CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA, sez. misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 15/11/2021, il G.I.P. del Tribunale di Velletri aveva disposto applicarsi all'indagato la misura coercitiva degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime evasioni fiscali) deducendo plurimi vizi di motivazione quanto all'integrazione del necessario quadro indiziario, per asseritamente erronea interpretazione delle intercettazioni, nonché per carenza di attualità delle ritenute , esigenze cautelari, omessa indicazione del termine in relazione al ritenuto pericoliO di inquinamento delle prove e mancata valutazione della possibile fruizione, da T parte dell'indagato, della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti oltre che privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza, proponendo una diversa ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate. 1.1. In tal modo, la difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati. 1.2. In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, .2 .1----- per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 — 01). 1.3. Ciò premesso, il Tribunale ha valorizzato, ad integrazione del necessario quadro indiziario, il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (cfr. pagg. 4 e seguenti dell'ordinanza impugnata). 1.4. Ai fini della valutazione di attualità e concretezza del ritenuto pericolo di recidiva, il Tribunale ha incensurabilmente valorizzato l'accertata preordinazione di attività riguardanti anche i futuri periodi d'imposta, fino al 2023, e lo spessore criminale dell'indagato emerso dalle conversazioni intercettate. 1.4.1. Il Tribunale non ha valorizzato anche il pericolo di inquinamento delle prove, il che rende l'ulteriore censura del ricorrente non consentita, oltre che all'evidenza priva di rilievo. 1.4.2. Il riferimento alla possibile fruizione, da parte dell'indagato, della sospensione condizionale della pena è assolutamente generico. Non risulta, peraltro, che esso fosse stato prospettato al Tribunale, dovendo ritenersi che sia stato inammissibilmente prospettato, per la prima volta, in questa sede. 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.