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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi - che deducono vizio della motivazione e travisamento della prova, quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine, rispettivamente, al reato di detenzione di stupefacente e a quelli di detenzione illegale e ricettazione di armi - sono privi di concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi - che deducono vizio della motivazione e travisamento della prova, quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine, rispettivamente, al reato di detenzione di stupefacente e a quelli di detenzione illegale e ricettazione di armi - sono privi di concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 27513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris