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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22043/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che Ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi quale sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a custodia cautelare in carcere in carcere dal 18 dicembre 2023 per alcuni episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (misura sostituita pochi giorni dopo, il 22 dicembre 2023, con gli arresti domiciliari) in relazione al proc. 5724/20 RGNR, chiedeva al Gip la declaratoria di inefficacia ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen., in applica- zione della disciplina delle "contestazioni a catena", con riferimento alla prece- dente ordinanza custodiale emessa in data 30.122020 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 nell'ambito del procedimento penale 5743/20 RGNR, definito in primo grado con condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ridotta in appello a 4 anni con sentenza 2 marzo 2022 divenuta irrevocabile il

16.12.22. Nel presente procedimento (n. 5724/20 RGNR) la misura cautelare è stata disposta dal Tribunale del Riesame, a seguito di appello del Pubblico Ministero, con ordinanza 30 maggio 2023 confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 15 dicembre 2023.

Con l'istanza proposta al Gip il 22 dicembre 2023 il difensore dell'imputato deduceva che i fatti contestati nelle due distinte ordinanze sono avvinti da con- nessione qualificata perché l'episodio dell'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020 per detenzione di 300 grammi di cocaina rappresenta l'epilogo dell'illecita attività di commercio di sostanze stupefacenti ampiamente monitorata, tramite servizi di osservazione, nel procedimento 5724/20 in cui sono state contestate le condotte di rifornimento di cocaina dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ria Cosima accertate nei mesi precedenti.

Sussisterebbe dunque il presupposto dell'anteriorità dei fatti posti a fon- damento della seconda ordinanza, circoscritti in un arco temporale ricompreso fra il 4 novembre e il giorno dell'arresto in flagranza. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'istanza osservando che il riallineamento fra la durata delle due misure, anche con riferimento a fasi non omogenee, non ha determina- to il superamento dei limiti di durata complessiva e di durata massima previsti per la seconda misura.

Nell'atto di appello avverso l'ordinanza di rigetto venivano riproposte pe- dissequamente le medesime argomentazioni in punto di retrodatazione.

2. Il Tribunale di Lecce, tuttavia, con ordinanza del 1 febbraio 2024, ha rigettato il proposto appello.

Rilevano i giudici salentini del gravame cautelare che, tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia — che vengono ri- cordati nella motivazione del provvedimento impugnato — le due ordinanze cau- telari emesse in procedimenti distinti a carico di lurlaro Cosimo attengono a fatti diversi in ordine ai quali verosimilmente ricorre una connessione qualificata in ragione della stretta correlazione temporale fra i rifornimenti di droga oggetto d'indagine nell'ambito del procedimento 5724/20 RGNR e la detenzione di 300 grammi di cocaina accertata con l'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020.

Tuttavia, viene ritenuto carente il requisito della desumibilità dagli atti quando è stato emesso il decreto di giudizio immediato (4 marzo 2021) nel pro- cedimento penale 5743/20 definito in primo grado con sentenza di condanna il 1 giugno 2021, ove si consideri che l'informativa conclusiva della [OSCURATO:PERSONA]- binieri di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti contestati nella seconda ordinanza è stata depositata il 27 luglio 2021.

Il Pubblico Ministero ha, dunque, vagliato successivamente il quadro indi- ziario ai fini delle determinazioni da assumere per la richiesta di misura cautelare nel procedimento 5724/20 RGNR e non vi è spazio per sostenere che avesse già chiuso il cerchio intorno all'intera vicenda relativa alle condotte illecite di lurlaro Cosimo nel settore degli stupefacenti al momento dell'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020.

Il modus operandi del Pubblico Ministero non può infatti essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Brindisi non disponeva di tutti gli ele- menti necessari per elevare le contestazioni relative ai numerosi fatti accertati nel procedimento penale 5724/20.

In virtù di tali argomentazioni deve ritenersi irrilevante la questione dell'osservanza dei termini di durata a seguito del riallineamento delle due misu- re cautelari e, in particolare, del presofferto in custodia cautelare nell'ambito del procedimento 5743/20 in cui lurlaro Cosimo è stato detenuto in carcere dal 30.12.2020 al 7.6.2021 e successivamente agli arresti domiciliari sino all'irrevo- cabilità della sentenza di appello (16.12.22).

3. Ricorre contro tale ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente ribadisce in premessa che al momento dell'emissione della seconda ordinanza cautelare, nel procedimento n. 5743/2020 R.G.N.R. era già stato emesso il decreto di giudizio immediato; che, i delitti oggetto della seconda ordinanza (del 30.05.2023) sono stati commessi prima della data di emissione della prima ordinanza cautelare (del 31.12.2020); che, i fatti oggetto dei due procedimenti di cui trattasi sono legati da connessione qualificata; che, alla data della richiesta di giudizio immediato da parte del Pubblico Ministero nell'ambito del primo procedimento (decreto di giudizio immediato del 04.03.2021), gli ele- menti sui quali si fondano le accuse mosse al prevenuto nel secondo procedi- mento erano integralmente conoscibili da parte dell'organo di accusa.

Lamenta, quindi, con un primo motivo inosservanza o erronea applicazio- ne dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza o manifesta illogici- tà della motivazione in punto di diniego della chiesta retrodatazione.

In ricorso si riepiloga lo stato della normativa e della giurisprudenza, so- prattutto delle Sezioni Unite, in punto di divieto di contestazione a catena e gli attuali ambiti applicativi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. e contesta che, secondo quello che si legge a pag. 6 della motivazione del provvedimento impu- gnato in punto di desumibilità dagli atti, il tribunale saientino ne abbia operato un corretto governo.

Il ricorrente sostiene che a nulla rileva che l'autorità procedente abbia o meno, alla data del rinvio a giudizio nel primo procedimento, effettuato quel va- glio del compendio indiziario necessario per addivenire alla richiesta di applica- zione di una misura cautelare; ciò che rileva invece che il pubblico ministero avesse a sua disposizione esiti investigativi tali da consentirgli una valutazione di gravità indiziaria idonea a ottenere l'applicazione di una misura cautelare.

Si richiama quella giurisprudenza che avrebbe posto l'accento sugli aspetti quantitativi piuttosto che non qualitativi degli indizi valutabili e in particolar mo- do Sez. 2 n. 18879/2021.

Nel caso di specie. le risultanze dell'attività di indagine nel procedimento penale n. 5743/2020 svolta nei confronti dell'odierno ricorrente alla data del de- creto di giudizio immediato del 04/03/2021, anche in assenza dell'informativa di reato riepilogativa depositata il 27/07/2021, avevano certamente una pregnante significanza processuale.

E l'assunto sarebbe confermato dalle valutazioni del tri- bunale del riesame che il 30 maggio 2023 ha accolto l'appello cautelare del pub- blico ministero e ha applicato allo Iurlaro la misura della custodia in carcere.

Riepilogata la vicenda processuale che ha visto protagonista il ricorrente nel diverso procedimento 5743/2020 R.G.N.R. e le imputazioni di entrambi i pro- cedimenti il ricorrente ribadisce che i gravi indizi che hanno giustificato l'applica- zione della seconda ordinanza cautelare sono stati desunti dall'autorità proce- dente principalmente dalle immagini riprese mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza nei pressi dell'abitazione dei coniugi Palmisano e [OSCURATO:PERSONA].

Logico corollario di ciò sarebbe che al momento dell'emissione della prima ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere del 31/12/2020, ma soprattutto al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato del 04/03/2021, il pubblico ministero procedente aveva già a disposizione un quadro indiziario idoneo a giustificare l'adozione della misura cautelare personale in or- dine ai fatti contestati allo Iurlaro nel precedente procedimento.

Ed in effetti, come si legge alle pagine 80 e 81 dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, i fatti delittuosi del 18/12/2020 si saldano con gli avveni- menti del 30/12/2020.

Uguale sarebbe anche il compendio indiziario che si fonda sostanzialmen- te su una serie di incontri tra gli indagati, documentati da filmati e localizzazioni di telefoni e vetture.

Con un secondo motivo, sempre cumulativamente, si lamentano inosser- vanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 297, comma 3 e 303 cod. proc. pen.

Il ricorrente evidenzia che, ferme restando le censure in punto desumibili- tà dagli atti, tra í reati in contestazione con i due distinti titoli cautelari vi è un'e- vidente connessione qualificata.

Per cui sussistono i presupposti per la retrodata- zione della decorrenza dei termini dell'ordinanza risa dal tribunale del riesame di Lecce il 30 maggio 2023 ed eseguita il 18 dicembre 2023 ed era decorso il ter- mine di fase per le indagini preliminari.

Chiede pertanto annullarsi l'ordinanza impugnata.

4. La parti hanno concluso alla udienza camerale partecipata come indica- to in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ri- corso va rigettato.

2. In premessa, va evidenziato che come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), in tema di ri- corso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ri- corso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazio- ne della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, di- stinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.

La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erro- nea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contradditto- rietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 (pag. 30) hanno recen- temente chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impu- gnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspeci- ficità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la moti- vazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manife- stamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione», non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf.

Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 3222:7 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplica- tivo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) se- condo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. [OSCURATO:PERSONA].

Unite Filardo pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: «difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione per- plessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specifica- re con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancan- za, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ov4ro a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motiva- zione censurata..» Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.

3. Va ricordato che con l'art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 ha inteso codificare la regula iurís, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale forma- tasi sotto il previgente codice di rito, della "contestazione a catena", con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare.

Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tem- po della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti di- versi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.

Nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (che ri- prendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delíctí o di aberratio ictus plurioffensiva.

Sull'impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto già nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commi- surati all'imputazione più grave").

Si è premurato, tuttavia, di specificare che ta- le ultimo automatismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordi- nanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinan- ze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fat- to con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma").

L'ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu- zionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella par- te in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al mo- mento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di que- sta Corte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in es- so stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordi- nanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato an- teriormente all'adozione della seconda misura.

A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter- venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez.

U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9).

4. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte- stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altret- tante, distinte regole operative.

Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con- testazione a catena" — e conseguentemente possa trovare applicazione la disci- plina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, — che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologica- mente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex pluri- mis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237).

La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da con- corso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle mi- sure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - come affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla pos- sibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, in- dipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elemen- ti idonei a giustificare le relative misure".

Si ha, in altri termini, in tal caso un'automatica retrodatazione della de- correnza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantene- re la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez.

U, n. 14535/2007 Librato, cit.).

La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunque allorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma presuppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti po- sti alla base del primo provvedimento coercitivo.

Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un proce- dimento inizialmente unico, in virtù dell'avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.

In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le suc- cessive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desu- mibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.

In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. an- che rispetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desu- mibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto del- la prima ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005; conf.

Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013; PM in proc.

Pepa ed altri, Rv. 258500).

La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og- getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice).

Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza Ra- hulia (Sez.

Un. n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059) e poi della sen- tenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, è dunque quella delle ordi- nanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da con- nessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'e- missione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare la misu- ra adottata con la seconda ordinanza.

La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla secon- da ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della retrodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di verificare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva.

Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massi- ma della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".

Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da in- tendersi - come precisato dalla Corte Costituzionale - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore.

Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, ol- tre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinan- za, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministe- ro (così Sez.

U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099).

Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a ca- tena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedi- menti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16.10.2013, Dimino, rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico mini- stero per ritardare la decorrenza della seconda misura).

5. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con- testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie- same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della misura coerciti- va siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successi- va (così Sez.

U. n. 45246 del 19/7/2012, Polcino, Rv. 253549; conf.

S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata).

La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo secondo presupposto, dichiarando l'illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel proce- dimento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi- zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (così Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293).

Questa Corte Suprema ha poi precisato che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor- renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodata- zione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedi- mento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827).6.

Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale etneo, che ha escluso l'operatività dell'art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai denun- ciati vizi di legittimità.

Nella logica motivazione del provvedimento impugnato si dà innanzi tutto atto dell'operata verifica, con esito "verosimilmente" positivo, circa l'esistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due procedimenti (così pag. 6 dell'ordinanza impugnata) in quanto le due ordinanze cautelari emesse in proce- dimenti distinti a carico di [OSCURATO:PERSONA] attengono a fatti diversi ma vi è una stretta correlazione temporale fra i rifornimenti e le cessioni oggetto d'indagine nell'ambito del procedimento 5724/20 RGNR e la detenzione di 300 grammi di cocaina accertata con l'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020.

La seconda verifica operata dai giudici del gravame cautelare, che è quel- la su cui maggiormente si appuntano le critiche di cui al ricorso, è quella relativa alla desumibilità dagli atti, stavolta con esito negativo.

Conferentemente viene ricordato nel provvedimento impugnato che, con riferimento al concetto di "desumibilità dagli atti", la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di una netta distinzione rispetto alla nozione di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze; l'esistenza storica di un fatto e di un corrispondente substrato dimostrativo dello stesso non assu- mono infatti specifica rilevanza processuale, come invece accade in presenza di una progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazione storica e dei conseguenti giudizi valutativi; ed invero si può discutere di effettiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rilevanti da un compendio documentale o fenomenico qualora il Pubblico Ministero sia in reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente del panorama indiziario tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della con- cludenza e gravità degli elementi indiziari, in guisa da determinarsi a richiedere una nuova misura cautelare.

Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere puramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'in- formativa finale di p.g. può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramen- to temporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indi- spensabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (Sez. 6 n. 16492/2007).

Va aggiunto che questa Corte di legittimità ha affermato, secondo un indi- rizzo giurisprudenziale reiteratamente ribadito nel tempo, che in tema di retroda- tazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il principio secondo cui la nozione di "desumibilità dagli atti" vada intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria già idonea, all'atto dell'emanazione della prima misura cautelare, a giustificare l'adozione della seconda (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236).E' stato anche precisato — e va qui ribadito — che in tema di retrodata- zione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenza' o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" (così Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722: in applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento; conforme Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509; Sez. 6 n, 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236).

Diversamente da quanto opina il ricorrente, la "desumibilità dagli atti" va intesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di prova da poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in ter- mini "qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere sta- ti interpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria.

In altri termini, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, deve essere individuata nella condi- zione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una speci- fica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministe- ro procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemen- te compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamen- to prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarle, suscettibili di da- re luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253509).

Ancora è stato ribadito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti ine- renti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudi- zio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul qua- le si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connes- so, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrati- va e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori ac- quisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso (così Sez. 4, n. 16343 del 29/03/202:3, D'Onofrio, Rv. 284464 - 01 che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della com- plessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di inda- gine, di comunicazioni su sistema "encrochat", a riscontro dell'informativa che segnalava l'esistenza del sodalizio; conf.

Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 Flan- dina, Rv. 279291 - 01 che ha ribadito come ai fini della desumibilità non sia suf- ficiente la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordi- nanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente e in applicazione del principio ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del rie- same che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche; Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 - 01 relativamente a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consenti- to una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02 che, nel ribadire che la desumibilità consiste non nella mera conoscibilità storica di de- terminate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico mi- nistero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinan- za, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza; Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 - 01 che ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante le dichiara- zioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime).

Isolato e non condivisibile, ad avviso del Collegio è il richiamato assunto di cui Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281230 - 01 secondo cui, in n tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emer- sione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamen- te "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elabo- razione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di de- correnza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'e- same di indizi di cui già disponga).

7. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, il tribunale salen- tino, quanto all'odierno ricorrente ha evidenziato come il requisito della desumi- bilità dagli atti risultasse carente quando è stato emesso il decreto di giudizio immediato (4 marzo 2021) nel procedimento penale 5743/20 definito in primo grado con sentenza di condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione il 1 giugno 2021 (e, come ricorda il provvedimento impugnato a pag. 2, ridotta in appello con sentenza del 2/3/2022 ad anni 4 di reclusione, divenuta irrevocabile il 16/12/2022), ove si consideri che l'informativa conclusiva della [OSCURATO:PERSONA]- rabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti contestati nella seconda ordinan- za è stata depositata il 27 luglio 2021.

Il Pubblico Ministero ha, dunque, vagliato successivamente il quadro indi- ziario ai fini delle determinazioni da assumere per la richiesta di misura cautelare nel procedimento 5724/20 RGNR e non vi è spazio per sostenere che avesse già chiuso il cerchio intorno all'intera vicenda relativa alle condotte illecite di lurlaro Cosimo nel settore degli stupefacenti al momento dell'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020.

Coerente appare, perciò, il rilievo che il modus operandi del Pubblico Mini- stero non possa essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Brindisi non disponeva di tutti gli elementi necessari per elevare le contestazioni relative ai numerosi fatti accertati nel procedimento penale 5724/20.

E perciò che, in vir- tù di tali argomentazioni deve ritenersi irrilevante la questione dell'osservanza dei termini di durata a seguito del riallineamento delle due misure cautelari e, in particolare, del presofferto in custodia cautelare nell'ambito del procedimento 5743/20 in cui lurlaro Cosimo è stato detenuto in carcere dal 30.12.2020 al 7.6.2021 e successivamente agli arresti domiciliar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che Ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi quale sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a custodia cautelare in carcere in carcere dal 18 dicembre 2023 per alcuni episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (misura sostituita pochi giorni dopo, il 22 dicembre 2023, con gli arresti domiciliari) in relazione al proc. 5724/20 RGNR, chiedeva al Gip la declaratoria di inefficacia ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen., in applica- zione della disciplina delle "contestazioni a catena", con riferimento alla prece- dente ordinanza custodiale emessa in data 30.122020 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 nell'ambito del procedimento penale 5743/20 RGNR, definito in primo grado con condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ridotta in appello a 4 anni con sentenza 2 marzo 2022 divenuta irrevocabile il 16.12.22. Nel presente procedimento (n. 5724/20 RGNR) la misura cautelare è stata disposta dal Tribunale del Riesame, a seguito di appello del Pubblico Ministero, con ordinanza 30 maggio 2023 confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 15 dicembre 2023. Con l'istanza proposta al Gip il 22 dicembre 2023 il difensore dell'imputato deduceva che i fatti contestati nelle due distinte ordinanze sono avvinti da con- nessione qualificata perché l'episodio dell'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020 per detenzione di 300 grammi di cocaina rappresenta l'epilogo dell'illecita attività di commercio di sostanze stupefacenti ampiamente monitorata, tramite servizi di osservazione, nel procedimento 5724/20 in cui sono state contestate le condotte di rifornimento di cocaina dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ria Cosima accertate nei mesi precedenti. Sussisterebbe dunque il presupposto dell'anteriorità dei fatti posti a fon- damento della seconda ordinanza, circoscritti in un arco temporale ricompreso fra il 4 novembre e il giorno dell'arresto in flagranza. [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'istanza osservando che il riallineamento fra la durata delle due misure, anche con riferimento a fasi non omogenee, non ha determina- to il superamento dei limiti di durata complessiva e di durata massima previsti per la seconda misura. Nell'atto di appello avverso l'ordinanza di rigetto venivano riproposte pe- dissequamente le medesime argomentazioni in punto di retrodatazione. 2. Il Tribunale di Lecce, tuttavia, con ordinanza del 1 febbraio 2024, ha rigettato il proposto appello. Rilevano i giudici salentini del gravame cautelare che, tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia — che vengono ri- cordati nella motivazione del provvedimento impugnato — le due ordinanze cau- telari emesse in procedimenti distinti a carico di lurlaro Cosimo attengono a fatti diversi in ordine ai quali verosimilmente ricorre una connessione qualificata in ragione della stretta correlazione temporale fra i rifornimenti di droga oggetto d'indagine nell'ambito del procedimento 5724/20 RGNR e la detenzione di 300 grammi di cocaina accertata con l'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020. Tuttavia, viene ritenuto carente il requisito della desumibilità dagli atti quando è stato emesso il decreto di giudizio immediato (4 marzo 2021) nel pro- cedimento penale 5743/20 definito in primo grado con sentenza di condanna il 1 giugno 2021, ove si consideri che l'informativa conclusiva della [OSCURATO:PERSONA]- binieri di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti contestati nella seconda ordinanza è stata depositata il 27 luglio 2021. Il Pubblico Ministero ha, dunque, vagliato successivamente il quadro indi- ziario ai fini delle determinazioni da assumere per la richiesta di misura cautelare nel procedimento 5724/20 RGNR e non vi è spazio per sostenere che avesse già chiuso il cerchio intorno all'intera vicenda relativa alle condotte illecite di lurlaro Cosimo nel settore degli stupefacenti al momento dell'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020. Il modus operandi del Pubblico Ministero non può infatti essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Brindisi non disponeva di tutti gli ele- menti necessari per elevare le contestazioni relative ai numerosi fatti accertati nel procedimento penale 5724/20. In virtù di tali argomentazioni deve ritenersi irrilevante la questione dell'osservanza dei termini di durata a seguito del riallineamento delle due misu- re cautelari e, in particolare, del presofferto in custodia cautelare nell'ambito del procedimento 5743/20 in cui lurlaro Cosimo è stato detenuto in carcere dal 30.12.2020 al 7.6.2021 e successivamente agli arresti domiciliari sino all'irrevo- cabilità della sentenza di appello (16.12.22). 3. Ricorre contro tale ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ribadisce in premessa che al momento dell'emissione della seconda ordinanza cautelare, nel procedimento n. 5743/2020 R.G.N.R. era già stato emesso il decreto di giudizio immediato; che, i delitti oggetto della seconda ordinanza (del 30.05.2023) sono stati commessi prima della data di emissione della prima ordinanza cautelare (del 31.12.2020); che, i fatti oggetto dei due procedimenti di cui trattasi sono legati da connessione qualificata; che, alla data della richiesta di giudizio immediato da parte del Pubblico Ministero nell'ambito del primo procedimento (decreto di giudizio immediato del 04.03.2021), gli ele- menti sui quali si fondano le accuse mosse al prevenuto nel secondo procedi- mento erano integralmente conoscibili da parte dell'organo di accusa. Lamenta, quindi, con un primo motivo inosservanza o erronea applicazio- ne dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza o manifesta illogici- tà della motivazione in punto di diniego della chiesta retrodatazione. In ricorso si riepiloga lo stato della normativa e della giurisprudenza, so- prattutto delle Sezioni Unite, in punto di divieto di contestazione a catena e gli attuali ambiti applicativi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. e contesta che, secondo quello che si legge a pag. 6 della motivazione del provvedimento impu- gnato in punto di desumibilità dagli atti, il tribunale saientino ne abbia operato un corretto governo. Il ricorrente sostiene che a nulla rileva che l'autorità procedente abbia o meno, alla data del rinvio a giudizio nel primo procedimento, effettuato quel va- glio del compendio indiziario necessario per addivenire alla richiesta di applica- zione di una misura cautelare; ciò che rileva invece che il pubblico ministero avesse a sua disposizione esiti investigativi tali da consentirgli una valutazione di gravità indiziaria idonea a ottenere l'applicazione di una misura cautelare. Si richiama quella giurisprudenza che avrebbe posto l'accento sugli aspetti quantitativi piuttosto che non qualitativi degli indizi valutabili e in particolar mo- do Sez. 2 n. 18879/2021. Nel caso di specie. le risultanze dell'attività di indagine nel procedimento penale n. 5743/2020 svolta nei confronti dell'odierno ricorrente alla data del de- creto di giudizio immediato del 04/03/2021, anche in assenza dell'informativa di reato riepilogativa depositata il 27/07/2021, avevano certamente una pregnante significanza processuale. E l'assunto sarebbe confermato dalle valutazioni del tri- bunale del riesame che il 30 maggio 2023 ha accolto l'appello cautelare del pub- blico ministero e ha applicato allo Iurlaro la misura della custodia in carcere. Riepilogata la vicenda processuale che ha visto protagonista il ricorrente nel diverso procedimento 5743/2020 R.G.N.R. e le imputazioni di entrambi i pro- cedimenti il ricorrente ribadisce che i gravi indizi che hanno giustificato l'applica- zione della seconda ordinanza cautelare sono stati desunti dall'autorità proce- dente principalmente dalle immagini riprese mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza nei pressi dell'abitazione dei coniugi Palmisano e [OSCURATO:PERSONA]. Logico corollario di ciò sarebbe che al momento dell'emissione della prima ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere del 31/12/2020, ma soprattutto al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato del 04/03/2021, il pubblico ministero procedente aveva già a disposizione un quadro indiziario idoneo a giustificare l'adozione della misura cautelare personale in or- dine ai fatti contestati allo Iurlaro nel precedente procedimento. Ed in effetti, come si legge alle pagine 80 e 81 dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, i fatti delittuosi del 18/12/2020 si saldano con gli avveni- menti del 30/12/2020. Uguale sarebbe anche il compendio indiziario che si fonda sostanzialmen- te su una serie di incontri tra gli indagati, documentati da filmati e localizzazioni di telefoni e vetture. Con un secondo motivo, sempre cumulativamente, si lamentano inosser- vanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 297, comma 3 e 303 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che, ferme restando le censure in punto desumibili- tà dagli atti, tra í reati in contestazione con i due distinti titoli cautelari vi è un'e- vidente connessione qualificata. Per cui sussistono i presupposti per la retrodata- zione della decorrenza dei termini dell'ordinanza risa dal tribunale del riesame di Lecce il 30 maggio 2023 ed eseguita il 18 dicembre 2023 ed era decorso il ter- mine di fase per le indagini preliminari. Chiede pertanto annullarsi l'ordinanza impugnata. 4. La parti hanno concluso alla udienza camerale partecipata come indica- to in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ri- corso va rigettato. 2. In premessa, va evidenziato che come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), in tema di ri- corso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ri- corso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazio- ne della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, di- stinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erro- nea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contradditto- rietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 (pag. 30) hanno recen- temente chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impu- gnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspeci- ficità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la moti- vazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manife- stamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione», non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 3222:7 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplica- tivo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) se- condo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. [OSCURATO:PERSONA]. Unite Filardo pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: «difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione per- plessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specifica- re con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancan- za, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ov4ro a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motiva- zione censurata..» Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 3. Va ricordato che con l'art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 ha inteso codificare la regula iurís, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale forma- tasi sotto il previgente codice di rito, della "contestazione a catena", con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare. Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tem- po della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti di- versi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (che ri- prendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delíctí o di aberratio ictus plurioffensiva. Sull'impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto già nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commi- surati all'imputazione più grave"). Si è premurato, tuttavia, di specificare che ta- le ultimo automatismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordi- nanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinan- ze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fat- to con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). L'ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu- zionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella par- te in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al mo- mento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza rispetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di que- sta Corte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in es- so stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordi- nanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato an- teriormente all'adozione della seconda misura. A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter- venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9). 4. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte- stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altret- tante, distinte regole operative. Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con- testazione a catena" — e conseguentemente possa trovare applicazione la disci- plina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, — che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologica- mente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex pluri- mis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237). La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da con- corso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle mi- sure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - come affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla pos- sibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, in- dipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elemen- ti idonei a giustificare le relative misure". Si ha, in altri termini, in tal caso un'automatica retrodatazione della de- correnza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantene- re la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato, cit.). La seconda fattispecie è molto simile alla prima, verificandosi comunque allorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma presuppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti po- sti alla base del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un proce- dimento inizialmente unico, in virtù dell'avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le suc- cessive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desu- mibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. an- che rispetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desu- mibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto del- la prima ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005; conf. Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013; PM in proc. Pepa ed altri, Rv. 258500). La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og- getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza Ra- hulia (Sez. Un. n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059) e poi della sen- tenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, è dunque quella delle ordi- nanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da con- nessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'e- missione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare la misu- ra adottata con la seconda ordinanza. La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla secon- da ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della retrodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di verificare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva. Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massi- ma della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da in- tendersi - come precisato dalla Corte Costituzionale - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, ol- tre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinan- za, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministe- ro (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). Questa Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a ca- tena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedi- menti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16.10.2013, Dimino, rv. 258104, ove in motivazione si è precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico mini- stero per ritardare la decorrenza della seconda misura). 5. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con- testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie- same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della misura coerciti- va siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successi- va (così Sez. U. n. 45246 del 19/7/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata). La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo secondo presupposto, dichiarando l'illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel proce- dimento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi- zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (così Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293). Questa Corte Suprema ha poi precisato che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor- renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodata- zione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedi- mento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827).6. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale etneo, che ha escluso l'operatività dell'art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai denun- ciati vizi di legittimità. Nella logica motivazione del provvedimento impugnato si dà innanzi tutto atto dell'operata verifica, con esito "verosimilmente" positivo, circa l'esistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due procedimenti (così pag. 6 dell'ordinanza impugnata) in quanto le due ordinanze cautelari emesse in proce- dimenti distinti a carico di [OSCURATO:PERSONA] attengono a fatti diversi ma vi è una stretta correlazione temporale fra i rifornimenti e le cessioni oggetto d'indagine nell'ambito del procedimento 5724/20 RGNR e la detenzione di 300 grammi di cocaina accertata con l'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020. La seconda verifica operata dai giudici del gravame cautelare, che è quel- la su cui maggiormente si appuntano le critiche di cui al ricorso, è quella relativa alla desumibilità dagli atti, stavolta con esito negativo. Conferentemente viene ricordato nel provvedimento impugnato che, con riferimento al concetto di "desumibilità dagli atti", la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di una netta distinzione rispetto alla nozione di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze; l'esistenza storica di un fatto e di un corrispondente substrato dimostrativo dello stesso non assu- mono infatti specifica rilevanza processuale, come invece accade in presenza di una progressiva selezione ed elaborazione di fonti di informazione storica e dei conseguenti giudizi valutativi; ed invero si può discutere di effettiva desumibilità di specifici eventi e condotte penalmente rilevanti da un compendio documentale o fenomenico qualora il Pubblico Ministero sia in reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente del panorama indiziario tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della con- cludenza e gravità degli elementi indiziari, in guisa da determinarsi a richiedere una nuova misura cautelare. Il riferimento, pertanto, non può essere di carattere puramente matematico (date certe degli atti processuali), né il deposito dell'in- formativa finale di p.g. può rappresentare il criterio risolutivo per l'inquadramen- to temporale della desumibilità degli additivi indiziari, dovendosi attendere l'indi- spensabile filtro valutativo del Pubblico Ministero (Sez. 6 n. 16492/2007). Va aggiunto che questa Corte di legittimità ha affermato, secondo un indi- rizzo giurisprudenziale reiteratamente ribadito nel tempo, che in tema di retroda- tazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il principio secondo cui la nozione di "desumibilità dagli atti" vada intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria già idonea, all'atto dell'emanazione della prima misura cautelare, a giustificare l'adozione della seconda (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236).E' stato anche precisato — e va qui ribadito — che in tema di retrodata- zione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenza' o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" (così Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722: in applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento; conforme Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509; Sez. 6 n, 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236). Diversamente da quanto opina il ricorrente, la "desumibilità dagli atti" va intesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di prova da poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in ter- mini "qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere sta- ti interpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria. In altri termini, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, deve essere individuata nella condi- zione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una speci- fica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministe- ro procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemen- te compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamen- to prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarle, suscettibili di da- re luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253509). Ancora è stato ribadito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti ine- renti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudi- zio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul qua- le si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connes- so, il cui compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrati- va e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori ac- quisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso (così Sez. 4, n. 16343 del 29/03/202:3, D'Onofrio, Rv. 284464 - 01 che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della com- plessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di inda- gine, di comunicazioni su sistema "encrochat", a riscontro dell'informativa che segnalava l'esistenza del sodalizio; conf. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 Flan- dina, Rv. 279291 - 01 che ha ribadito come ai fini della desumibilità non sia suf- ficiente la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordi- nanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente e in applicazione del principio ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del rie- same che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche; Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 - 01 relativamente a due ordinanze cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della polizia giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consenti- to una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02 che, nel ribadire che la desumibilità consiste non nella mera conoscibilità storica di de- terminate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico mi- nistero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinan- za, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza; Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680 - 01 che ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante le dichiara- zioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime). Isolato e non condivisibile, ad avviso del Collegio è il richiamato assunto di cui Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281230 - 01 secondo cui, in n tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emer- sione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamen- te "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elabo- razione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (in motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di de- correnza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile "a priori" del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'e- same di indizi di cui già disponga). 7. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, il tribunale salen- tino, quanto all'odierno ricorrente ha evidenziato come il requisito della desumi- bilità dagli atti risultasse carente quando è stato emesso il decreto di giudizio immediato (4 marzo 2021) nel procedimento penale 5743/20 definito in primo grado con sentenza di condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione il 1 giugno 2021 (e, come ricorda il provvedimento impugnato a pag. 2, ridotta in appello con sentenza del 2/3/2022 ad anni 4 di reclusione, divenuta irrevocabile il 16/12/2022), ove si consideri che l'informativa conclusiva della [OSCURATO:PERSONA]- rabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti contestati nella seconda ordinan- za è stata depositata il 27 luglio 2021. Il Pubblico Ministero ha, dunque, vagliato successivamente il quadro indi- ziario ai fini delle determinazioni da assumere per la richiesta di misura cautelare nel procedimento 5724/20 RGNR e non vi è spazio per sostenere che avesse già chiuso il cerchio intorno all'intera vicenda relativa alle condotte illecite di lurlaro Cosimo nel settore degli stupefacenti al momento dell'arresto in flagranza del 30 dicembre 2020. Coerente appare, perciò, il rilievo che il modus operandi del Pubblico Mini- stero non possa essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Brindisi non disponeva di tutti gli elementi necessari per elevare le contestazioni relative ai numerosi fatti accertati nel procedimento penale 5724/20. E perciò che, in vir- tù di tali argomentazioni deve ritenersi irrilevante la questione dell'osservanza dei termini di durata a seguito del riallineamento delle due misure cautelari e, in particolare, del presofferto in custodia cautelare nell'ambito del procedimento 5743/20 in cui lurlaro Cosimo è stato detenuto in carcere dal 30.12.2020 al 7.6.2021 e successivamente agli arresti domiciliar
Sentenza Cassazione n. 22043/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris