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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 37982/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, nell'escludere la sussistenza del reato con riferimento al suo elemento psicologico, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello sviluppate dai Giudici di merito sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, che la Corte di appello, evidenziato di avere determinato la pena-base nel minimo edittale e di averla ulteriormente ridotta ex art. 62-bis cod. pen. seppure non nella massima estensione per l'assenza di resipiscenza dell'imputato e di altri elementi di valutazione favorevoli, ha chiarito il criterio seguito nella determinazione della pena; ritenuto che del tutto coerente con i principi di diritto in materie e con la comune esperienza è il riconoscimento del danno morale patito dalla persona offesa, sovrintendente della Polizia di Stato, considerato che la calunnia patita è inerente proprio alla sua attività professionale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, nell'escludere la sussistenza del reato con riferimento al suo elemento psicologico, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello sviluppate dai Giudici di merito sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, che la Corte di appello, evidenziato di avere determinato la pena-base nel minimo edittale e di averla ulteriormente ridotta ex art. 62-bis cod. pen. seppure non nella massima estensione per l'assenza di resipiscenza dell'imputato e di altri elementi di valutazione favorevoli, ha chiarito il criterio seguito nella determinazione della pena; ritenuto che del tutto coerente con i principi di diritto in materie e con la comune esperienza è il riconoscimento del danno morale patito dalla persona offesa, sovrintendente della Polizia di Stato, considerato che la calunnia patita è inerente proprio alla sua attività professionale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 37982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris