CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen.; Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Spinelli è manifestamente infondato, perché l'istanza di rinvio del difensore era stata formulata in maniera generica e non risultava indicata la ragione impeditiva della nomina di un sostituto processuale; Considerato che le doglianze relative al concorso tra i due reati contestati sono manifestamente infondate, giacché dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che la condotta è stata bifasica; Considerato che le doglianze con le quali si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 11 della sentenza); Considerato che, inoltre, il giudizio sulla pena per tutti i ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de