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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00332/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28812/22 Rossi + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati nonché i "motivi nuovi" in data 25 novembre 2022; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito del ribaltamento della pronuncia assolutoria in primo grado -ribadito anche con i "motivi nuovi"-, pur apparentemente diffuso, è formulato in termini generici in quanto non viene indicata la rilevanza che le testimonianze non rinnovate davanti alla Corte (il m.11o della Stazione CC. di Monteleone e il custode dei beni) avrebbero viceversa assunto, laddove la Corte sottolinea che il quadro probatorio era quello emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in primo grado, avendo lo stesso teste Gazzurra (parte civile) ripetuto nei medesimi termini la propria testimonianza avanti alla Corte; Ritenuto che anche del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di ufficio da parte della Corte territoriale della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., va rilevata la radicale genericità per il difetto di concreta indicazione fattuale idonea a farne emergere i presupposti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28812/22 Rossi + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati nonché i "motivi nuovi" in data 25 novembre 2022; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito del ribaltamento della pronuncia assolutoria in primo grado -ribadito anche con i "motivi nuovi"-, pur apparentemente diffuso, è formulato in termini generici in quanto non viene indicata la rilevanza che le testimonianze non rinnovate davanti alla Corte (il m.11o della Stazione CC. di Monteleone e il custode dei beni) avrebbero viceversa assunto, laddove la Corte sottolinea che il quadro probatorio era quello emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in primo grado, avendo lo stesso teste Gazzurra (parte civile) ripetuto nei medesimi termini la propria testimonianza avanti alla Corte; Ritenuto che anche del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di ufficio da parte della Corte territoriale della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., va rilevata la radicale genericità per il difetto di concreta indicazione fattuale idonea a farne emergere i presupposti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 00332/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris