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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03158/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38626-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; a - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (ac.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1831/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 38626 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'Appello di Bari della decisione resa dal Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. (Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA]), dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Bari e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in relazione all'avviso di addebito recante, a carico della Calabrese, l'ingiunzione del pagamento dei contributi "in percentuale o eccedenti il minimale" dovuti alla gestione Artigiani e Commercianti dell'[OSCURATO:PERSONA] cui era iscritto per l'anno 2008 con riferimento al reddito da partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in accomandita semplice percepito in qualità di socio accomandante; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la contribuzione dovuta ai sensi dall'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella

I. n. 438/1992, ivi prevedendosi che la contribuzione in questione doveva essere rapportata a tutti i redditi d'impresa percepiti nell'anno di riferimento, con esclusione soltanto di quelli da partecipazione a società di capitali e, pertanto, non di quello prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Calabrese, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia l'[OSCURATO:PERSONA] che l'Agenzia delle Entrate; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, d.l. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 e 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, lamenta la non conformità a diritto della lettura delle predette norme accolta dalla Corte territoriale nel senso della sussistenza dell'obbligo di contribuzione sollevando in alternativa l'eccezione di illegittimità costituzionale della norme medesime per contrasto con gli artt. 3, 53 e 38, comma 2, Cost.; che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione artigiani cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa all'apposita sezione P.Q.M.

La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38626-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; a - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (ac.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1831/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 38626 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte d'Appello di Bari della decisione resa dal Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. (Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA]), dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Bari e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in relazione all'avviso di addebito recante, a carico della Calabrese, l'ingiunzione del pagamento dei contributi "in percentuale o eccedenti il minimale" dovuti alla gestione Artigiani e Commercianti dell'[OSCURATO:PERSONA] cui era iscritto per l'anno 2008 con riferimento al reddito da partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in accomandita semplice percepito in qualità di socio accomandante; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la contribuzione dovuta ai sensi dall'art. 3 bis, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. nella I. n. 438/1992, ivi prevedendosi che la contribuzione in questione doveva essere rapportata a tutti i redditi d'impresa percepiti nell'anno di riferimento, con esclusione soltanto di quelli da partecipazione a società di capitali e, pertanto, non di quello prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Calabrese, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia l'[OSCURATO:PERSONA] che l'Agenzia delle Entrate; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, d.l. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 e 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, lamenta la non conformità a diritto della lettura delle predette norme accolta dalla Corte territoriale nel senso della sussistenza dell'obbligo di contribuzione sollevando in alternativa l'eccezione di illegittimità costituzionale della norme medesime per contrasto con gli artt. 3, 53 e 38, comma 2, Cost.; che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione artigiani cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa all'apposita sezione P.Q.M. La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. Così decis
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