CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1983
Cassazione n. 48120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1983 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 8 marzo 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. 3. Il motivo inerente al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha motivato, con percorso ricostruttivo logico ed esente da errori interpretativi, sulla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (in considerazione del valore non irrisorio della somma che la persona offesa era costretta a consegnare all'imputato -vedi pag. 3 della sentenza impugnata-). 4. Il motivo inerente la mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta esente da illogicità manifeste (ed invero la Corte territoriale, evidenziando la continuativa ascesa della pericolosità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali, ha adeguatamente motivato in ordine alla conferma del giudizio del primo giudice sulla sussistenza della recidiva contestata); 5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ot