Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18554/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘.

N. 92) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità.

La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a sostenere la responsabilità dell'imputato, sottolineando come il medesimo avesse la diretta disponibilità dell'immobile illecitamente alimentato, senza regolare contratto di fornitura intestato al prevenuto.

In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha evidenziato come non emergano elementi dotati di significatività tali da fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Infine, è appena il caso di rilevare che il reato, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non è procedibile a querela, risultando contestata e accertata l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio ex art. 625, n. 7), c.p., da cui discende la procedibilità d'ufficio del reato ai sensi del vigente art. 624, comma 3, c.p.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore 'DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘. N. 92) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a sostenere la responsabilità dell'imputato, sottolineando come il medesimo avesse la diretta disponibilità dell'immobile illecitamente alimentato, senza regolare contratto di fornitura intestato al prevenuto. In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha evidenziato come non emergano elementi dotati di significatività tali da fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Infine, è appena il caso di rilevare che il reato, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non è procedibile a querela, risultando contestata e accertata l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio ex art. 625, n. 7), c.p., da cui discende la procedibilità d'ufficio del reato ai sensi del vigente art. 624, comma 3, c.p. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore 'DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18554/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris