CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38968/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13703-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1826/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di accoglimento dell'appello proposto dall'Assessorato agricoltura della Regione siciliana e di rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione per la sanzione amministrativa pecuniaria ex artt. 2 e 3 della I. n.898/86 per indebita percezione di aiuti comunitari erogati dall'AIMA per la trasfromazione industriale degli agrumi conferiti nelle campagne 1997-1998 e 1998- 1999; Il ricorso si fonda su un motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'onere della prova, nonché della legge n.689 del 1981, artt. 3, 22 e 23, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Le censure mosse dal ricorrente, che peraltro non superano la soglia dell'assoluta genericità, pongono in discussione l'accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (il ricorrente richiama un provvedimento di archiviazione che non assume rilevanza nella specie) accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore con l'ulteriore specificazione circa l'inammissibilità del ricorso per cassazione stante la sua assoluta genericità. Il ricorrente, infatti, fa riferimento ad un provvedimento di archiviazione del quale non riporta alcun contenuto, in particolare in relazione alle condotte contestate di indebita percezione di aiuti comunitari. Peraltro, dalla sentenza impugnata Ric. 2020 n. 13703 sez. 52 - ud. 13/05(2021 emerge che era stato accertato che il conferimento di limoni era del tutto fittizio e non idoneo ad ottenere i contributi. L'accertamento si fondava oltre che sul rapporto della guardia di finanza anche sulle dichiarazioni dei soci; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. RES L [OSCURATO:PERSONA] ogg