciò si aggiunga- sostiene il ricorrente- che le violazioni risultanti dal verbale di ispezio ne avevano carattere formale e non integravano ipotesi di concorrenza sleale, dal momento che la Corte d’appello non avrebbe accertato un incremento dell’attività lavorativa del notaio.

La contestazione sarebbe, pertanto, del tutto generica perché priva di riferimento ai fatti contestati, alle norme violate, al numero degli atti ricevuti nel biennio in relazione ai quali era stata ravvisata la violazione; la genericità dell’addebito non sarebbe peraltro sanabile con la predisposizione delle difese da parte del notaio nell’ambito del procedimento disciplinare. 2.1.Il motivo è inammissibile.

2.2. Esso difetta di specificità perché omette di allegare e trascrivere, nemmeno in via riassuntiva, gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, al fine di provare che gli addebiti elevati erano generici.

2.2. In particolare, la Corte di merito aveva rigettato la censura relativa alla genericità dell’incolpazione, ritenendo che dagli atti del procedimento e, in particolare dalle note del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 24.4.2019 e del 2.5.2019, emergeva la completa conoscenza delle contestazioni, sia in fatto che con riguardo alle norme ritenute violate tanto che il ricorrente si era difeso nel merito.

Ancora, secondo la corte distrettuale, la nota di riapertura del Presidente del Consiglio Notarile del 19.4.2019 n.082019 conteneva una completa ed esaustiva contestazione disciplinare.

2.3. A fronte dell’affermazione della Corte d’appello, che ha ritenuto chiaramente enucleati i fatti posti a base degli addebiti elevati e le norme asseritamente violate, con conseguente ampia possibilità per l'incolpato di esercitare in proposito il suo diritto di difesa, il ricorrente non ha allegato e trascritto i documenti richiamati, al fine di provare la genericità dell’incolpazione, dolendosi genericamente- e senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata- dell’omesso riferimento dell’incolpazione ai fatti contestati ed alle norme violate. 2.4.Il ricorrente ha omesso di allegare, in particolare la nota di riapertura del Presidente del Consiglio Notarile del 19.4.2019 n.082019, che, secondo la corte di merito, conteneva una completa ed esaustiva contestazione disciplinare, nonché le note del notaio del 24.4.2019 e del 2.5.2019, attraverso le quali dimostrare la genericità della contestazione. 2.5.L’assenza di specificità del ricorso, che si risolve nella genericità delle censure, non consente alla Corte il controllo di legittimità, in assenza, secondo quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., della mancataspecifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali il motivo si fonda, necessari per rendere comprensibile il motivo di doglianza comprensibile nei suoi presupposti fattuali ( Cass. Civ. , Sez.

Unite. 5.7.2013, n. 16887). 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 1, lettera a) del [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che fosse stato integrato l’addebito della frettolosità del comportamento del notaio, senza svolgere alcuna indagine in ordine al verificarsi dell’illecita concorrenza.

La Corte d’appello avrebbe omesso di verificare se il comportamento del notaio fosse stato sistematico e volontario, sì da essere finalizzato a svolgere un’illecita concorrenza oppure se i comportamenti tenuti fossero stati determinati da errori o disattenzioni, tenendo conto della modesta percentuale delle infrazioni rilevata dall’Archivio nel corso del biennio, pari allo 0,3% su migliaia di atti rogati.

Detta esigua percentuale di atti irregolari escluderebbe la sistematicità della condotta ma soprattutto, la Corte di merito avrebbe omesso di verificare se vi fosse stato un accaparramento di clientela, circostanza esclusa dal rilievo che il numero degli atti rogati non sarebbe stato superiore rispetto al biennio precedente. 3.1.Il motivo è infondato.

3.2. La violazione dell’art.147 della Legge Notarile si caratterizza per essere una fattispecie a condotta libera all’interno della quale possono configurarsi diverse condotte volte a minare l’interesse di volta in volta tutelato.

Per integrare tale ipotesi, infatti, a differenza di altre fattispecie tipizzate dalla stessa Legge Notarile, vanno esaminati tutti i comportamenti che violino in modo “non occasionale” la norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato. 3.3.L’art.14 del [OSCURATO:PERSONA] individua le fattispecie di illecita concorrenza “ a titolo esemplificativo”, ravvisando tali condotte nei seguenti comportamenti: a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano: - la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi; - la omiss ione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese; b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti. 3.4.La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza, che impediscono una valida ed efficace circolazione dei beni che è compito del notaio assicurare; tra questi la mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia, la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell’incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità, l’omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. all’accertamento dell’identità e all'indagine sulla volontà delle parti), l’offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme); la rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell’atto.

3.5. La cortedi merito ha accertato che il numero di atti privi della sottoscrizione del notaio e dei testimoni non era esiguo, ragione per la quale ha ritenuto che il comportamento non fosse occasionale ma sistematico, a prescinder dal concreto vantaggio ricavato dalpunto di vista della clientela.

3.6. Il motivo si limita peraltro a censurare il profilo dell’occasionalità della condotta, senza fare alcun riferimento alla documentazione da cui risulterebbe il numero degli atti invalidi in rapporto a quelli rogati, limitandosi ad una generica contestazione dell’apprezzamento della Corte di merito in relazione alla reiterazione delle violazioni, sì da ritenere che il comportamento fosse caratterizzato da frettolosità. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.147, comma 1, lettera b) della Legge 89/2013, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché il comportamento del notaio non sarebbe stato sistematico ma occasionale, in considerazione dell’esigua percentuale delle infrazioni rispetto agli atti rogati; tali violazioni costituirebbero, peraltro, un’unica violazione del codice deontologico, in relazione alla quale la sanzione della sospensione sarebbe priva di motivazione; inoltre, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che gli illeciti si sarebbero estinti con il pagamento dell’oblazione sicchè vi sarebbe stata una duplicazione dell’incolpazione e, infine, la misura della sospensione sarebbe priva di motivazione. 12di 1513di 15 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.144 della L.N. e dell’art.112 c.p.c., per avere la corte di merito omesso la pronuncia sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche per l’incensuratezza del notaio e per il suo ravvedimento operoso. 5.1.Il motivo è inammissibile.

5.2. In primo luogo, non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art.112 c.p.c. in quanto la Corte d’appello si è pronunciata in ordine alla domanda di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova dei motivi di carattere personale e familiare posti a fondamento della richiesta del suindicato beneficio. 6.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 6.2Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20504/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 256 B presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1272/2019depositata il 07/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Disciplina per la Calabria inflisse al notaio [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi per violazione dell’art.147, comma 1, lettera b) della L.89/1913 in relazione all’art.14 del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Il procedimento disciplinare era iniziato a seguito di ispezione ordinaria da parte del Conservatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Presidente del Consiglio Notarile in relazione al biennio 2016-2017 e si era conclusa con la contestazione di violazioni punite con sanzioni pecuniarie e con raccomandazioni. 1.3. Il notaio Proto aveva provveduto alla regolarizzazione degli atti ed al pagamento dell’oblazione. 1.4.[OSCURATO:PERSONA] di Disciplina, acquisito l’esito dell’ispezione fissò l’audizione del notaio, e, in seguito ad essa, iniziò il procedimento disciplinare, contestando la violazione dell’art.147, comma 1, lettera b) della L. 89/2013. in relazione all’art.14 del codice deontologico. 1.5. Al notaio Proto venne contestato di aver rogato atti invalidi perché mancanti della sua sottoscrizione o di quella dei testimoni, violazioni che avevano riguardato un numero non esiguo di atti tale da ritenere che non si trattasse di comportamento occasionale. 1.6.[OSCURATO:PERSONA] dedusse, ai sensi dell’art.129 della L. 89/2013, l’illegittimità dell’iniziativa da parte del Consiglio di Disciplina dal momento che l’ispezione ordinaria si era conclusa con l’indicazione di raccomandazioni, alle quali egli si era adeguato e con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, che erano state oblate. Dedusse, inoltre, l’assenza di chiarezza della contestazione e la violazione degli artt.153 e 156 della L. 89/2013, in relazione all’immutabilità della contestazione, poiché, a fronte di una contestazione dell’art.147, lettera b) della Legge Notarile, era stata irrogata una sanzione per violazione dell’art.147, lettera a) della medesima Legge. Infine, contestò l’entità della sanzione ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.7.La Corte d’Appello di Catanzaro, con ordinanza del 7.2.2020 rigettò il reclamo. 1.8.In relazione all’iniziativa disciplinare da parte del Consiglio Nazionale di Disciplina, la Corte osservò che il verbale ispettivo costituiva la fonte di prova della contestazione disciplinare in quanto dal verbale emergeva che in alcuni atti mancava la firma del notaio o dei testimoni e non era stata annotata la copia degli atti in forma esecutiva; si trattava di comportamenti autonomamente valutabili dal Consiglio di Disciplina ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare. 1.9.Quanto alla censura relativa all’assenza di chiarezza della contestazione disciplinare, la Corte rilevò come dalle stesse note a firma del notaio del 24.4.2019 e del 2.5.2019, nell’ambito del procedimento disciplinare, emergeva chiaramente che l’incolpato aveva avuto modo di conoscere la contestazione sia in relazione alle circostanze di fatto che alle norme violate, tanto da difendersi nel merito. 1.10. In relazione alla doglianza relativa all’irrogazione della sanzione per la violazione dell’art.147, lett. a) della L. 89/1913, a fronte della contestazione della violazione dell’art.147, lettera b), in riferimento all’art.14 dei principi di deontologia professionale, la Corte d’appello osservò che effettivamente era stata elevata contestazione dell’art.147, lettera a) della Legge Notarile. Tuttavia, la Corte d’appello confermò la sanzione perché dal contenuto del verbale di ispezione risultava che i comportamenti contestati integravano la violazione dell’art.147 lettera b) della L.89/1913 in quanto risultava che il notaio aveva rogato atti non validi, mancanti della sua sottoscrizione e di quella dei testimoni, con violazione dell’art.14 del codice deontologico sotto il profilo dell’esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi. 1.11. La Corte d’appello ritenne adeguata la misura della sanzione anche in relazione alla violazione dell’art. 147, lettera b) della Legge Notarile, considerata la gravità del comportamento; escluse il beneficio delle circostanze attenuanti generiche per mancanza di prova in ordine alle ragioni personali e familiari addotte dal notaio, al fine di giustificare la condotta. Rilevò, infine, che nonostante non fosse applicabile alle sanzioni amministrative l’istituto del cumulo giuridico, nel caso concreto era stata applicata un’unica sanzione. 2.Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello, ha proposto ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Catanzatro, Crotone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.[OSCURATO:PERSONA], in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità ex art.360 bis, comma 1 n.1 c.p.c. 2.3.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 della L. 16.2.1913 n.89, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che le contestazioni disciplinari potessero essere elevate dopo la conclusione dell’ispezione. Il ricorrente, dopo aver precisato che si trattava di ispezione ordinaria, eseguita congiuntamente dal Conservatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente del Consiglio Distrettuale secondo le rispettive competenze, sostiene che tutte le contestazioni, formali e deontologiche, dovessero emergere in sede di ispezione. Nel caso di specie, invece, l’ispezione si era conclusa con raccomandazioni in ordine alla stipula degli atti, alla tenuta dei registri e, in generale era stato raccomandato al notaio di non tenere comportamenti frettolosi. Le violazioni contestate di carattere formale – mancanza della firma del notaio o dei testimoni- erano state estinte per oblazione sicchè sarebbe illegittima la successiva contestazione delle violazioni deontologiche da parte del Consiglio Nazionale di Disciplina. Le violazioni emerse all’esito dell’ispezione sarebbero già state contestate alla conclusione dell’ispezione sicchè non sarebbe consentito al Consiglio Nazionale di Disciplina di procedere ad altra contestazione dopo diversi mesi dall’ispezione. 1.1.Il motivo non è fondato. 1.2.L’art.129 della L. 6 febbraio 1913, n.89 così dispone: Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto… b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 1.3.L’art.153 della L. 6 febbraio 1913, n.89 assegna l’iniziativa del procedimento disciplinare: a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso..; c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonchè al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. 1.4.Il comma 2 dell’art.153 della Legge Notarile prevede che il procedimento disciplinare debba essere promosso “senza indugio”, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. 1.6. L’intento dell'articolo 153 dellalegge n. 89 del 1913 è quello di porre un limite - costituito dalle sole infrazioni rilevate nel corso dell'attività ispettiva - per il solo capo dell'archivio notarile; limite che invece non sussiste per la concorrente iniziativa disciplinare degli altri soggetti di cui alle lettere a) e b), ancorché le stesse possano essere sollecitate dall'attività ispettiva posta in essere dal terzo soggetto indicato dalla norma (ex multis Cass.4257/2021). 1.7. Di conseguenza, il Presidente del ConsiglioNotarile può, anche in via concorrente, attivarsi per la contestazione degli illeciti disciplinari, sebbene emersi a seguito dell'attività ispettiva del capo dell'archivionotarile (Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4841). 1.8.Quanto ai termini per la contestazione dell’illecito disciplinare, poiché l’art.153, comma 2 della Legge Notarile usa l’espressione “senza indugio”, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che i termini della fase amministrativa del procedimento siano ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà che comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva (Cassazione civile sez. II, 05/05/2016, n.9041; Cassazione civile sez. VI, 20/07/2011, n.15963; Cassazione civile sez. II, 31/01/2017, n.2526 non massimata). 1.9. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale di Disciplina, acquisito l’esito dell’ispezione e rilevata la sussistenza di violazioni aventi carattere disciplinare, ha legittimamente esercitato l’azione disciplinare nei confronti del notaio. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.153 della L.16.2.1913, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché l’atto di incolpazione sarebbe generico, limitandosi alla contestazione dell’art 51 della Legge Notarile, per avere il notaio tenuto una “condotta frettolosa, oltre ad altre violazioni dell’art.28 della Legge Notarile, se pur sanabili, e altre violazioni della legge notarile…”. Il ricorrente si duole del generico richiamo alleviolazioni riportate nel verbale di ispezione ed ascritte alla fattispecie della frettolosità, senza che vi fosse una specifica indicazione delle ragioni per le quali il comportamento fosse da considerare frettoloso e senza l’esatta indicazione delle “altre norme “ asseritamente violate”. In definitiva, vi sarebbe un generico richiamo al verbale di ispezione, senza una chiara indicazione dei fatti contestati. A ciò si aggiunga- sostiene il ricorrente- che le violazioni risultanti dal verbale di ispezio ne avevano carattere formale e non integravano ipotesi di concorrenza sleale, dal momento che la Corte d’appello non avrebbe accertato un incremento dell’attività lavorativa del notaio. La contestazione sarebbe, pertanto, del tutto generica perché priva di riferimento ai fatti contestati, alle norme violate, al numero degli atti ricevuti nel biennio in relazione ai quali era stata ravvisata la violazione; la genericità dell’addebito non sarebbe peraltro sanabile con la predisposizione delle difese da parte del notaio nell’ambito del procedimento disciplinare. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2. Esso difetta di specificità perché omette di allegare e trascrivere, nemmeno in via riassuntiva, gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, al fine di provare che gli addebiti elevati erano generici. 2.2. In particolare, la Corte di merito aveva rigettato la censura relativa alla genericità dell’incolpazione, ritenendo che dagli atti del procedimento e, in particolare dalle note del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 24.4.2019 e del 2.5.2019, emergeva la completa conoscenza delle contestazioni, sia in fatto che con riguardo alle norme ritenute violate tanto che il ricorrente si era difeso nel merito. Ancora, secondo la corte distrettuale, la nota di riapertura del Presidente del Consiglio Notarile del 19.4.2019 n.082019 conteneva una completa ed esaustiva contestazione disciplinare. 2.3. A fronte dell’affermazione della Corte d’appello, che ha ritenuto chiaramente enucleati i fatti posti a base degli addebiti elevati e le norme asseritamente violate, con conseguente ampia possibilità per l'incolpato di esercitare in proposito il suo diritto di difesa, il ricorrente non ha allegato e trascritto i documenti richiamati, al fine di provare la genericità dell’incolpazione, dolendosi genericamente- e senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata- dell’omesso riferimento dell’incolpazione ai fatti contestati ed alle norme violate. 2.4.Il ricorrente ha omesso di allegare, in particolare la nota di riapertura del Presidente del Consiglio Notarile del 19.4.2019 n.082019, che, secondo la corte di merito, conteneva una completa ed esaustiva contestazione disciplinare, nonché le note del notaio del 24.4.2019 e del 2.5.2019, attraverso le quali dimostrare la genericità della contestazione. 2.5.L’assenza di specificità del ricorso, che si risolve nella genericità delle censure, non consente alla Corte il controllo di legittimità, in assenza, secondo quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., della mancataspecifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali il motivo si fonda, necessari per rendere comprensibile il motivo di doglianza comprensibile nei suoi presupposti fattuali ( Cass. Civ. , Sez. Unite. 5.7.2013, n. 16887). 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 1, lettera a) del [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che fosse stato integrato l’addebito della frettolosità del comportamento del notaio, senza svolgere alcuna indagine in ordine al verificarsi dell’illecita concorrenza. La Corte d’appello avrebbe omesso di verificare se il comportamento del notaio fosse stato sistematico e volontario, sì da essere finalizzato a svolgere un’illecita concorrenza oppure se i comportamenti tenuti fossero stati determinati da errori o disattenzioni, tenendo conto della modesta percentuale delle infrazioni rilevata dall’Archivio nel corso del biennio, pari allo 0,3% su migliaia di atti rogati. Detta esigua percentuale di atti irregolari escluderebbe la sistematicità della condotta ma soprattutto, la Corte di merito avrebbe omesso di verificare se vi fosse stato un accaparramento di clientela, circostanza esclusa dal rilievo che il numero degli atti rogati non sarebbe stato superiore rispetto al biennio precedente. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2. La violazione dell’art.147 della Legge Notarile si caratterizza per essere una fattispecie a condotta libera all’interno della quale possono configurarsi diverse condotte volte a minare l’interesse di volta in volta tutelato. Per integrare tale ipotesi, infatti, a differenza di altre fattispecie tipizzate dalla stessa Legge Notarile, vanno esaminati tutti i comportamenti che violino in modo “non occasionale” la norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato. 3.3.L’art.14 del [OSCURATO:PERSONA] individua le fattispecie di illecita concorrenza “ a titolo esemplificativo”, ravvisando tali condotte nei seguenti comportamenti: a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano: - la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi; - la omiss ione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese; b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti. 3.4.La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza, che impediscono una valida ed efficace circolazione dei beni che è compito del notaio assicurare; tra questi la mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia, la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell’incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità, l’omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. all’accertamento dell’identità e all'indagine sulla volontà delle parti), l’offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme); la rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell’atto. 3.5. La cortedi merito ha accertato che il numero di atti privi della sottoscrizione del notaio e dei testimoni non era esiguo, ragione per la quale ha ritenuto che il comportamento non fosse occasionale ma sistematico, a prescinder dal concreto vantaggio ricavato dalpunto di vista della clientela. 3.6. Il motivo si limita peraltro a censurare il profilo dell’occasionalità della condotta, senza fare alcun riferimento alla documentazione da cui risulterebbe il numero degli atti invalidi in rapporto a quelli rogati, limitandosi ad una generica contestazione dell’apprezzamento della Corte di merito in relazione alla reiterazione delle violazioni, sì da ritenere che il comportamento fosse caratterizzato da frettolosità. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.147, comma 1, lettera b) della Legge 89/2013, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché il comportamento del notaio non sarebbe stato sistematico ma occasionale, in considerazione dell’esigua percentuale delle infrazioni rispetto agli atti rogati; tali violazioni costituirebbero, peraltro, un’unica violazione del codice deontologico, in relazione alla quale la sanzione della sospensione sarebbe priva di motivazione; inoltre, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che gli illeciti si sarebbero estinti con il pagamento dell’oblazione sicchè vi sarebbe stata una duplicazione dell’incolpazione e, infine, la misura della sospensione sarebbe priva di motivazione. 12di 1513di 15 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.144 della L.N. e dell’art.112 c.p.c., per avere la corte di merito omesso la pronuncia sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche per l’incensuratezza del notaio e per il suo ravvedimento operoso. 5.1.Il motivo è inammissibile. 5.2. In primo luogo, non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art.112 c.p.c. in quanto la Corte d’appello si è pronunciata in ordine alla domanda di concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova dei motivi di carattere personale e familiare posti a fondamento della richiesta del suindicato beneficio. 6.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 6.2Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com
Sentenza Cassazione n. 28132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris