CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, dichiarando invece non doversi procedere nei suoi confronti per il concorrente reato di bancarotta preferenziale per il quale era stato analogamente condannato in primo grado perché estinto per prescrizione, con conseguente esclusione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta originariamente contestata. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, atteso che la sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta documentale "generica", rilevando non solo le gravi carenze nella tenuta della contabilità, ma altresì che la curatela ha dovuto acquisire presso gli istituti bancari la documentazione necessaria a sanarle, evidenziando in tal modo che la condotta dell'imputato ha reso più difficoltosa la ricostruzione del volume d'affari della fallita ed integrato il reato contestato, così come ritenuto sufficiente dal consolidato insegnamento di questa Corte. Per contro le censure del ricorrente si rivelano meramente assertive nel contestare che il curatore avrebbe potuto agevolmente ricostruire il volume d'affari e il patrimonio della fallita, evocando in maniera generica le sue dichiarazioni ed evitando di confrontarsi con la motivazione della sentenza. Rilevato che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, giacchè una volta esclusa l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta per la rilevata prescrizione del reato di bancarotta preferenziale ed eliminato l'aumento di pena applicato per la suddetta aggravante che ne assorbiva il trattamento sanzionatorio, alcuna altra diminuzione di pena era necessaria, posto che la pena residua va riferita esclusivamente al reato di bancarotta documentale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.