CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Terni il 13 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75 n. 2 d. Igs. n. 159 del 2011, di mesi sei di reclusione non applicato l'aumento per la recidiva infraquinquennale contestata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo con un unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena e del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, non distante dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non risulta giustificato. Tuttavia, il motivo di appello, devoluto sul punto, è, genericamente formulato rispetto alla motivazione resa dal primo giudice. L'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11