CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 novembre 2011 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione dell'ordinanza con la quale, prima di pronunciare sentenza, la Corte di appello non ha accolto la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. — in relazione alla quale il Procuratore generale aveva prestato il suo consenso — sostenendo che detto provvedimento doveva essere immediatamente motivato e che l'omessa tempestiva indicazione delle ragioni del rigetto, illustrate solo nella sentenza, ha leso il diritto di difesa sotto due profili. In primo luogo, l'omissione ha impedito all'appellante di rimodulare l'accordo e presentare una nuova richiesta di concordato in appello che tenesse conto dei rilievi formulati dalla Corte di appello in relazione all'istanza rigettata. In secondo luogo, le ragioni del diniego esplicitate nella sentenza di secondo grado (con le quali la Corte di appello ha affermato che la qualificazione giuridica del reato ex art. 497-bis, primo comma, cod. pen. operata dal Tribunale era errata, in quanto il fatto andava sussunto nella più grave fattispecie prevista dal secondo comma della medesima disposizione, che la recidiva era stata del tutto ignorata dal giudice di primo grado e che le circostanze generiche erano state troppo generosamente applicate, cosicché la pena inflitta appariva già eccessivamente tenue rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo) presupponevano valutazioni di merito che erano precluse ai giudici di secondo grado e che esse, laddove immediatamente esplicitate nell'ordinanza che non aveva accolto l'istanza di concordato in appello, avrebbero consentito all'imputato di far valere la incompatibilità del Collegio giudicante a decidere sull'impugnazione. In seguito al rigetto della istanza di concordato, i giudici del gravame avrebbero dovuto dichiararsi incompatibili e rimettere la decisione ad altra sezione della medesima Corte di appello, come avviene nell'ipotesi in cui venga rigettata l'istanza di patteggiamento, istituto con il quale il concordato in appello condivide la medesima ratio. Il ricorrente chiede, quindi, che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite e sostiene che la diversa interpretazione, secondo la quale il provvedimento di rigetto non andrebbe immediatamente motivato, contrasta con il principio costituzionale che impone che ogni provvedimento venga motivato e con il diritto di difesa, impedendo all'imputato di presentare una nuova istanza di concordato formulata sulla base dei motivi del precedente rigetto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato con la sentenza di primo grado, affermando che il comportamento processuale dell'imputato doveva ritenersi irrilevante, in quanto in sede di arresto egli si era avvalso della facoltà di non rispondere, e che le spontanee dichiarazioni confessorie rese in dibattimento dovevano considerarsi «neutre». Sostiene il ricorrente che se le dichiarazioni spontanee dovevano ritenersi «neutre», doveva ritenersi tale anche la circostanza che egli si fosse avvalso della facoltà di non rispondere al momento del suo arresto, non potendo il rifiuto di sottoporsi ad interrogatorio essere valutato quale elemento negativo a carico dell'imputato. Quanto al precedente penale a carico del prevenuto, la Corte di appello non aveva considerato che esso si riferiva ad un fatto molto risalente nel tempo, mentre la lunga latitanza trascorsa dall'imputato, ricercato dalle forze dell'ordine in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare per altro reato, era dovuta alla mancata conoscenza da parte sua del titolo coercitivo e la falsificazione della carta di identità era volta esclusivamente a consentirgli il rientro in Italia per recarsi in visita alla sua anziana madre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. L'assenza di obbligo motivazionale per il giudice di appello che rigetti la richiesta trova fondamento proprio nella lettera delle disposizioni dettate dall'art. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), nelle quali viene espressamente previsto che il giudice di appello, ove ritenga di non dovere accogliere la richiesta di concordato, ordina la citazione dell'imputato ovvero dispone la prosecuzione del dibattimento, a seconda della fase nella quale viene formulata la richiesta ed ottenuto il consenso del procuratore generale. Tali disposizioni sono assolutamente chiare nella parte in cui escludono l'obbligo di motivare il rigetto della richiesta di concordato formulata dalle parti da parte del giudice di secondo grado, potendosi lo stesso limitare a disporre di procedere oltre in ragione della non congruità della sanzione stabilita dalle parti (Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527; Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Arshi, Rv. 275581). La prima delle due sentenze appena citate afferma che «... l'istituto del patteggiamento in appello attribuisce all'imputato la facoltà di ottenere con il consenso del procuratore generale un accoglimento dei motivi di appello, normalmente parziale perché riferito all'entità della pena costituendo un evidente beneficio per lo stesso; invero l'imputato dopo il giudizio di primo grado svoltosi con l'assicurazione delle garanzie del contraddittorio, e solo ove risulti condannato, può ottenere una riduzione di pena rinunciando agli altri motivi. Appare così evidente che l'effetto deflattivo sul carico delle corti di appello viene a garantirgli un vantaggio pur nella fase di secondo grado che dovrebbe essere, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 581 cod. proc. pen., limitata alla sola analisi dei motivi di impugnazione specifici rispetto alla sentenza di primo grado. A fronte di tale previsione deve perciò giustificarsi il potere di rigetto da parte del giudice di appello anche in assenza di motivazione perché la valutazione di congruità della sanzione, stabilita in forma ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado, non può sottrarsi al giudice di appello chiamato a sancire la definitività dell'accordo delle parti. Così come già segnalato dalla pronuncia 29896/2002 per effetto della proposizione del concordato il giudice di appello non perde il proprio ruolo che rimane svolto nell'ambito dell'esame dei motivi; sicché solo ove il motivo sulla pena o sulle statuizioni accessorie ad essa abbia qualche fondamento il giudice accede al concordato altrimenti dovendo limitarsi a rigettarlo». Peraltro, anche laddove si ritenesse sussistente un obbligo del giudice di motivare il rigetto della istanza di concordato in appello, dovrebbe considerarsi che la mancanza, anche totale, della motivazione di un'ordinanza dibattimentale non determina l'inesistenza dell'atto, ma rende la stessa affetta da nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dedotta, a pena di decadenza, subito dopo il suo verificarsi (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029). La ammissibilità del motivo di ricorso presuppone quindi, in ogni caso, che l'imputato abbia tempestivamente dedotto la nullità dell'ordinanza e che la eccezione sia stata rigettata, mentre nel caso di specie il ricorrente neppure ha affermato nel suo ricorso di avere tempestivamente eccepito la nullità, per carenza di motivazione, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di concordato in appello. Ne consegue che, in ogni caso, anche laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente, quest'ultimo, essendo già decaduto dalla relativa facoltà, non potrebbe sollevare la eccezione di nullità per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. Ne deriva la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in tema di concordato in appello nella parte in cui non prevedono un obbligo di motivare il rigetto della istanza. 1.2. Il motivo è inammissibile anche laddove si deduce la illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di concordato in appello laddove esse non prevedono l'incompatibilità del giudice che abbia rigettato la relativa istanza. Deve ribadirsi in questa sede il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364), per il quale - attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. - l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 cod. proc. pen. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. Con la conseguenza che - qualora una parte, che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice, e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nella fase o grado del procedimento in cui l'incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla Corte di cassazione l'eccezione di legittimità costituzionale del menzionato art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui la disposizione non prevede la suddetta causa di incompatibilità - la questione di costituzionalità risulta palesemente irrilevante, in quanto l'eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa all'incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352). Tale profilo di palese irrilevanza, sussistente nella specie, risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 448 del 1995, emessa nella vigenza del precedente patteggiamento in appello, poi abrogato e quindi reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha già dichiarato infondata la questione, evidenziando che la decisione sulla istanza di concordato in appello implica «... una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacché il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiannento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.) ... Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni...». Analoghe considerazioni valgono in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale della esclusione della possibilità di reiterare l'istanza di concordato in appello, laddove questa sia stata presentata per la prima volta nel corso del dibattimento. Perché la dedotta questione possa assumere rilevanza, sarebbe necessario che l'imputato abbia reiterato l'istanza di concordato in appello e che la nuova istanza sia stata dichiarata inammissibile a causa della esclusione normativa di tale facoltà, mentre il ricorrente neppure deduce di avere presentato una seconda e diversa istanza in relazione alla quale il Procuratore generale abbia prestato il suo consenso, dopo il rigetto della prima. Anche tale questione è quindi inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha applicato il principio, costantemente affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale la confessione dell'imputato, perché possa costituire un indice di ravvedimento meritevole di benevola considerazione ai fini dell'attenuazione della pena, deve essere spontanea e completa, mentre la ammissione di un fatto non contestabile nella sua certezza non può essere assunta dal giudice quale indice di resipiscenza dell'imputato (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454; Sez. 3, n. 3313 del 09/02/1973, Pagnin, Rv. 123933). La Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio seguito al suo arresto, ha poi ammesso il fatto addebitato sol perché esso già emergeva con certezza dagli atti e quindi la confessione non rappresentava una manifestazione di sincero pentimento, ma era dettata da intenti utilitaristici. In tale ragionamento non è ravvisabile alcuna contraddizione o illogicità ed esso appare conforme ai principi affermati da questa Corte di cassazione e sopra richiamati. Laddove poi si sollecita una rivalutazione della congruità della pena, il motivo, volto a sottoporre una questione di merito, è inammissibile in questa sede di legittimità.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichi