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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29710/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA O ll OVVIOU alle IJOI Li, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , • R.G. 2485_23 Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] - indagati per la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 e del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - hanno proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame deducendo: con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, sotto il profilo dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e il vizio di motivazione in ordine della valutazione del compendio probatorio fondante l'applicazione della misura reale; con il secondo motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti; e, con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum; Considerato che if tr, ricorsi dev0 essere dichiarata inammissibilé perché proposta senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U., n. 1626 del 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167) e, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 23.11.2022, depositata in data 25.11.2022, notificata agli imputati e al suo difensore in data 30.11.2022, con termine per proporre impugnazione in scadenza al 15.12.2022.

Il ricorso per cassazione, depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace in data 09/12/2022 e pervenuto presso la cancelleria del tribunale di Latina in data 22.12.2022, è dunque tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza tardivamente.

Tenuto conto che, pertanto, if ricorse deveIr ) essere dichiarath inammissibilé, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consihUe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA O ll OVVIOU alle IJOI Li, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , • R.G. 2485_23 Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] - indagati per la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 e del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - hanno proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame deducendo: con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, sotto il profilo dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e il vizio di motivazione in ordine della valutazione del compendio probatorio fondante l'applicazione della misura reale; con il secondo motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti; e, con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum; Considerato che if tr, ricorsi dev0 essere dichiarata inammissibilé perché proposta senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U., n. 1626 del 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167) e, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 23.11.2022, depositata in data 25.11.2022, notificata agli imputati e al suo difensore in data 30.11.2022, con termine per proporre impugnazione in scadenza al 15.12.2022. Il ricorso per cassazione, depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace in data 09/12/2022 e pervenuto presso la cancelleria del tribunale di Latina in data 22.12.2022, è dunque tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza tardivamente. Tenuto conto che, pertanto, if ricorse deveIr ) essere dichiarath inammissibilé, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consihUe
Sentenza Cassazione n. 29710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris