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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 20083/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; íz->1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 12 novembre 2021 la Corte di Appello di Brescia assolveva [OSCURATO:PERSONA] Barbara dal reato di incendio doloso ascrittole e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - HABLANI Bechir, parte civile, deducendo:

I. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Barbara per il reato alla stessa contestato, alla luce del compendio probatorio a carico della stessa;

II. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione del teste ZARBA Vincenzo;

III. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili in ordine all'importo concesso a titolo di provvisionale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità„ al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; íz->1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 novembre 2021 la Corte di Appello di Brescia assolveva [OSCURATO:PERSONA] Barbara dal reato di incendio doloso ascrittole e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - HABLANI Bechir, parte civile, deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Barbara per il reato alla stessa contestato, alla luce del compendio probatorio a carico della stessa; II. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione del teste ZARBA Vincenzo; III. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili in ordine all'importo concesso a titolo di provvisionale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità„ al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 20083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris