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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, accoglieva il reclamo proposto dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 35 ter Ord. pen. in relazione ai periodi detenzione sofferti da [OSCURATO:PERSONA] negli Istituiti di pena di Catanzaro e di Lamezia; mentre rigettava il reclamo proposto da quest'ultimo con riferimento al mancato accoglimento della sua domanda in relazione ad altro periodo di detenzione nell'istituto di Catanzaro; dichiarava altresì inammissibile il reclamo del condannato laddove rivolto ad ottenere la riparazione di cui trattasi in relazione ad altri periodi di detenzione nelle carceri di Lanciano e di Lamezia.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi, con le quali denuncia violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 27 Cost. nonché vizi della motivazione.

2.1. Il primo motivo rileva che il Tribunale ha provveduto discostandosi dai criteri fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, poiché non ha considerato correttamente le informazioni e comunque, pur dando atto che esse erano incomplete, non ha assolto i suoi obblighi istruttori per colmare le lacune.

2.2. Il secondo motivo deduce che non è stata fornita alcuna risposta al reclamo con riferimento alla detenzione patita nel carcere Bancali di Sassari, nonostante la domanda al riguardo fosse stata anch'essa ritualmente proposta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi pongono doglianze inammissibili.

2. Il primo motivo viene a censurare le considerazioni svolte nel provvedimento (pag. 3) in ordine alle acquisizioni ai fini del calcolo delle spazio individuale nella cella.

Esse danno contezza dell'uso di ragionevoli criteri, ancorati a dati concreti, in modo da colmare alcune lacune dei contenuti delle informazioni con riferimento alle dimensioni di alcuni arredi presenti nella cella.

Si tratta di precisi ragionamenti che giustificano la non necessità di procedere ad altri approfondimenti istruttori, essendo sufficienti le informazioni acquisite.

Le obiezioni mosse su tale tema finiscono per opporsi alle valutazioni sulla completezza delle informazioni alla stregua della motivazione esposta, senza neppure rappresentare i possibili effetti delle lacune denunziate, avuto riguardo a specifici periodi e a specifiche misurazioni relative a un certo istituto di pena.Si tratta, pertanto, di censure riguardanti vizi motivazionali e ipotetiche ricadute, mentre nella specie il ricorso è consentito solo per violazione di legge.

Da ciò deriva l'inammissibilità del primo motivo.

3. Il secondo motivo afferma genericamente, e pertanto non può dimostrare, che l'originaria domanda si fosse riferita anche alla detenzione nell'istituto Bancali di Sassari.

Tanto a fronte dei rilievi di segno contrario chiaramente riportati già nel provvedimento del magistrato di sorveglianza e dell'assenza poi della rappresentazione, nel reclamo avverso tale provvedimento; di specifiche censure rivolte a un'omessa pronunzia su parte della domanda.

La difesa pare poi volere sostenere che il reclamo davanti al Tribunale potesse comunque consentire di estendere l'oggetto dell'originaria domanda del condannato alle condizioni di detenzione nel carcere Bancali di Sassari.

L'assunto si pone, però, in aperto contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è precluso sottoporre al tribunale di sorveglianza, investito ai sensi dell'art. 35 -bis Ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione alla richiesta dei rimedio risarcitorio costituisce un'impugnazione avente carattere devolutivo, con la conseguenza che deve essere fondato su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, così come definito dall'originario atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229).

Per le ragioni sopra esposte, le doglianze dedotte con il secondo motivo risultano per un verso aspecifiche e per altro verso manifestamente infondate.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, accoglieva il reclamo proposto dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 35 ter Ord. pen. in relazione ai periodi detenzione sofferti da [OSCURATO:PERSONA] negli Istituiti di pena di Catanzaro e di Lamezia; mentre rigettava il reclamo proposto da quest'ultimo con riferimento al mancato accoglimento della sua domanda in relazione ad altro periodo di detenzione nell'istituto di Catanzaro; dichiarava altresì inammissibile il reclamo del condannato laddove rivolto ad ottenere la riparazione di cui trattasi in relazione ad altri periodi di detenzione nelle carceri di Lanciano e di Lamezia. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi, con le quali denuncia violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 27 Cost. nonché vizi della motivazione. 2.1. Il primo motivo rileva che il Tribunale ha provveduto discostandosi dai criteri fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, poiché non ha considerato correttamente le informazioni e comunque, pur dando atto che esse erano incomplete, non ha assolto i suoi obblighi istruttori per colmare le lacune. 2.2. Il secondo motivo deduce che non è stata fornita alcuna risposta al reclamo con riferimento alla detenzione patita nel carcere Bancali di Sassari, nonostante la domanda al riguardo fosse stata anch'essa ritualmente proposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi pongono doglianze inammissibili. 2. Il primo motivo viene a censurare le considerazioni svolte nel provvedimento (pag. 3) in ordine alle acquisizioni ai fini del calcolo delle spazio individuale nella cella. Esse danno contezza dell'uso di ragionevoli criteri, ancorati a dati concreti, in modo da colmare alcune lacune dei contenuti delle informazioni con riferimento alle dimensioni di alcuni arredi presenti nella cella. Si tratta di precisi ragionamenti che giustificano la non necessità di procedere ad altri approfondimenti istruttori, essendo sufficienti le informazioni acquisite. Le obiezioni mosse su tale tema finiscono per opporsi alle valutazioni sulla completezza delle informazioni alla stregua della motivazione esposta, senza neppure rappresentare i possibili effetti delle lacune denunziate, avuto riguardo a specifici periodi e a specifiche misurazioni relative a un certo istituto di pena.Si tratta, pertanto, di censure riguardanti vizi motivazionali e ipotetiche ricadute, mentre nella specie il ricorso è consentito solo per violazione di legge. Da ciò deriva l'inammissibilità del primo motivo. 3. Il secondo motivo afferma genericamente, e pertanto non può dimostrare, che l'originaria domanda si fosse riferita anche alla detenzione nell'istituto Bancali di Sassari. Tanto a fronte dei rilievi di segno contrario chiaramente riportati già nel provvedimento del magistrato di sorveglianza e dell'assenza poi della rappresentazione, nel reclamo avverso tale provvedimento; di specifiche censure rivolte a un'omessa pronunzia su parte della domanda. La difesa pare poi volere sostenere che il reclamo davanti al Tribunale potesse comunque consentire di estendere l'oggetto dell'originaria domanda del condannato alle condizioni di detenzione nel carcere Bancali di Sassari. L'assunto si pone, però, in aperto contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è precluso sottoporre al tribunale di sorveglianza, investito ai sensi dell'art. 35 -bis Ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione alla richiesta dei rimedio risarcitorio costituisce un'impugnazione avente carattere devolutivo, con la conseguenza che deve essere fondato su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, così come definito dall'originario atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229). Per le ragioni sopra esposte, le doglianze dedotte con il secondo motivo risultano per un verso aspecifiche e per altro verso manifestamente infondate. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicemb
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