CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29095/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.13478/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente all'intervento operato dagli altri agenti su chiamata del collega "fuori servizio" presso il suo domicilio (vedi p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una ricostruzione alternativa sia con riferimento al dolo del danneggiamento che alla idoneità delle minacce poste in essere brandendo una bottiglia di vetro; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che le valutazioni del giudice di merito risultano adeguatamente argomentate, mentre del tutto generiche sono le censure articolate in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti comuni; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]