CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 19/06/2019 dal Tribunale di Enna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 perché, in concorso con persona per cui si procede separatamente, coltivava illecitamente 610 piante di marijuana, con recidiva reiterata infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per la violazione e falsa applicazione degli artt.420 ter, comma 5, 121, 178, comma 1 lett.c), 179, comma 1, cod. proc. pen. La censura concerne l'omessa dichiarazione di nullità dell'udienza preliminare del 15 marzo 2018 e della sentenza di primo grado da parte della Corte territoriale, nonostante fosse documentalmente provato che con istanza del 23 febbraio 2018 il difensore avesse chiesto un rinvio per legittimo impedimento dell'udienza del 15 marzo 2018; rinvio non concesso, nonostante l'istanza fosse pervenuta all'unico indirizzo PEC che risulta dalla pagina ufficiale del Tribunale di Enna. La Corte territoriale ha, invece, affermato che la PEC apparteneva alla procura della Repubblica, nonostante l'invio a mezzo PEC fosse stato fatto presso l'unico indirizzo esistente. Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. L'appellante aveva chiesto l'assoluzione per mancato superamento del ragionevole dubbio, segnalando anche il travisamento delle risultanze processuali in merito a quanto riferito dai Carabinieri a proposito della provenienza dell'imputato dalla zona alta, diretto al terreno che era stato di suo padre. Nessuna attività aveva svolto l'imputato nel terreno nel quale insisteva la piantagione di marijuana, essendosi limitato ad attraversarlo; l'affermazione dei carabinieri circa la condotta dell'imputato era generica. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.x [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Con riguardo al primo motivo, si tratta di censura manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha correttamente escluso che vi fosse la prova che l'istanza di rinvio dell'udienza preliminare, inviata alla procura della Repubblica, fosse pervenuta all'attenzione del giudice per l'udienza preliminare. Anche se la motivazione deve essere corretta ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. nella parte in cui vi si afferma che le parti private non possono effettuare comunicazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (in senso contrario, Sez. 2, n.3436 del 01/12/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520), è documentalmente rilevabile che l'istanza non fosse stata correttamente indirizzata. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, non emerge infatti quanto dedotto nel ricorso, essendo presente la sola ricevuta di avvenuta consegna il 27 febbraio 2018 del messaggio inviato per posta certificata all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , anziché all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale. 3. Il secondo motivo difetta di specificità nella parte in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata e tende ad ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, già ampiamente valutate dalla Corte territoriale con motivazione esente da manifesta illogicità, riportandone peraltro passi parcellizzati e decontestualizzati. Nella sentenza impugnata, che integra la sentenza conforme di primo grado, la Corte ha svolto considerazioni attinenti al caso concreto, richiamando quanto dichiarato dai testi di polizia giudiziaria a proposito dell'attività di cura delle piante da parte dello Steccato, da loro direttamente percepita. Tali argomentazioni non possono essere rivisitate in questa sede ove non presentino vizi di manifesta illogicità e non siano contraddittorie. In particolare, con specifico riguardo all'asserita manifesta illogicità della motivazione, va ricordato che tale vizio deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato e atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati e a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 4. Tali sono le ragioni per le quali il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 18 gennaio 2022 Il igliere,estenso