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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 14636/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore con manomissione del contatore, così consentendo l'alimentazione della proprietà del medesimo sita in contrada Tarotto, nonostante la cessazione del contratto di fornitura.

Formula due motivi.

Con il primo i duole della falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna appellata, nonostante la sussistenza del dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo al fatto che nel periodo in cui è stata sottratta l'energia l'imputato era detenuto agli arresti donniciliari in altra località e poi in carcere, come risulta dalla ricerca storica del DAP, mentre la Corte afferma che egli trascorse dei periodi in libertà, senza indicare quali e da dove abbia ricavato la circostanza.

D'altro canto, anche la constatazione che il nucleo familiare del ricorrente avesse dimora altrove corrobora il giudizio di non colpevolezza dell'imputato, essendo noto che la coltura dell'olivo non richiede particolari cure di irrigazione, sicché non sarebbe giustificato un allaccio per provvedere al mantenimento dell'oliveto nel terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sito in contrada Tarotto.

Con il sécondo motivo fa valere la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen.

Lamenta che la Corte anziché formulare un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e delle aggravanti, tenendo conto degli elementi di fatto, come richiesto dall'imputato si è limitata a ritenere aspecifico il gravame, violando l'obbligo motivazionale Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità.

La Corte, infatti, dà atto che dal controllo effettuato dai tecnici dell'Enel è emerso la riattivazione di fornitura elettrica già interrotta, a mezzo della manomissione del relativo impianto e che non rileva che l'imputato ed il suo nucleo familiare non avessero fissa dimora nella proprietà, essendo l'energia comunque richiesta per la coltivazione del fondo.

Si tratta di valutazioni su cui questo giudice non può intervenire.

Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).

D'altro canto, il ricorrente che contesta l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'imputato avrebbe goduto di periodi di liberta, non allega la documentazione ciò comprovante, rendendo il ricorso non autosufficiente.

Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte ha giustificato la conferma del giudizio di equivalenza fra le circostanze facendo riferimento sia al profilo criminale dell'imputato che all'assenza di elementi fatto utili ad una valutazione più favorevole.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] il P sidente [OSCURATO:PERSONA] M ria [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore con manomissione del contatore, così consentendo l'alimentazione della proprietà del medesimo sita in contrada Tarotto, nonostante la cessazione del contratto di fornitura. Formula due motivi. Con il primo i duole della falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di condanna appellata, nonostante la sussistenza del dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo al fatto che nel periodo in cui è stata sottratta l'energia l'imputato era detenuto agli arresti donniciliari in altra località e poi in carcere, come risulta dalla ricerca storica del DAP, mentre la Corte afferma che egli trascorse dei periodi in libertà, senza indicare quali e da dove abbia ricavato la circostanza. D'altro canto, anche la constatazione che il nucleo familiare del ricorrente avesse dimora altrove corrobora il giudizio di non colpevolezza dell'imputato, essendo noto che la coltura dell'olivo non richiede particolari cure di irrigazione, sicché non sarebbe giustificato un allaccio per provvedere al mantenimento dell'oliveto nel terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sito in contrada Tarotto. Con il sécondo motivo fa valere la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. Lamenta che la Corte anziché formulare un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e delle aggravanti, tenendo conto degli elementi di fatto, come richiesto dall'imputato si è limitata a ritenere aspecifico il gravame, violando l'obbligo motivazionale Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità. La Corte, infatti, dà atto che dal controllo effettuato dai tecnici dell'Enel è emerso la riattivazione di fornitura elettrica già interrotta, a mezzo della manomissione del relativo impianto e che non rileva che l'imputato ed il suo nucleo familiare non avessero fissa dimora nella proprietà, essendo l'energia comunque richiesta per la coltivazione del fondo. Si tratta di valutazioni su cui questo giudice non può intervenire. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). D'altro canto, il ricorrente che contesta l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'imputato avrebbe goduto di periodi di liberta, non allega la documentazione ciò comprovante, rendendo il ricorso non autosufficiente. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ha giustificato la conferma del giudizio di equivalenza fra le circostanze facendo riferimento sia al profilo criminale dell'imputato che all'assenza di elementi fatto utili ad una valutazione più favorevole. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] il P sidente [OSCURATO:PERSONA] M ria [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa M
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