CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10700/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 5302/2023, depositata il 20 giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/20261. – L’[OSCURATO:PERSONA] (oggi Catania ReteGas), nella qualità di fornitrice di gas metano per le utenze diCatania, chiedeva all’amministrazione fiscale il rimborso delleaccise che riteneva di aver pagato in eccesso in relazione allatariffa ordinaria anziché a quella agevolata per usi industriali, nelperiodo ricompreso tra aprile 1997 e febbraio 1999. Lacontribuente specificava di aver erroneamente corrisposto l’aliquotaordinaria per accisa sul gas metano, seguendo le disposizionidell’[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, conseguenti a processi verbali con iquali era stata recuperata l’aliquota ordinaria per tutte le utenzedei ristoratori, prima assoggettati ad aliquota agevolata, sulpresupposto che i consumi di gas metano da parte dei ristoratorinon sarebbero rientrati negli usi industriali e non avrebbero potuto,pertanto, usufruire dell’aliquota agevolata per essi prevista. Taleinterpretazione si era rivelata errata, alla luce delle sentenzepronunciate in materia, che avevano statuito il diritto dei ristoratoria corrispondere l’accisa sul gas metano con aliquota ridotta degliusi industriali. Con istanza presentata all’[OSCURATO:PERSONA] di Finanzail 27 aprile 1999, la contribuente richiedeva il rimborso dellemaggiori imposte versate.In mancanza di riscontro, la contribuente si rivolgeva allaCommissione tributaria provinciale di Catania avverso il silenzio-rifiuto.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.Con sentenza n. 9/3/2007, depositata l’8 febbraio 2007, laCommissione tributaria provinciale di Catania respingeva il ricorso.Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva appello, cuil’Ufficio resisteva costituendosi in giudizio.Numero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 276/31/11 depositata il 22settembre 2011, rigettava l’appello.Avverso detta decisione la contribuente proponeva ricorso percassazione, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si costituivaper partecipare all’udienza di discussione.La Corte di cassazione, con sentenza dell’1 ottobre 2015, n.19618, accoglieva il ricorso della società, cassava la sentenzaimpugnata e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionaledella Sicilia in diversa composizione.Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Commissione tributariaregionale della Sicilia.Si costituiva l’Ufficio.Con sentenza n. 983/5/2017, depositata il 20 marzo 2017, laCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata diCatania, in riforma della sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Catania, accoglieva l’appello e, per l’effetto, il ricorsodi primo grado.Avverso tale decisione l’Agenzia delle dogane e dei monopoliproponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.Con sentenza n. 2811/2020, depositata il 6 febbraio 2020, laCorte di cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo diricorso, accoglieva il secondo e il terzo motivo, cassava la sentenzaimpugnata e rinviava alla Commissione tributaria regionale dellaSicilia, in diversa composizione.2. – Il giudizio veniva riassunto dalla società.L’Ufficio resisteva e chiedeva la conferma della sentenzaimpugnata.Con sentenza n. 5302/2023, depositata il 20 giugno 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia haNumero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026rigettato l’appello e ha condannato la società a rifondere all’Ufficiole spese del giudizio. A fondamento della decisione il giudiced’appello ha evidenziato che l’Agenzia aveva dato prova dellatraslazione dell’imposta a mezzo della produzione dei bilanci dellasocietà relativi agli anni dal 1998 al 2000, nei quali le acciseversate in eccedenza risultavano appostate nel conto economicoquali costi di produzione, in tal modo contribuendo a determinaresia il risultato prima delle imposte, sia l’utile (perdita) di esercizio,secondo lo schema progressivo previsto dall’art. 2425 cod.civ., percui, ha proseguito la CGT2, di tali costi “l’impresa ha certamentetenuto conto nella determinazione del prezzo finale del metanopagato dagli utenti, avendo trattato ai fini contabili il prezzo diacquisto del metano stesso, al lordo delle relative imposte”; lastessa contribuente aveva del resto riconosciuto di aver procedutoalla “bollettazione del maggiore importo” nei confronti dei propriutenti.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita concontroricorso, illustrato con memoria.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si deduce l’erroneità e illegittimità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinatodisposto dell’art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito conmodificazioni, dalla l. 1 dicembre 1982, n. 873, dell’art. 29 della l.29 dicembre 1990, n. 428, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697,comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sievidenzia che la Corte di giustizia tributaria avrebbe erratoNumero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026nell'applicazione del principio di diritto indicato dalla Corte dicassazione nella sentenza n. 2811 del 2020. La Corte ha ritenutosufficiente la prova della traslazione delle accise basandosisull’inserimento dei relativi costi nel conto economico,presupponendo che l’impresa li abbia trasferiti sui prezzi finali.Tuttavia, secondo l’ordinanza della Cassazione n. 2811/2020, laprova della traslazione deve essere effettiva e desumibile dalbilancio solo se risulta che l’imprenditore abbia realmente inciso taliesborsi sui prezzi praticati agli utenti, e non semplicemente perchésono stati registrati come costi di produzione. Il principio affermatodalla Corte imponeva alla Corte di giustizia di secondo grado diverificare che dei “relativi esborsi” l’imprenditore ne avesse tenutoconto nella determinazione del prezzo praticato all’utente. Di talevalutazione giuridica non vi è nessun riferimento in sentenza inquanto i Giudici hanno fatto derivare la prova su tale ulterioreprofilo dal mero inserimento delle accise nella voce “costo diproduzione” nel conto economico; invero, con un’espressionepresuntiva ha concluso asserendo “non si potrà dubitare che diesse l’odierna impresa” ne ha tenuto conto nella determinazionedel prezzo finale. Si evidenzia, inoltre, che la traslazione di impostanon è stata provata. La tesi sostenuta dalla Corte di giustizia disecondo grado che fa derivare dall’allocazione in bilancio, comecosti di produzione, la traslazione dell’imposta di cui si chiede ilrimborso sarebbe illegittima ed erronea perché non univoca dellatraslazione dell’imposta agli utenti. Inoltre, l’inserimentodell’importo in bolletta della cifra da pagare costituirebbe solo unafase preliminare poiché la traslazione dell’imposta si realizzerebbesolo con il pagamento effettivo da parte dell’utente. Non essendostato dimostrato che la maggiore imposta sia stata effettivamentetraslata, mancherebbe uno dei presupposti ostativi al rimborso.Numero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026Anche l’indebito arricchimento della contribuente non sarebbe statoprovato. Secondo la Cassazione, tale valutazione sarebbe statapossibile solo dopo aver accertato la traslazione, ma i giudiciavrebbero erroneamente ritenuto provato il primo requisito e sisono espressi sul secondo. Peraltro, anche ammettendo latraslazione, non è certo che ci sia stato un effettivo arricchimento,poiché l’aumento del tributo può aver causato una diminuzionedelle vendite. L’onere della prova spettava comunqueall’Amministrazione, che non ha fornito elementi gravi, precisi econcordanti in tal senso. Infine, anche l’Agenzia delle dogane, nelproprio ricorso, ha riconosciuto che l’indebito arricchimento sarebbeconseguente solo alla prova della traslazione, che però non è statafornita. Pertanto, la Corte avrebbe errato nel ritenere provatientrambi i fatti impeditivi al rimborso.1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di accisa armonizzata, la prova indiziaria dellatraslazione dell'imposta, quale fattore impeditivo del diritto alrimborso, ai sensi dell'art. 29 l. n. 428 del 1990 può essere fornitadall'Agenzia delle dogane anche mediante produzione del bilanciod'esercizio dell'imprenditore percosso (o contribuente di diritto), acondizione che dallo stesso si evinca che dei relativi esborsil'imprenditore stesso ha tenuto conto nella determinazione delprezzo finale praticato all'utente inciso (o contribuente di fatto)(Cass. n. 2810/2020).Cass. n. 19618/2015, nell'annullare la sentenza d'appello e nelrinviare alla Commissione tributaria regionale siciliana, haaffermato i seguenti principi di diritto cui questa avrebbe dovutoarmonizzata, la mancata traslazione del tributo stesso non èelemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo,Numero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026invece, l'avvenuta traslazione un fatto impeditivo di detto diritto,con conseguente onere a carico dell'amministrazione finanziaria diprovare tale fatto impeditivo; b) nella medesima ipotesi,l'amministrazione finanziaria, per escludere il diritto al rimborso, haanche l'onere di dimostrare l'esistenza di un effettivo arricchimentoche l'operatore conseguirebbe per effetto del rimborso; e) semprenella medesima ipotesi, la prova del fatto impeditivo costituito dellatraslazione dell'imposta può essere fornita dall'amministrazionefinanziaria, quantomeno in relazione, come nella specie, afattispecie anteriori al 3 marzo 2007 (data di entrata in vigore dellalegge n. 13 del 2007, modificativa dell'ultima parte del comma 2dell'art. 29 della legge n. 428 del 1990, la cui interpretazione quinon si affronta), anche attraverso presunzioni aventi i requisitirichiesti dall'art. 2729 cod. civ.».Cass. n. 2811/2020, nell'accogliere il secondo e il terzo motivodel ricorso, nei termini di cui in motivazione, ha ulteriormenteindicato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384,comma 1, c.p.c.: "in tema di rimborso di accisa armonizzata, laprova indiziaria della traslazione dell'imposta, quale fattoimpeditivo del diritto al rimborso stesso, ai sensi dell'art. 29 dellalegge n. 428 del 1990, può essere fornita dall'Agenzia delle Doganeanche mediante la produzione del bilancio d'eserciziodell'imprenditore percosso (o contribuente di diritto), a condizioneche da esso possa evincersi che dei relativi esborsi l'imprenditorestesso abbia tenuto conto nella determinazione del prezzo finalepraticato all'utente inciso (o contribuente di fatto)". Si evidenziava,inoltre, che qualora, all'esito, risulti dimostrata la traslazionedell’imposta, la Commissione tributaria regionale «procederà poi -quanto all'accertamento dell'effettivo arricchimento in capo allacontribuente, nell'ipotesi di erogazione del rimborso dell'accisaNumero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026eccedente - a un nuovo esame degli elementi indiziari emergentidagli atti di causa (id est, stante la natura "chiusa" del giudizio dirinvio, di quanto già tempestivamente allegato in fatto dalle partinella fase di merito), e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità».Nel caso di specie, la censura appare inammissibile nella partein cui mira a conseguire una rivalutazione del compendioistruttorio, preclusa in sede di legittimità. In punto di fatto, è statoaccertato, che l’inserimento dei costi per accise nel contoeconomico ha rappresentato per la società un “costo diproduzione”. L’impresa ne ha tenuto conto nella determinazione delprezzo finale del metano pagato dagli utenti, avendo trattato ai finicontabili il prezzo di acquisto del metano stesso, al lordo dellerelative imposte, ribaltandolo sull’utente mediante la "bollettazione”del maggiore importo. La sentenza impugnata ha svolto la verificarichiesta da questa S.C., attraverso un apprezzamento in fattodegli elementi emergenti dagli atti di causa, non limitandosi allaconstatazione della mera iscrizione contabile dell’onere, mavalorizzando il significato economico–funzionale che taleappostazione assumeva nel contesto dell’attività svolta dallasocietà.La doglianza risulta infondata lì dove si contesta l'erroneaapplicazione del principio di diritto poiché la pronuncia ne ha fattocorretta applicazione anche riguardo all'effettivo arricchimento dellasocietà, con riferimento alla presunzione dell'avvenuto pagamentoda parte degli utenti delle bollette, che contenevano l’importo delleaccise versate in eccedenza, e dell'onere della prova riguardante unminor incasso rispetto ai consumi fatturati. L'oneredell'amministrazione finanziaria di provare l'avvenuta traslazionedel carico d'imposta, quale fatto impeditivo del diritto al rimborsoNumero registro generale 3102/2024Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 10700/2026Data pubblicazione 22/04/2026stesso, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990 - letto alla lucedella sentenza della Corte di giustizia UE 9 dicembre 2003,Commissione c. Italia, C-129/00 - può essere assolto con la provaper presunzioni, fondate, secondo la regola generale di cui all'art.2729 c.c., su elementi gravi, precisi e concordanti (Cass. n.19975/2019), la quale non può essere considerata - in assenza diuno specifico divieto - di rango inferiore rispetto ad altri mezzi(Cass. n. 10939/2005).2. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e lespese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondosoccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]