CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 21862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Napoli depositata il 31/3/2025, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Napoli in data 13/3/2023, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta agli in anni due di reclusione, con conferma nel resto; Che il ricorso, col quale si deduce asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, al contempo, per motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto riproduttivi di profili di censura gi posti in sede di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte 1,i territoriale (v. § 3 pag. 3 sent. imp.), che ha rettamente richiamato il principio secondo il quale in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. conseguente alla condotta collaborativa svolta non implica necessariamente, attesa la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali si fondato su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (cfr. Sez. 2, n. 34126 del 5/06/2024, Rv. 286921-07; Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, in motiv.; cfr. già Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958-01); Che le odierne censure sono del tutto generiche e reiterative perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze (genericamente) dedotte con l'atto di appello (e ritenute prive di alcun effettivo elemento positivamente valutabile diverso da quello della allegata dissociazione dell'imputato dal clan camorristico di appartenenza: v. pag. 3 sent. imp.), ha posto a sostegno del diniego delle generiche, limitandosi il ricorrente, aspecificamente, ancora una volta a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione che non avrebbe valorizzato la scelta collaborativa; Che, più generale, la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01); Che esula dai poteri della Corte di cassazione - la quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito - una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o rivalutative, come tali non consentite, secondo quanto dispongono gli artt. 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara in P.Q.M