CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1976
Cassazione n. 33499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/03/1976 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva tempestivamente depositata; ritenuto che è del tutto aspecifico l'unico motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge senza alcuna specifica indicazione della relativa norma asseritamente non osservata ed il vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di giudizio di responsabilità anche sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e di trattamento sanzionatorio; che, invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/202, Della Monica, Rv. 285870); che, in ogni caso, le doglianze proposte sono pedissequamente riproduttive di profili di censura dedotti con l'atto di appello tutti già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale approntando un apparato argomentativo corretto in fatto e in diritto con il quale la difesa ricorrente non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M