CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 18994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 6 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Asti 1'11 giugno 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di concorso in furto consumato aggravato di più elettrodomestici e parti di essi da un'isola ecologica (capo A) e di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (capo B), fatti entrambi commessi il 18 aprile 2015, dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo B), ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denuncia difetto di motivazione quanto alla sanzione applicata, che sarebbe eccessiva, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego non risulterebbe adeguatamente giustificato, In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 2735E1). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono adeguatamente la motivazione, che risulta non illogica e non incongrua, della Corte territoriale. In particolare, le doglianze riguardano il trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, anche con riferimento a diniego delle attenuanti generiche, che è basato sui precedenti penali dell'imputato e sulle modalità, definite "sfacciate", del fatto (ultima pag. della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de