CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 25708/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; I Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato in ordine al reato di cui all'art.10, comma 2, DL n.14/2017, e di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n.285/1992. L'esponente lamenta carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della ipotesi criminosa contestata, difettandone gli elementi costitutivi, ossia la reiterazione delle condotte e il pericolo per la sicurezza pubblica. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la CNR non conteneva alcun dato idoneo ad affermare la penale responsabilità. Stesse considerazioni potevano ripetersi in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al comma 7, comma 15 bis CdS. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in sede di merito. È noto, invero, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo delle emergenze processuali. In particolare, la Corte ha osservato che l'odierno ricorrente non aveva neppure contestato di essere destinatario del divieto di accesso al cimitero monumentale di Milano, notificatogli dal questore. Nella presente sede il ricorrente argomenta, in modo generico, di non comprendere la lingua italiana, ammettendo però di aver reso dichiarazioni spontanee nel processo ( di ciò dà atto anche la sentenza impugnata), circostanza incompatibile con la condizione di alloglotta. Inoltre, i giudici di merito osservano, rendendo motivazione perfettamente coerente dal punto di vista logico nonché corretta in senso tecnico giuridico, che il" pericolo per la sicurezza" non è elemento costitutivo del reato, integrato dalla violazione del divieto, ma è presupposto valutato e rimesso alla discrezionalità amministrativa della autorità che adotta il provvedimento. In più, osserva la Corte, la presenza dell'imputato esercente attività di parcheggio abusivo in loco è comunque potenziale foriera di pericolo, atteso che possono crearsi situazioni di fastidio per gli utenti, privati della libertà di fruire dell'area, che possono rifiutarsi di pagare l'obolo con potenziale innesco di contrasti. Quanto alla sussistenza del reato relativo all'esercizio abusivo della attività di parcheggio, la Corte territoriale dà atto della ammissione della attività predetta da parte del ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee : sul punto, il motivo si limita a contestare genericamente che l'imputato nulla avrebbe riferito in proposito, senza neppure richiamare le suddette dichiarazioni, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunìaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]