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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25808/2022

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ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21949 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Urso, in [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Potenza- in persona del Direttore pro tempore, - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 116/01/2020, depositata in data 2 novembre 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Potenza notificava a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio contestava con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito ai fini Irpef, add reg. e add. com ., in relazione agli anni 2007-2008; - avverso i suddetti atti impositivi, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza che, con sentenza n. 454/02/2014, previa riunione, li accoglieva parzialmente; - avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata che, con sentenza n. 380/03/2016 accoglieva il gravame per difetto di contraddittorio endoprocedimentale; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 15665/18, lo accoglieva, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Basilicata; - riassunto il giudizio dinanzi alla CTR della Basilicata a cura di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 116/01/2020, veniva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio con conferma degli originari avvisi di accertamento; - avverso la suddetta sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - rimane intimata l'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Potenza; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 5 del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c., 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR, in riferimento al 2008, ritenuto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- con la quale il contribuente intendeva dimostrare un prestito ricevuto da propri parenti- priva di efficacia probatoria, atteso che nel processo tributario non erano ammessi "giuramento e prova testimoniale" anche quando quest'ultima fosse contenuta in atto di notorietà, ancorché, ad avviso del ricorrente, la dichiarazione del terzo resa nella forma dell'atto notorio, non equiparabile al giuramento o alla prova testimoniale, costituisse un elemento indiziario, idoneo, ove confortato da altri elementi, a fondare una presunzione semplice valevole per superare gli esiti dell'accertamento sintetico. 1.1.

Il primo motivo è infondato.

1.2. Va premesso che, in tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 3804 e n. 20477 del 2017, n. 1332 del 2016; n. 22944 del 2015; n. 14885 del 2015, n. 25104 del 2014), in base al quale il contribuente può limitarsi a provare di avere la disponibilità di redditi idonei a giustificare le spese accertate, è stato superato da quelle pronunce della Corte, che il Collegio condivide e alle quali intende dare seguito, che ha invece ritenuto che, in base al contenuto precettivo della disposizione in esame, nella versione applicabile "ratione temporis", la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi oltre che dell'entità degli stessi e della durata del loro possesso, «che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonché n. 22944, n. 14885 del 2015 ); al riguardo si è precisato che la norma in esame non richiede «un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente», in quanto «una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta» (Cass.n. 1455/2016); si è quindi ulteriormente osservato che, seppur la norma chieda qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ovvero che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione», e, quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente, è anche vero che un tale tipo di prova non può ritenersi particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" di quel possesso (Cass. n. 899!5 del 2014; conf.

Cass. n. 3804 del 2017; n. 14711 del 2018). 1.3.Questa Corte ha chiarito che l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova nel processo tributario ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Sez. 5, Ordinanza n. 32568 del 12/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 6755 del 19/03/2010). 1.4.Nella specie, la CTR, attenendosi al suddetto principio, ha fondato la decisione in ordine alla legittimità dell'atto imposil:ivo (anno 2008) sulla ritenuta inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dai terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a dimostrare l'assunto prestito al contribuente ricevuto da propri parenti e, dunque, la disponibilità economica necessaria a giustificare le spese sostenute per i rilevati incrementi patrimoniali; ciò in quanto c:orrettamente ad avviso del giudice di appello nel processo tributario non sono ammessi "giuramento e prova testimoniale" anche quando quest'ultima sia contenuta in un atto di notorietà.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4 e 5 del d.P.R. n. 600/73 e art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, per il 2008, senza considerare un fatto decisivo - oggetto della dichiarazione dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ammessa- qual era l'avvenuto prestito al contribuente, ad opera di parenti, nel 2006, della somma di euro 10.000,00, trasferimento di cui il contribuente aveva provato l'esistenza, tra l'altro, attraverso la produzione, sin dal primo grado di giudizio, dello stralcio del conto corrente dei detti dichiaranti.

2.1. Il motivo è inammissibile.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).

La censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte dal contribuente nel giudizio di meril:o concernenti la assunta idoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a comprovare un prestito ricevuto da propri parenti e dunque, la disponibilità economica necessaria a giustificare le spese sostenute per i rilevati incrementi patrimoniali, sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione nei limiti ammissibili ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta l'Agenzia delle entrate intimata.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21949 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Urso, in [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Potenza- in persona del Direttore pro tempore, - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 116/01/2020, depositata in data 2 novembre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Potenza notificava a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio contestava con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito ai fini Irpef, add reg. e add. com ., in relazione agli anni 2007-2008; - avverso i suddetti atti impositivi, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza che, con sentenza n. 454/02/2014, previa riunione, li accoglieva parzialmente; - avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata che, con sentenza n. 380/03/2016 accoglieva il gravame per difetto di contraddittorio endoprocedimentale; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 15665/18, lo accoglieva, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Basilicata; - riassunto il giudizio dinanzi alla CTR della Basilicata a cura di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 116/01/2020, veniva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio con conferma degli originari avvisi di accertamento; - avverso la suddetta sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - rimane intimata l'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Potenza; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 5 del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c., 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR, in riferimento al 2008, ritenuto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- con la quale il contribuente intendeva dimostrare un prestito ricevuto da propri parenti- priva di efficacia probatoria, atteso che nel processo tributario non erano ammessi "giuramento e prova testimoniale" anche quando quest'ultima fosse contenuta in atto di notorietà, ancorché, ad avviso del ricorrente, la dichiarazione del terzo resa nella forma dell'atto notorio, non equiparabile al giuramento o alla prova testimoniale, costituisse un elemento indiziario, idoneo, ove confortato da altri elementi, a fondare una presunzione semplice valevole per superare gli esiti dell'accertamento sintetico. 1.1. Il primo motivo è infondato. 1.2. Va premesso che, in tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 3804 e n. 20477 del 2017, n. 1332 del 2016; n. 22944 del 2015; n. 14885 del 2015, n. 25104 del 2014), in base al quale il contribuente può limitarsi a provare di avere la disponibilità di redditi idonei a giustificare le spese accertate, è stato superato da quelle pronunce della Corte, che il Collegio condivide e alle quali intende dare seguito, che ha invece ritenuto che, in base al contenuto precettivo della disposizione in esame, nella versione applicabile "ratione temporis", la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi oltre che dell'entità degli stessi e della durata del loro possesso, «che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonché n. 22944, n. 14885 del 2015 ); al riguardo si è precisato che la norma in esame non richiede «un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente», in quanto «una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta» (Cass.n. 1455/2016); si è quindi ulteriormente osservato che, seppur la norma chieda qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ovvero che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione», e, quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente, è anche vero che un tale tipo di prova non può ritenersi particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" di quel possesso (Cass. n. 899!5 del 2014; conf. Cass. n. 3804 del 2017; n. 14711 del 2018). 1.3.Questa Corte ha chiarito che l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova nel processo tributario ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Sez. 5, Ordinanza n. 32568 del 12/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 6755 del 19/03/2010). 1.4.Nella specie, la CTR, attenendosi al suddetto principio, ha fondato la decisione in ordine alla legittimità dell'atto imposil:ivo (anno 2008) sulla ritenuta inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dai terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a dimostrare l'assunto prestito al contribuente ricevuto da propri parenti e, dunque, la disponibilità economica necessaria a giustificare le spese sostenute per i rilevati incrementi patrimoniali; ciò in quanto c:orrettamente ad avviso del giudice di appello nel processo tributario non sono ammessi "giuramento e prova testimoniale" anche quando quest'ultima sia contenuta in un atto di notorietà.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4 e 5 del d.P.R. n. 600/73 e art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, per il 2008, senza considerare un fatto decisivo - oggetto della dichiarazione dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ammessa- qual era l'avvenuto prestito al contribuente, ad opera di parenti, nel 2006, della somma di euro 10.000,00, trasferimento di cui il contribuente aveva provato l'esistenza, tra l'altro, attraverso la produzione, sin dal primo grado di giudizio, dello stralcio del conto corrente dei detti dichiaranti. 2.1. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). La censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte dal contribuente nel giudizio di meril:o concernenti la assunta idoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a comprovare un prestito ricevuto da propri parenti e dunque, la disponibilità economica necessaria a giustificare le spese sostenute per i rilevati incrementi patrimoniali, sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione nei limiti ammissibili ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta l'Agenzia delle entrate intimata. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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