CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 25587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Depositata in Cancelleria i i Ll16. 2025 [OSCURATO:PERSONA] • -- Luci' [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione con finalità di spaccio di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo di grammi 95, (capo 1) e per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione due coltelli rinvenuti nelle tasche del giubbino che indossava (capo 2). 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] afficianddt ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fatto nonché erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, evidenziando che il giudice a quo non ha effettuato una valutazione complessiva dei fatti finalizzata alla qualificazione della contestazione come di lieve entità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., in tema di legittimo impedimento del difensore dell'imputato. La Corte giudicante ha omesso di rendere contezza della tempestiva proposizione di una istanza di legittimo impedimento del difensore, giustificata da ineludibili esigenze di carattere sanitario, formulata dal difensore mediante pec prima dell'udienza di trattazione. Evidenzia altresì che, contrariamente a quanto trascritto nel verbale d'udienza, il difensore dell'imputato non ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello, non avendo egli partecipato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed avendo, viceversa, in data 20/05/2024, inoltrato richiesta di rinvio dell'udienza di trattazione, posto che in data 25/06/2024 avrebbe dovuto riprendere un ciclo di chemioterapia già iniziato nel mese di aprile. La suddetta richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata tuttavia vagliata dalla Corte di appello, la quale ha rinviato il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non in accoglimento dell'istanza del difensore ma a causa dell'assenza del giudice' relatore, cosicché la difesa si vedeva costretta a reiterare l'istanza di rinvio per il medesimo motivo in data 27/06/2024; tuttavia neppure tale istanza veniva considerata dalla Corte territoriale, la quale trattava la causa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza del difensore. Trattandosi di terapia fortemente destabilizzante sotto il profilo fisico, considerata anche la durata complessiva del ciclo, che si sarebbe concluso nel mese di luglio, il difensore non era in condizioni né fisiche né psichiche di poter fornire alcun contributo all'udienza non partecipata, neppure mediante la redazione di note scritte o di motivi aggiunti che avrebbero potuto essere valutati ai fini della decisione. Conseguentemente, pur trattandosi di rito cartolare, il giudice di merito avrebbe dovuto vagliare la richiesta di rinvio dell'udienza di trattazione, al fine di consentire il contraddittorio cartolare.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dicNararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Anche nell'attuale assetto normativo rimane inf tti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve pla .44, entitàrpuò èssere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice.a quo, nel vagliare la richiegta di qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma, ha evidenziato il dato quantitativo di hashish, pari a grammi 95,06, dal quale risultano ricavabili 941,3 dosi medie singole, nonché le circostanze e le modalità della condotta, accuratamente descritta dal giudice territoriale al fine di affermare la penale responsabilità ed escludere l'uso personale della sostanza, nonché il rinvenimento di strumenti yeili usati per il taglio e per la pesatura della sostanza stupefacente nell'attività di preparazione delle dosi, elementi da cui ha desunto modalità stabili ed , org izzate di svolgimento dell'attività illecita, , ì 0,1-t-t 4.14•0 , incompatibili con una valutazione di lieve entitàVConz ali diffuse argomentazioni il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, limitandosi a richiamare arresti giurisprJdn7ili di legittimità I e a lamentare in termini generici il mancato riconoscimento della trattandosi di mera detenzione - e non di cessione - e richiamando il dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta. 2. Quanto alla seconda doglianza, si premette che nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez.6, n.38270 del 09/07/2024, Rv.286969; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, Rv. 282400 - 01).La sentenza impugnata risulta emessa all'esito dell'udienza tenutasi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che non è stata formulata alcuna richiesta di trattazione scritta e che l'udienza si è svolta nelle forme previste dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore non poteva dunque trovare accoglimento, in assenza della rituale presentazione di una istanza di trattazione orale da parte del difensore di fiducia al tempo nominato, essendosi il giudizio svolto con le forme del rito cartolare, che non richiedeva la presenza del difensore. Pertanto, essendosi il giudizio svolto con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., relativo al legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale. Peraltro, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'impedimento a comparire dell'imputato, che riguarda non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per esercitare il diritto di difesa, può essere integrato anche dagli effetti dell'assunzione di una terapia debilitante, purché determinante un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (Sez.5, n.12056 del 20/01/2021, Rv. 281022). Nel caso in disamina, il ricorrente ha formulato una istanza di rinvio rappresentando di dover intraprendere un ciclo di chemioterapia, peraltro - si sottolinea - il giorno successivo all'udienza di trattazione originariamente fissata alla data del 24/06/2024, senza neppure rappresentare lo stato di alterazione conseguente, né evidenziare condizioni tali da impedire l'esercizio del diritto a.1 contraddittorio, anche cartolare, mediante la redazione di conclusioni scritte, di memorie difensive o di motivi aggiunti. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali