CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Direttore Generale pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];288 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4100/2023 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/01/2024 R.G.N.1262/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/20261. La ricorrente, dipendente dell’ASL Napoli nord conData pubblicazione 03/04/2026qualifica di [OSCURATO:PERSONA] –infermiere, ha adito il Tribunale di Napoli al fine diottenere la liquidazione delle differenze stipendialiderivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, giàriconosciuto con sentenza n. 1912/2021 del Tribunalemedesimo che aveva condannato «la resistente alpagamento delle differenze retributive dovute traquanto percepito e quanto dovuto considerando qualelivello di inquadramento il DS».2. Il Tribunale ha respinto il ricorso sul presupposto chela sentenza posta a fondamento della domanda avessericonosciuto il diritto della ricorrente a percepire ledifferenze retributive relativamente al livello DS e nonDS6 come, invece, richiesto in sede di instaurazione delnuovo giudizio.3. La Corte di Appello di Napoli, confermando lasentenza di primo grado, ha respinto l’appello sulpresupposto che, come stabilito dalla contrattazionecollettiva, in caso di mansioni superiori,l’inquadramento per il calcolo delle differenzeretributive debba avvenire tenendo in conto il livelloiniziale e non quello finale ricoperto dal dipendente, inarmonia con quanto stabilito dell’art. 28 CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].3.1. Inoltre, ad avviso della Corte distrettuale, laricorrente non aveva lamentato un danno da perdita dichance per non aver potuto partecipare a selezioniinterne che le avrebbero potuto consentire ilconseguimento della categoria DS con una più rapidaprogressione economica orizzontale.Numero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/20264. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenzaData pubblicazione 03/04/2026con ricorso affidato a due motivi, cui resiste concontroricorso l’amministrazione.5. Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 della Costituzione, 28 delCCNL 7.4.1999, 52, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001,23 D.lgs 150/2009 in relazione all’art. 360 c.1, n. 3,c.p.c..1.1. La Corte di Appello di Napoli ha erroneamenteritenuto applicabile alla fattispecie in discussione l’art.28 del CCNL nella parte in cui stabilisce: “Il dipendenteassegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2ha diritto alla differenza tra i trattamenti economiciiniziali previsti per la posizione rivestita e quellacorrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo diretribuzione individuale di anzianità, di fascia retributivanella propria posizione nonché di indennità specificaprofessionale ove spettante per il profilo ma nonprevista per la posizione superiore. Ove questa siaprevista il relativo importo è assorbito per la duratadelle mansioni dall’indennità attribuita al profilo diriferimento” (comma 6°). La Corte di Appello di Napolinon ha letto tale clausola «nel sistema delle altre dellastessa norma, nonché di altre fonti da essa richiamate».L’art. 28, al comma 1, ha stabilito, infatti, che “Ilpresente articolo completa la disciplina delle mansioniprevista dai commi 2,3,4 dell’art.56 del D.lgs n. 29 del1993 per la parte demandata alla contrattazione” (nullaNumero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/2026ha variato – salvo l’aggiunta del comma 1-bisininfluente ai fini della discussione che ci occupa – l’art.52 del D.lgs 165/2001). Tali commi non sono afferentialla fattispecie in esame, alla quale è applicabile ilcomma 5 del citato art. 52 in quanto, come emerge,dalla decisione sull’an, il riconoscimento del diritto allaretribuzione prevista per il livello economico DS èbasato sulla prova dello svolgimento in concreto dellemansioni afferenti a qualifica superiore alla categoria D,ipotesi non prevista nei commi 2,3 e 4 del D.lgsn.29/93.1.2. L’ assunto del giudice di secondo grado partenopeo,peraltro, contrasta con l’art. 36 della Costituzioneperché, vanificando la facoltà della ricorrente diesercitare il diritto statuito con la sentenza sull’an,ritiene che alla ricorrente che ha svolto in concretomansioni proprie della superiore qualifica del livelloeconomico DS possa essere corrisposta unaretribuzione inferiore a quella precedentementepercepita, quindi inadeguata al superioreinquadramento.1.3. A parte ciò, si evidenzia l’ulteriore vizio logicogiuridico della motivazione che ha ritenuto che laposizione economica “6” acquisita dal ricorrente incorrelazione alla categoria D fosse venuta meno con ilriconoscimento giudiziale del diritto al trattamentoretributivo previsto per il livello economico DS, finendocon il negare alla ricorrente il calcolo delle differenzeretributive con il parametro del livello economico DS6 dicui alla sentenza n.1591/2021 sull’an del Tribunale diNapoli, su cui la ricorrente stessa ha chiesto laquantificazione. Al fine di rendere chiaro tale vizioNumero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/2026occorre prendere le mosse tra categoria e livelloeconomico nell’ambito della stessa categoria. Con lasentenza n.1591/2021 del giudice del lavoro delTribunale di Napoli è stato accertato che la ricorrente,inquadrata nella categoria D, posizione economica 6,per il periodo di causa ha svolto mansioni rientranti nellivello economico DS. Il CCNL comparto sanità 1998-2001, capo 2 art. 13 comma 4 recita: “I profilidescrivono il contenuto professionale delle attribuzioniproprie e, all’interno, della stessa categoria possonoessere collocati su livelli economici differenti, definiticome “super”. I profili ivi collocati assumono ladenominazione di “specializzato “o di “esperto”. In virtùdi tale clausola i contraenti collettivi hanno previsto, nelsistema di classificazione, un livello economico “super”nell’ambito delle categorie B e D. Appare allora evidenteche l’avvenuto riconoscimento del diritto alle differenzeretributive in discussione non è il risultato di unconfronto tra categorie, bensì di un confronto, semprenell’ambito della stessa categoria, tra livelli economici.Poiché, dunque, la posizione economica “6” è stataacquisita dalla ricorrente in correlazione alla categoriaD, la stessa non è venuta meno per il riconoscimentodel livello economico “super”, dovendosi ritenere fermala fascia retributiva acquisita in relazione allaprecedente posizione. A conferma ulteriore dellainfondatezza giuridica delle argomentazioni sviluppatedalla Corte di Appello di Napoli sul punto concorre l’art.52 comma 1 bis del d.lgs 165/2001, che sancisce che leprogressioni economiche possono avvenire all’internodella stessa categoria secondo modalità stabilite dallacontrattazione collettiva per premiare le capacitàNumero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/2026culturali e professionali, nonché dell’esperienzamaturata, dei dipendenti, secondo principi di selettività(art. 23 d.lgs 150/2009). Tale normativa, infatti,chiarisce definitivamente le ragioni per cui l’attribuzionedella progressione economica opera unicamenteall’interno di ogni singola categoria e non dei livellieconomici. Pertanto, il riconoscimento giudiziale deldiritto al livello economico DS di cui è causa non hapotuto annullare, come erroneamente affermato dallaCorte di Appello di Napoli, l’esito della selezione che halegittimato i meriti corrispondenti alla posizioneeconomica “6” della ricorrente. La quantificazione dellastatuizione della sentenza sull’an in discussione,pertanto, richiede un calcolo aritmetico tra i diversilivelli retributivi D6 e DS6 per come risultano dalletabelle allegate al CCNL comparto sanità.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 c.c.,113 c.p.c., 40 e 47 del D.lgs 165/2001, 61 c.p.c. inrelazione all’art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c.Si osserva che la Corte di Appello di Napoli non hatenuto conto che, in virtù degli artt. 40 e 47 del D.lgs165/2001, le tabelle retributive correlate alle categoriee ai livelli economici sono legge e, quindi, conosciute dalgiudice. Pertanto l’affidamento dell’incarico disviluppare conteggi alla parte ricorrente non hasollevato il giudice dal compito di decidere la causaquantificando la somma afferente alla differenzaeconomica tra ciò che la ricorrente ha percepito, perchéinquadrata in categoria D6, e il riconosciuto diritto allaretribuzione prevista per il livello economico DS6, senecessario avvalendosi dell’opera di un CTU contabile etenendo conto che la ricorrente ha chiesto condannarsiNumero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/2026la convenuta ad una somma anche maggiore rispetto aquella da essa specificata. L’inerzia della Corte di Napoliè, pertanto, ingiustificata alla luce dell’assoggettamentodel giudice alle fonti aventi valore di legge ed alla facoltàdi avvalersi di un esperto contabile.3. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità edè per il resto infondato.3.1. Ed invero, nel ricorso non si riportano le parti dellasentenza del Tribunale sull’an debeatur per consentire aquesta Corte di esaminare la statuizione sulla base dellaquale è fondata la domanda svolta in tale sede e inparticolare il diritto alla quantificazione per DS6; inparticolare, la censura in esame riporta il solodispositivo della sentenza del Tribunale, nonconsentendo a questa Corte di valutare se fossero statiindicati o meno i criteri di quantificazione.3.2. La Corte di Appello ha, comunque, correttamenteconfermato la sentenza di primo grado che avevarigettato la domanda di quantificazione, ritenendo chela sentenza sull’an avesse condannato l’Asl alpagamento delle differenze tra quanto corrisposto equanto dovuto, ma in ragione del riconosciuto livello DSe non, invece, del livello DS6, come richiesto nelgiudizio di quantificazione dalla ricorrente, accogliendoquindi la specifica eccezione sollevata dall’Asl resistentecirca l’erroneità della quantificazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di primo grado, avendo elaborato iconteggi raffrontando il trattamento economicopercepito in relazione alla fascia ricoperta al momentodella cessazione del rapporto lavorativo (D6), pari ad €26.880,30, e quella relativa al trattamento economicoper la fascia superiore DS6.Numero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/20263.3. Nel settore sanitario pubblico il D è un livello baseper funzionari e professionisti della salute, mentre il DSè un livello superiore, attribuito ai coordinatori o figurecon maggiore specializzazione destinato a profili dimaggiore responsabilità e complessità.3.4. Tale diversità non consente il trascinamento dellaprogressione 6 anche nel livello DS che, come detto,ricomprende professionalità diverse rispetto a quelledella qualifica D.3.5. Sul punto, la Corte partenopea ha giustamenteosservato come non fossero censurabili le conclusionidel Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto di nonpoter riconoscere un diverso livello economico, inragione sia del disposto della sentenza che avevaaccertato l’an, sia della circostanza che il diverso livelloeconomico dipendeva dalla progressione orizzontale,subordinata alla ricorrenza delle condizioni richiestedalle disposizioni contrattuali, nella specie nonosservate.Il giudice del merito ha fatto corretta applicazionedell’art. 28 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a mentedel quale “Il dipendente assegnato alle mansionisuperiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenzatra i trattamenti economici iniziali previsti per laposizione rivestita e quella corrispondente alle relativemansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendoquanto percepito a titolo di retribuzione individuale dianzianità , di fascia retributiva nella propria posizionenonché di indennità specifica professionale ovespettante per il profilo ma non prevista per la posizionesuperiore. Ove questa sia prevista il relativo importo èNumero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/2026assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità3.6. Non è altresì da ritenersi corretto il riferimentooperato all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, perché lemansioni superiori riconosciute sono DS e non DS6. Alriguardo, va richiamato il principio affermato da questaCorte secondo cui «nel pubblico impiegocontrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge odella contrattazione collettiva riferite a determinatecategorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso cheil lavoratore assegnato a mansioni appartenenti allacategoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione,ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioniin modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimoart. 52) al pagamento della differenza tra il trattamentoeconomico iniziale previsto per la categoria superiorecui corrispondono le mansioni espletate e quello inizialedella categoria di inquadramento, in aggiunta a quantopercepito per la posizione economica di appartenenzaed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale dianzianità.» (Cass. n. 22958/2024 e negli stessi terminiCass. n. 20222/2025).4. Dall’infondatezza del primo motivo deriva ilconseguente rigetto della seconda censura.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre ad€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delleNumero registro generale 4644/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 8368/2026Data pubblicazione 03/04/2026spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002,dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell’importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dellostesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 21 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]