CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, con la quale era stata respinta la richiesta di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel giugno 2015 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 303, 304, comma 1, 722 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto operante il disposto dell'art. 304 comma 6 cod.proc.pen. difettando un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per legittimo impedimento dell'imputato ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. a) conseguente alla carcerazione dello stesso in Brasile; l'istituto del legittimo impedimento ha rilevanza processuale e la sospensione dei termini doveva essere pronunciata con ordinanza appellabile ex art. 304, comma 1, cod.proc.pen.; tale circostanza era stata portata a conoscenza della Corte di appello con comunicazione del 09/07/2019, agli atti il 12/07/2019. La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, era illogica nella parte in cui aveva affermato che la custodia cautelare all'estero non operava sui termini di fase non essendo definita la procedura di estradizione ed in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale 253/04 e con numerose pronunce della Corte di Cassazione che davano rilievo alla presentazione della domanda di estradizione; peraltro, la procedura di estrazione si era conclusa, come da documentazione acquisita dopo l'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il tema che si dibatte è quello del computo della custodia cautelare all'estero ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia.Appare opportuno premettere una breve disamina dell'assetto normativo di cui all'art. 722 cod.proc.pen. La formulazione originaria della norma prevedeva la connputabilità della custodia cautelare all'estero con riferimento alle singole fasi processuali, mentre con la disciplina introdotta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 306, conv. in I. 7.8.1992 n. 356 è stato previsto che la custodia cautelare all'estero finalizzata a una consegna estradizionale poteva essere computata ai soli fini della durata complessiva della misura, secondo i termini fissati dall'art. 30,83, comma 4, ovvero della durata massima stabilità dall'art. 303, ii.... comma 4, in caso di sospensione dei termini di fase (da interpretare, dopo la interpolazione del testo dell'art. 304 per effetto della I 8.8.1995 n. 332 con rinvio al comma 6.) A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2004, è stata dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che "una volta affermata l'equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, evidenti motivi di razionalità e coerenza interna del sistema impongono di applicare alla custodia cautelare all'estero la medesima disciplina prevista per la durata dei termini di custodia cautelare in Italia. In particolare, rientrando anche la detenzione all'estero tra i motivi di legittimo impedimento a comparire che determinano la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non vi è alcuna ragione che possa giustificare per la detenzione all'estero una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia. E si è conclusivamente affermato che "l'irragionevole disparità di trattamento dell'imputato detenuto all'estero in attesa di estradizione rispetto all'imputato in custodia cautelare in Italia determina quindi, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. Il legislatore, quindi, è intervenuto nuovamente sul testo dell'art. 722 cod.proc. pen, con l'art. 5, comma 1, lett. d),d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149., che nella formulazione attuale così dispone: "La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6." 3. Il Tribunale, in aderenza al dettato normativo, ha correttamente evidenziato che, essendo stato il ricorrente arrestato in Brasile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 (per i quali è intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni trenta di reclusione), con successiva richiesta di estradizione da parte del Ministero della Giustizia in data 30.07.2019, ed operando - pacificamente - la causa di sospensione di cui all'art. 304, comma 1 lett. a) cod.proc.pen.- per legittimo impedimento dell'imputato a partecipare al procedimento penale che si svolge nel territorio italiano (attualmente in fase di appello) -, non può dichiararsi la perdita di efficacia della misura cautelare; in particolare, il Tribunale ha rimarcato che l'art. 304, comma 6, cod.proc.pen. richiamato dall'art. 722 in esame, prevede, in caso di sospensione dei termini, un limite ai termini massimi di fase e a quelli complessivi (i termini di ogni singola fase non possono superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1,2 e 3, mentre il termine di durata complessiva non può superare i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato ritenuto in sentenza); nella specie, il termine massimo di fase, pari ad anni uno e mesi sei, previsto dall'art. 303 comma 1 lett c) n. 3 risulta sospeso in relazione all'art. 304, comma 1 lett. a) e non può, quindi, ritenersi decorso (né in relazione alla durata ordinaria né tanto meno a quella massima). 4. Né ha pregio la deduzione difensiva che lamenta la mancata adozione di un formale provvedimento di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 304, comma 1 lett. a) cod.proc.pen. Va, infatti, ricordato che le ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 1, cod.proc.pen.- come quella in esame- integrano ipotesi di sospensione obbligatoria e non implicano alcuna valutazione discrezionale del giudice ne è necessaria un'esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali, che ha natura meramente dichiarativa, perché relativa ad una sospensione prescritta direttamente dalla norma (Sez.5, n. 19646 del 19/04/2011, dep.18/05/2011, Rv.250178 - 01). 5. A tanto consegue l'infondatezza del motivo di ricorso che censura l'erronea applicazione degli artt. 303, 304, comma 1, 722 cod.proc.pen. Tale rilievo è preliminare ed assorbente dell'ulteriore doglianza. E' pur vero che l'art. 722 cod.proc.pen., trova applicazione, secondo lezione interpretativa di questa Corte, non solo nelle ipotesi in cui la procedura estradizionale sia pendente o si concluda positivamente, ma anche in quello in cui essa venga negata, a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero, mentre non va computato il periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri (Sez.1,n. 3862 del 13/01/2009, Rv.242443 01;Sez. 4,n. 15439 del 13/03/2002, Rv.221994 -), ma, nella specie, tale questione, che involge il diverso tema della decorrenza del termine durata della custodia cautelare, è assorbita dal rilievo preliminare della operatività di una causa di sospensione obbligatoria del termini di fase della misura cautelare. 6. Il ricorso, pertanto, come anticipato, va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, in base al disposto dell'art. 616 cod proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p