Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2023/2024
ECLI:EU:C:2024:911
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0244
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 ottobre 2024 (
1
)
Cause riunite C‑244/24 [Kaduna] e C‑290/24 [Abkez] (
i
)
P
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
e
AI,
ZY,
BG
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), [OSCURATO:PERSONA]]
«Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe – Direttiva 2001/55/CE – Articolo 4 – Articolo 7, paragrafo 1 – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Articolo 2, paragrafo 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 – Articolo 1 – Estensione, da parte di uno Stato membro, dei beneficiari di protezione temporanea facoltativa – Momento in cui uno Stato membro può porre fine alla protezione temporanea facoltativa – Direttiva 2008/115/CE – Momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio – Soggiorno irregolare»
I.
Introduzione
1.
Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno lanciato dalla Federazione russa, dalla Bielorussia e dalle regioni dell’Ucraina non controllate dal governo un’invasione su larga scala di varie località dell’Ucraina. Di conseguenza, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato da cui migliaia di persone sono fuggite o stanno fuggendo (
2
).
2.
L’Unione europea ha dovuto rispondere in modo adeguato alla pressione migratoria derivante da tale invasione. Infatti, al 31 agosto 2024, circa 4,1 milioni di sfollati godevano di protezione temporanea nell’Unione (
3
), di cui 117895 nei [OSCURATO:PERSONA] (
4
).
3.
Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (
5
); dell’articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
6
); dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, nonché dell’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (
7
).
4.
[OSCURATO:PERSONA] domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che hanno beneficiato della protezione temporanea (
8
) nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, e, dall’altro, lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «segretario di Stato»), a seguito dell’adozione, da parte di quest’ultimo, di decisioni di rimpatrio nei confronti di tali cittadini.
5.
Le presenti cause porteranno la Corte a precisare il momento in cui uno Stato membro può porre fine alla protezione temporanea facoltativa che ha deciso liberamente di riconoscere a determinate categorie di sfollati. [OSCURATO:PERSONA] cause invitano inoltre la Corte a stabilire il momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio nei confronti delle persone che non beneficiano più di tale protezione.
II.
Protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
A.
Meccanismo di protezione temporanea introdotto dal legislatore dell’Unione
6.
Tale meccanismo è stato istituito dalla direttiva 2001/55, adottata dopo il conflitto nell’ex Jugoslavia, in occasione del quale l’Unione si è trovata ad affrontare, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, massicci spostamenti di persone a causa di un conflitto sul territorio europeo. Tale direttiva ha riconosciuto la necessità di poter offrire d’ora in poi una protezione immediata e temporanea negli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare quando i loro sistemi di asilo rischiano di non essere in grado di gestire correttamente l’afflusso di persone. Detta direttiva stabilisce norme minime per garantire un adeguato livello di protezione agli sfollati. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero, inter alia, facilitare l’accesso di tali persone al lavoro e a un alloggio dignitoso.
7.
Pertanto, come indicato nel suo articolo 1, la direttiva 2001/55 «ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi».
8.
L’articolo 2, lettera a), di tale direttiva definisce la «protezione temporanea» come «la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione».
9.
Detta direttiva precisa, al suo capo III, gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e di soggiorno dei titolari della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
10.
Come indica il considerando 13 della direttiva 2001/55, il meccanismo di protezione temporanea introdotto da tale direttiva riveste carattere eccezionale, il che significa che «la protezione offerta dovrebbe avere durata limitata».
11.
Infatti, la durata della protezione temporanea è precisata dall’articolo 4 di detta direttiva, che dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.
2. Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio [dell’Unione europea] può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] [europea], la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno».
12.
Le modalità di attuazione della protezione temporanea sono precisate all’articolo 5 della direttiva 2001/55, ai sensi del quale:
«1. L’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
(...)
3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l’applicazione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
b)
la data di decorrenza della protezione temporanea;
(...)»
13.
La cessazione della protezione temporanea è disciplinata dall’articolo 6 di tale direttiva (
9
), che è così formulato:
«1. La protezione temporanea cessa:
a)
al raggiungimento della durata massima; oppure
b)
in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2. La decisione del Consiglio si fonda sull’accertamento che la situazione nel paese d’origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo».
14.
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di ampliare la cerchia delle persone ammesse a fruire della protezione temporanea. Esso enuncia quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio prevista all’articolo 5, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d’origine. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]».
B.
Attivazione, ambito di applicazione e proroga del meccanismo di protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
1.
Attivazione del meccanismo di protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
15.
Con la sua decisione di esecuzione 2022/382, il Consiglio ha deciso di attivare il meccanismo di protezione temporanea previsto dalla direttiva 2001/55.
16.
Tale decisione di esecuzione si basa sulla constatazione, contenuta nel suo considerando 7, che, in seguito all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e al conflitto armato che ne è seguito, «l’Unione si troverà probabilmente ad affrontare una situazione caratterizzata da un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall’Ucraina, che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa dell’aggressione militare russa. La portata dell’afflusso sarà probabilmente tale da comportare anche l’evidente rischio che i sistemi di asilo degli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano in grado di gestire gli arrivi senza conseguenze negative per il proprio efficace funzionamento, gli interessi delle persone coinvolte e quelli delle altre persone che chiedono protezione» (
10
).
17.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1 di detta decisione di esecuzione «[è] accertata l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato».
18.
Conformemente a quanto enunciato nel considerando 16 della decisione di esecuzione 2022/382, la protezione temporanea intende consentire agli sfollati che ne beneficiano di «godere di diritti armonizzati in tutta l’Unione che offrano un livello di protezione adeguato». Inoltre, tale protezione «dovrebbe andare altresì a vantaggio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione limitano la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitano il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto riducono al minimo le formalità in considerazione della situazione d’urgenza».
2.
Ambito di applicazione del meccanismo di protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
19.
L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 indica le persone a cui si applica la protezione temporanea. Occorre distinguere due gruppi di persone.
20.
Il primo gruppo è composto da persone che hanno diritto alla protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55. In altri termini, si tratta di un gruppo di persone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a proteggere ai sensi di tale decisione di esecuzione (in prosieguo il «gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria»).
21.
Quindi, l’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione di esecuzione prevede che la protezione temporanea prevista da tale direttiva si applichi alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
–
cittadini ucraini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 2022 e i loro familiari, nonché
–
apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, nonché i loro familiari.
22.
Inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2022/382, la protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55 o una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
11
) si applica agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
23.
Oltre a tale gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria, l’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, di estendere la cerchia dei beneficiari di protezione temporanea (
12
).
24.
L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 stabilisce infatti che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare [tale decisione di esecuzione] anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine» (in prosieguo: il «gruppo di beneficiari di protezione facoltativa» o il «gruppo facoltativo»).
25.
Come indicato dal considerando 13 di detta decisione di esecuzione, tale gruppo potrebbe comprendere, in particolare, «i cittadini di paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per motivi di studio o di lavoro al momento degli eventi che hanno determinato l’afflusso massiccio di persone sfollate».
26.
La facoltà di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri di ampliare la cerchia dei beneficiari di protezione temporanea è ricordata anche nel considerando 14 della decisione di esecuzione 2022/382, che enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica [tale decisione di esecuzione], qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d’origine di cui alla [detta decisione di esecuzione]. In tale caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, è precisato, al medesimo considerando, che «[i]n tale contesto, è opportuno incoraggiare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a valutare la possibilità di ammettere alla protezione temporanea le persone fuggite dall’Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l’acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell’Unione (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina».
3.
Proroga del meccanismo di protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
27.
In seguito all’adozione della decisione di esecuzione 2022/382 e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, la protezione temporanea è stata applicata per una durata iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata poi automaticamente prorogata di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2024.
28.
In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, il Consiglio ha deciso di prorogare la protezione temporanea introdotta da tale decisione di esecuzione.
29.
Infatti, l’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409 dispone che «[l]a protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione [2022/382] è prorogata di un anno fino al 4 marzo 2025».
30.
A sostegno della decisione di esecuzione 2023/2409, il Consiglio ha rilevato, al considerando 5 della medesima, che «[a]ttualmente nell’Unione si contano circa 4,1 milioni di sfollati che beneficiano della protezione temporanea [e che] [l]a situazione in Ucraina non consente il loro ritorno in tale paese in condizioni sicure e stabili».
31.
Inoltre, come indicato nel considerando 6 di tale decisione di esecuzione, «[i]l numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea è rimasto stabile intorno ai 4,1 milioni, con un ridotto numero di persone che riferiscono di essere rientrate in Ucraina su base permanente. Inoltre, il rischio di un futuro afflusso massiccio e [di] sfollamenti di un maggior numero di persone in fuga dall’Ucraina verso l’Unione continua ad esistere a causa dell’instabilità e dell’incertezza della situazione in Ucraina a seguito di azioni ostili da parte della Russia. In molte aree continuano pesanti combattimenti, e permane il rischio di escalation. Questo, combinato con la difficile situazione umanitaria in Ucraina, potrebbe portare a un improvviso e ulteriore aumento degli arrivi nell’Unione che potrebbero raggiungere il livello di un afflusso massiccio. Al tempo stesso rimarrebbe il rischio per il funzionamento efficiente dei sistemi nazionali di asilo qualora la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e si verificasse una richiesta di protezione internazionale da parte di tutte queste persone contemporaneamente».
32.
Inoltre, come risulta dal considerando 7 di detta decisione di esecuzione, «[è] improbabile che l’elevato numero di sfollati nell’Unione che beneficiano della protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l’Ucraina. È pertanto necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell’Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 4 marzo 2024, in quanto ciò prevede la protezione immediata e l’accesso a una serie armonizzata di diritti mantenendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell’Unione. La proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate dalle persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2024 nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o dalle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell’Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2025».
33.
Ancorché ciò non sia stato menzionato nel corso delle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte in occasione dei presenti procedimenti, ritengo utile precisare che la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione 2022/382 è stata nuovamente prorogata dal Consiglio, sempre sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 (
13
).
34.
Infatti, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (
14
), dispone che «[l]a protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione [2022/382] e prorogata dalla decisione di esecuzione [2023/2409] è prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2026». Tale proroga della protezione temporanea è giustificata da motivi analoghi a quelli che hanno portato il Consiglio ad adottare la decisione di esecuzione 2023/2409 (
15
).
C.
Applicazione nei [OSCURATO:PERSONA] del meccanismo di protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
1.
Normativa dei [OSCURATO:PERSONA]
35.
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha recepito la direttiva 2001/55 nel diritto nazionale con una legge del 16 dicembre 2004 (
16
), che modifica la Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) (
17
), del 23 novembre 2000. Il sistema per il quale si è optato è quello in cui la persona sfollata deve presentare una domanda di asilo che le consenta di ottenere un diritto di soggiorno regolare nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 8, lettera f) o h), di detta legge.
36.
Le categorie di persone che possono beneficiare della protezione temporanea sono precisate all’articolo 3.1a, paragrafo 1, del Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri) (
18
), del 23 novembre 2000, che dispone quanto segue:
«1. La presentazione di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per motivi di asilo ha come effetto che l’allontanamento non avrà luogo finché rimarrà in vigore una decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva [2001/55], se lo straniero:
a)
appartiene al gruppo specifico di stranieri definito in una decisione del Consiglio (...) di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva [2001/55];
(...)
e)
appartiene al gruppo, da designare con regolamento ministeriale, di stranieri provenienti dal medesimo paese o dalla medesima regione dello straniero di cui alla lettera a), che sono stati sfollati per la stessa ragione e che non godono già di protezione in un altro paese che sia parte del trattato [FUE] o dell’Accordo sullo Spazio economico europeo».
37.
Con una lettera del 30 marzo 2022, il segretario di Stato ha informato i parlamentari dei [OSCURATO:PERSONA] della sua volontà di riconoscere il beneficio della protezione temporanea agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi titolari, al 23 febbraio 2022, di un valido permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina, e di rinunciare, per tale gruppo di persone, al criterio relativo all’impossibilità per le stesse di ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
38.
Il 18 luglio 2022, il segretario di Stato ha inviato una nuova lettera ai parlamentari dei [OSCURATO:PERSONA] al fine di informarli che, a partire dal 19 luglio 2022, non si sarebbe più avvalso della possibilità di concedere la protezione temporanea a detto gruppo di persone (
19
). Tuttavia, per le persone a cui, a tal data, era già stata concessa la protezione temporanea facoltativa (
20
), il segretario di Stato ha annunciato che tale protezione sarebbe cessata il 4 marzo 2023. Con lettera del 10 febbraio 2023, il segretario di Stato ha indicato che tale data era stata posticipata al 4 settembre 2023 (
21
).
39.
Designando le categorie di persone che compongono il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 di estendere la protezione temporanea ad ulteriori categorie di persone oltre a quelle che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, sono indicate nell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale decisione di esecuzione e che costituiscono il gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria.
40.
Tale designazione e la cessazione dell’esercizio di tale facoltà da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono state formalizzate dall’articolo 1 del Regeling van de [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid houdende wijziging van het [OSCURATO:PERSONA] 2000, in verband met het aanpassen van de doelgroep ontheemden uit Oekraïne, waaraan tijdelijke bescherming wordt verleend (regolamento del segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] recante modifica del regolamento del 2000 sugli stranieri per quanto riguarda il gruppo di riferimento degli sfollati dall’Ucraina a cui è riconosciuta la protezione temporanea) (
22
), del 17 agosto 2022, che ha inserito un articolo 3.9a nel [OSCURATO:PERSONA] 2000 (regolamento del 2000 sugli stranieri) (
23
), del 18 dicembre 2000, che elenca le categorie di stranieri indicate dall’articolo 3.1a., paragrafo 1, lettera e), del decreto del 2000 sugli stranieri. La parte B (
24
) di tale articolo 1 enuncia quanto segue:
«(...)
Articolo 3.9a
1. Sono considerati stranieri ai sensi dell’articolo 3.1a, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera e) del decreto [del 2000 sugli stranieri] gli stranieri:
(...)
c)
titolari di un permesso di soggiorno ucraino in corso di validità al 23 febbraio 2022 e che probabilmente hanno lasciato l’Ucraina dopo il 26 novembre 2021.
(...)».
41.
L’articolo 1, parte C (
25
), del regolamento di modifica così prevede:
«L’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), è modificato come segue:
c)
titolari di un permesso di soggiorno ucraino permanente in corso di validità al 23 febbraio 2022 e per i quali:
1.
sia probabile che abbiano lasciato l’Ucraina dopo il 26 novembre 2021; e
2.
non vi sia alcuna prova che abbiano fatto ritorno nel proprio paese d’origine dopo il 23 febbraio 2022».
42.
L’articolo 2 di tale regolamento di modifica dispone quanto segue:
«L’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), nella sua versione in vigore fino al 19 luglio 2022, continua ad applicarsi fino al 4 marzo 2023 agli stranieri:
a)
non titolari di un permesso di soggiorno permanente ucraino in corso di validità al 23 febbraio 2022; e
b)
iscritti nel [registro anagrafico; in prosieguo: il “BRP”] prima del 19 luglio 2022».
43.
L’articolo 2 del Regeling van de [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid in verband met de verlenging van de duur van tijdelijke bescherming aan een groep ontheemden uit Oekraïne [regolamento del segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] di proroga della durata della protezione temporanea a favore di un gruppo di sfollati dall’Ucraina] (
26
), del 1
o
marzo 2023, ha esteso, per i medesimi stranieri, il periodo di applicazione del regolamento del 2000 sugli stranieri fino al 4 settembre 2023.
44.
Di conseguenza, dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] risulta che il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa nei [OSCURATO:PERSONA] è costituito da apolidi e da cittadini di paesi terzi che, al 23 febbraio 2022, erano titolari di un valido permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina, che probabilmente hanno lasciato l’Ucraina dopo il 26 novembre 2021 (
27
) e che si sono iscritti al BRP prima del 19 luglio 2022.
45.
Per le persone facenti parte di tale gruppo, la protezione temporanea, che inizialmente doveva terminare il 4 marzo 2023, è stata prolungata fino al 4 settembre 2023.
2.
Applicazione da parte dei giudici dei [OSCURATO:PERSONA] del meccanismo di protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
46.
La problematica giuridica relativa alla cessazione della protezione temporanea per il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa è stata oggetto di valutazioni differenti da parte dei giudici dei [OSCURATO:PERSONA].
47.
Per comprendere appieno i ragionamenti adottati da tali giudici e le implicazioni giuridiche delle presenti cause, ritengo sia utile giustapporre le date di inizio e di fine della protezione temporanea che derivano, da un lato, dal diritto dell’Unione e, dall’altro, dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA].
48.
In primo luogo, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, il meccanismo di protezione temporanea è stato attivato il 4 marzo 2022, prorogato automaticamente fino al 4 marzo 2024, e poi prorogato da due decisioni del Consiglio, prima fino al 4 marzo 2025 e poi, da ultimo, fino al 4 marzo 2026.
49.
In secondo luogo, per quanto riguarda la normativa dei [OSCURATO:PERSONA], la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa ha avuto effetto retroattivo a decorrere dal 4 marzo 2022. A partire dal 19 luglio 2022, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] hanno deciso di non concedere più tale protezione a nuove persone. In applicazione di tale normativa, le persone che già beneficiavano di detta protezione potevano continuare a goderne fino al 4 settembre 2023.
50.
Tale giustapposizione delle date di inizio e di fine della protezione temporanea mi porta, a tale stadio, a formulare due osservazioni.
51.
In primo luogo, dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] discende che la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa termina in una data precedente al 4 marzo 2024, che è la data risultante dalla proroga automatica del meccanismo di protezione temporanea prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55.
52.
In secondo luogo, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] hanno deciso di non avvalersi più della facoltà di estendere la cerchia dei beneficiari di protezione temporanea a partire dal 19 luglio 2022, vale a dire da una data precedente alla decisione di esecuzione 2023/2409, con la quale il Consiglio ha deciso di prorogare la protezione temporanea riconosciuta agli sfollati dall’Ucraina fino al 4 marzo 2025. Ne consegue che, nel momento in cui il Consiglio ha deciso tale proroga, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] avevano già scelto di rinunciare all’esercizio della facoltà offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382.
53.
[OSCURATO:PERSONA] constatazioni hanno portato i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sulla questione se le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] potessero decidere liberamente che la protezione temporanea del gruppo di persone ammesse alla protezione facoltativa nei [OSCURATO:PERSONA] doveva terminare il 4 settembre 2023.
54.
Supponendo che la risposta a tale questione fosse negativa, si poneva un’ulteriore questione a cui rispondere, vale a dire: nella misura in cui, a partire dal 19 luglio 2022, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato all’esercizio della facoltà offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, la protezione temporanea del gruppo di persone ammesse alla protezione facoltativa nei [OSCURATO:PERSONA] termina il 4 marzo 2024 (fine del periodo di proroga automatica) o, piuttosto, il 4 marzo 2025 (fine del periodo di proroga opzionale)? (
28
)
55.
I giudici dei [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato posizioni diverse, che propongo di riassumere nelle seguenti considerazioni, classificandole in tre categorie di orientamenti giurisprudenziali.
a)
Primo orientamento giurisprudenziale: le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] potevano decidere liberamente che la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa dovesse cessare il 4 settembre 2023
56.
Tale primo orientamento giurisprudenziale è illustrato, in particolare, dalla sentenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 9 agosto 2023 (
29
). Il ragionamento sviluppato da tale giudice a sostegno della tesi secondo cui le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] erano libere di decidere che la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa nei [OSCURATO:PERSONA] dovesse cessare il 4 settembre 2023 può essere così riassunto.
57.
Secondo tale giudice, occorre distinguere tra, da un lato, la cessazione del meccanismo di protezione temporanea, che deve essere decisa dal Consiglio ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/55, e, dall’altro, la possibilità per uno Stato membro di non applicare più una disposizione facoltativa nei confronti del gruppo di persone non ammesse automaticamente alla protezione temporanea. Così facendo, tale Stato membro non pregiudica la protezione temporanea di cui godono le persone appartenenti al gruppo a cui deve essere concessa una protezione obbligatoria, poiché solo il Consiglio è competente a porvi fine.
58.
Poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di applicare una disposizione facoltativa, essi dovrebbero essere liberi di riconsiderare tale scelta che rientra nella loro autonomia decisionale.
59.
Inoltre, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha considerato che il segretario di Stato aveva debitamente motivato le ragioni della sua decisione di non avvalersi più della facoltà offerta dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382.
60.
In aggiunta, secondo tale giudice, i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità non sono stati violati. In particolare, detto giudice ha dichiarato che il segretario di Stato non aveva fornito garanzie concrete e inequivocabili al richiedente circa il fatto che questi avrebbe conservato la sua protezione temporanea oltre la data 4 settembre 2023. Inoltre, il segretario di Stato non era vincolato dalla durata della protezione temporanea prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55.
b)
Secondo orientamento giurisprudenziale: la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa cessa
ipso iure
al termine del periodo di proroga automatica, vale a dire il 4 marzo 2024
61.
La sentenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) che ho appena descritto per illustrare il primo orientamento giurisprudenziale è stata impugnata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), che si è pronunciato con la sua sentenza del 17 gennaio 2024.
62.
In tale sentenza, detto giudice ha dichiarato che il segretario di Stato non aveva il diritto di fissare la fine della protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa al 4 settembre 2023, ma che la protezione temporanea di tale gruppo sarebbe cessata
ipso iure
il 4 marzo 2024. Detto giudice ha presentato, in sintesi, le seguenti argomentazioni al riguardo.
63.
Per quanto riguarda la durata della protezione temporanea, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha preso come punto di partenza la constatazione che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 prevede la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di ammettere ulteriori categorie di sfollati alla protezione temporanea
prevista da tale direttiva
. Detto giudice ha dedotto, da tale formulazione, che la direttiva in parola si applica nella sua interezza ai cittadini di paesi terzi appartenenti al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa anche per quanto riguarda la durata della protezione temporanea prevista dalla medesima direttiva (
30
). Per tali persone, occorre quindi conformarsi all’articolo 4 della direttiva 2001/55, il che implica che la protezione temporanea di dette persone non può essere revocata in qualsiasi momento in base al diritto nazionale. In altri termini, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] non avevano il potere di porre fine autonomamente a tale protezione.
64.
Pertanto, secondo detto giudice, occorre fare riferimento all’impianto sistematico e alla cronologia dell’articolo 4 della direttiva 2001/55. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che il Consiglio possa deliberare, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], di prorogare la protezione temporanea di massimo un anno, qualora persistano motivi per il suo mantenimento. Per gli sfollati dall’Ucraina che non rientrano nel gruppo facoltativo, ciò significa il periodo dal 4 marzo 2024 al 4 marzo 2025.
65.
[OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha considerato i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 della direttiva 2001/55 come riferiti a situazioni differenti. Il paragrafo 1 prevede la durata iniziale della protezione temporanea e la sua proroga automatica. Tale situazione è stata oggetto della decisione di esecuzione 2022/382. Il paragrafo 2 riguarda una nuova situazione, in cui il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], valuta nuovamente se vi siano ancora ragioni per mantenere la protezione temporanea. In tal caso, questa protezione si applica ancora una volta per un periodo massimo di un anno, il che ha portato, nel caso di specie, alla decisione di esecuzione 2023/2409.
66.
Tale giudice ha dedotto da questa decisione di esecuzione che la proroga fino al 4 marzo 2025 si applica solo nella misura in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri danno ancora attuazione all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 alla data del 19 ottobre 2023, ossia alla data in cui è stata adottata la decisione di esecuzione 2023/2409. Orbene, il 19 luglio 2022, ovvero in una data precedente alla data di adozione di tale decisione di esecuzione, il segretario di Stato ha deciso di non avvalersi più della facoltà di estendere la cerchia dei beneficiari di protezione temporanea. Ne consegue, secondo detto giudice, che l’articolo 1 di detta decisione di esecuzione e la proroga fino al 4 marzo 2025 da esso prevista non si applicano al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa (
31
). Di conseguenza, per tale gruppo, la protezione temporanea è cessata
ipso iure
il 4 marzo 2024.
67.
Tale posizione del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), che illustra il secondo orientamento giurisprudenziale, è stata seguita da diversi giudici dei [OSCURATO:PERSONA], tra cui il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, tuttavia, nella sua sentenza del 27 marzo 2024 (
32
), ha svolto un ragionamento diverso (
33
).
c)
Terzo orientamento giurisprudenziale: la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa cessa
ipso iure
al termine del periodo di proroga opzionale, vale a dire il 4 marzo 2025
68.
Tale terzo orientamento giurisprudenziale è illustrato, segnatamente, dalla sentenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 19 marzo 2024 (
34
), e da quella del rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 27 marzo 2024 (
35
), menzionate dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) nella sua decisione di rinvio nella causa C‑290/24 (
36
).
69.
Il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato, in sostanza, che la proroga della protezione temporanea prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 non crea una nuova situazione che consente al segretario di Stato di procedere a una nuova valutazione per il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa. Secondo detto giudice, il fatto che la decisione di esecuzione 2023/2409 sia stata adottata dopo il 19 luglio 2022 è irrilevante. Per determinare se la durata della protezione temporanea di una persona appartenente a tale gruppo sia stata prorogata, l’unico elemento rilevante è la precedente inclusione di tale persona nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/55 e il suo diritto alla protezione temporanea ai sensi di tale direttiva al momento dell’adozione e dell’entrata in vigore della decisione di esecuzione 2023/2409. Di conseguenza, la decisione di uno Stato membro di non applicare più l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 non produce alcun effetto sulla durata della protezione temporanea precedentemente concessa.
70.
Analogamente, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato, in sostanza, che la durata della protezione temporanea per il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa non era scaduta
ipso iure
il 4 marzo 2024, ma che, anche per tale gruppo, tale durata era stata prorogata fino al 4 marzo 2025 dalla decisione di esecuzione 2023/2409. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] applicato l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, le persone appartenenti al gruppo di coloro che beneficiano di protezione facoltativa sono considerate come sfollati ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione di esecuzione. L’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409 proroga fino al 4 marzo 2025 la protezione temporanea di tutti gli sfollati ai quali si applica l’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382, senza distinguere tra i diversi gruppi a cui si fa riferimento in tale articolo, né escludere tale gruppo. Di conseguenza, tale giudice non condivide il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) basato su una distinzione tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 della direttiva 2001/55, secondo il quale detto gruppo non rientra nella decisione di esecuzione 2023/2409 per il solo motivo che il segretario di Stato ha scelto, prima del 19 ottobre 2023, di non esercitare più la facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382.
71.
Nella sua decisione di rinvio nella causa C‑244/24, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) sembra aderire a tale terzo orientamento giurisprudenziale, esprimendo i suoi dubbi quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) nella sua sentenza del 17 gennaio 2024.
72.
In primo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, in caso di competenza concorrente dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri in un determinato settore, come nel caso del settore dell’asilo e dell’immigrazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono più esercitare la loro competenza una volta che l’Unione ha esercitato la propria.
73.
Nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà conferitagli dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2002/382, concedendo una protezione temporanea facoltativa a determinate persone, queste ultime rientrerebbero appieno nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/55, ai sensi del suo articolo 7, paragrafo 1, la cui formulazione indica che si tratta della protezione temporanea «prevista [da tale] direttiva». Secondo il giudice del rinvio, la protezione temporanea derivante da tale articolo deve, in particolare, rispettare gli articoli 4 e 6 di detta direttiva, che disciplinano, tassativamente ed esaustivamente, la durata e le possibilità di porre fine alla protezione temporanea, anche per le categorie di persone a cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno concesso il beneficio della protezione temporanea ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva.
74.
Di conseguenza, se uno Stato membro ha esteso il beneficio della protezione temporanea sulla base di tale disposizione, detta protezione temporanea facoltativa può cessare solo al raggiungimento della durata massima della protezione temporanea o fino a quando il Consiglio non decida di porre fine anticipatamente a tale protezione. Nessuno Stato membro può ritornare sulla sua decisione di concedere, sulla base di detta disposizione, la protezione temporanea a persone diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, in quanto il legislatore dell’Unione ha esercitato, per tutti i beneficiari della direttiva 2001/55, la propria competenza per quanto riguarda la durata della protezione temporanea e il regime di cessazione della stessa.
75.
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la decisione di esecuzione 2023/2409 non distingua tra i diversi gruppi di beneficiari di protezione temporanea, come risulta dalla formulazione del suo articolo 1. Esso rileva inoltre che la proposta che ha portato a tale decisione di esecuzione precisa che la direttiva 2001/55 deve garantire l’applicazione delle medesime norme e di una serie armonizzata di diritti in tutta l’Unione alle persone che vi sono accolte alla data di proroga della protezione temporanea (
37
), il che sarebbe confermato anche dal considerando 7 di detta decisione di esecuzione. Sarebbe pertanto inconciliabile con tale approccio che gli sfollati accolti ai sensi di tale direttiva fruiscano di una protezione temporanea la cui durata vari all’interno dell’Unione.
76.
In terzo luogo, secondo il giudice del rinvio, la circostanza che la proroga della protezione temporanea sia decisa dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, non permette di concludere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano, in tale occasione, valutare nuovamente la cerchia dei beneficiari di tale protezione, dal momento che la situazione dei beneficiari di protezione temporanea facoltativa non è cambiata più di quanto lo sia quella delle persone alle quali tale direttiva si applica direttamente (
38
).
III.
Fatti delle controversie di cui ai procedimenti principali e questioni pregiudiziali
A.
Causa C‑244/24
77.
Il ricorrente, P, di cittadinanza nigeriana, era titolare di un diritto di soggiorno temporaneo in Ucraina valido fino al 31 gennaio 2023 al momento in cui le forze russe hanno lanciato un’invasione su larga scala in tale paese il 24 febbraio 2022. Dopo tale invasione, il ricorrente è fuggito dall’Ucraina verso i [OSCURATO:PERSONA], dove si è registrato al BRP il 1
o
giugno 2022. Egli è stato quindi posto sotto la protezione di cui alla direttiva 2001/55, senza che il segretario di Stato abbia valutato se egli potesse ritornare in condizioni sicure e stabili in Nigeria, e ha presentato domanda di asilo il 9 agosto 2022.
78.
Il 24 agosto 2023, il segretario di Stato ha deciso, da un lato, di abbandonare l’esame della domanda di asilo del ricorrente e, dall’altro, di porre fine alla protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55 con effetto dal 4 settembre 2023.
79.
Il segretario di Stato ha revocato quest’ultima decisione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2024, da cui discende, lo ricordo, che il segretario di Stato non poteva porre termine alla protezione temporanea del gruppo di persone a cui appartiene il richiedente a decorrere dal 4 settembre 2023, in quanto tale protezione cessava di diritto il 4 marzo 2024. Il ricorrente ne è stato informato con lettera del 24 gennaio 2024.
80.
Il 7 febbraio 2024 il segretario di Stato ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti del ricorrente, in cui ha indicato che la protezione temporanea di cui fruiva sarebbe terminata il 4 marzo 2024. Tale decisione è oggetto del ricorso presentato dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]).
81.
Oltre agli interrogativi relativi alla data in cui termina la protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa, che ho precedentemente esposto nell’ambito del terzo orientamento giurisprudenziale (
39
), il giudice del rinvio si chiede se una decisione di rimpatrio possa essere adottata da uno Stato membro a una data in cui il cittadino di un paese terzo si trova ancora in una situazione di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato (
40
).
82.
A tal proposito, il giudice del rinvio rileva che dall’articolo 2, paragrafo 1, nonché dall’articolo 6, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115 sembra derivare che, fintantoché un cittadino di un paese terzo non si trovi in una situazione di soggiorno irregolare, non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio nei suoi confronti (
41
). Sulla base di tali elementi si potrebbe concludere che il segretario di Stato non fosse competente ad adottare una decisione di rimpatrio a partire dal 7 febbraio 2024 in quanto, a tale data, il ricorrente si trovava ancora in una situazione di soggiorno regolare. Di conseguenza, tale decisione potrebbe essere prematura.
83.
Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che vi fossero validi motivi per consentire al segretario di Stato di agire in tal modo. Infatti, nella sua sentenza del 17 gennaio 2024, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha considerato che spettava al segretario di Stato stabilire in quale forma comunicare ai beneficiari di protezione temporanea facoltativa che questa sarebbe cessata di diritto a decorrere dal 4 marzo 2024. Al fine di garantire la loro tutela giurisdizionale, tali persone hanno ricevuto una lettera che le informava delle fasi successive della procedura ed è stato infine deciso di adottare le decisioni di rimpatrio nei loro confronti in due serie, il 7 e il 23 febbraio 2024, per consentire loro di essere informati il prima possibile delle conseguenze della cessazione del loro soggiorno regolare e per dare loro più tempo per esperire eventuali ricorsi. Secondo il giudice del rinvio, tale modo di procedere può rivelarsi appropriato in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a procedere il prima possibile all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo (
42
).
84.
Inoltre, tale giudice sottolinea che, nel caso di specie, dalla decisione stessa di rimpatrio si evince che essa non ha effetto prima della data di cessazione del soggiorno regolare, poiché tale decisione indica chiaramente che la situazione di soggiorno regolare del ricorrente cessa il 5 marzo 2024 e che il periodo per il suo rimpatrio inizia a decorrere solo a partire da tale data. Ciò premesso, detto giudice rileva che il termine per presentare un ricorso contro detta decisione inizia a decorrere dalla data della sua adozione.
85.
In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 6 della direttiva [2008/115] debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ad una data in cui uno straniero gode ancora di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro.
2)
Se per rispondere alla questione che precede faccia differenza se nella decisione di rimpatrio sia indicata una data in cui ha fine il soggiorno regolare, detta data sia situata nel prossimo futuro e inoltre gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio abbiano inizio soltanto in quel momento successivo.
3)
Se l’articolo 1 della decisione di [esecuzione 2023/2409] possa essere interpretato nel senso che [la] proroga riguarda anche un gruppo di cittadini di paesi terzi che sono stati già ricompresi da uno Stato membro nell’ambito di applicazione della direttiva [2001/55], attraverso la disposizione facoltativa dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione [2022/382], anche se lo Stato membro in un momento successivo ha scelto di non offrire più protezione temporanea a quel gruppo di cittadini di paesi terzi».
B.
Causa C‑290/24
86.
I tre ricorrenti, AI, ZY e BG, rispettivamente con la cittadinanza algerina, turca e pakistana, erano titolari di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina nel momento in cui le forze russe hanno lanciato un’invasione su larga scala di tale paese il 24 febbraio 2022. Dopo aver lasciato l’Ucraina, i ricorrenti si sono registrati al BRP e hanno presentato domanda di asilo in una data in cui le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] offrivano protezione temporanea ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina senza valutare se essi potessero ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. Il segretario di Stato ha quindi concesso a tali cittadini protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55.
87.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2024, da cui deriva che il soggiorno legale cessava di diritto il 4 marzo 2024, il 7 febbraio 2024 il segretario di Stato ha adottato decisioni di rimpatrio nei confronti dei ricorrenti, in cui indicava che la protezione temporanea di cui godevano sarebbe terminata il 4 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] decisioni sono state oggetto di ricorso.
88.
Con le sentenze del 19 marzo 2024 e del 27 marzo 2024, i ricorsi presentati da AI e BG contro le decisioni di rimpatrio che li riguardavano sono stati accolti e tali decisioni sono state annullate.
89.
Con sentenza del 27 marzo 2024, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di rimpatrio che lo riguardava è stato respinto in quanto infondato.
90.
Il segretario di Stato e ZY hanno impugnato tali sentenze dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato).
91.
[OSCURATO:PERSONA] impugnazioni vertono, in sostanza, sulla medesima questione di diritto, vale a dire il momento in cui cessa la protezione temporanea per le ulteriori categorie di sfollati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 che hanno ottenuto protezione temporanea facoltativa ai sensi di tale direttiva.
92.
Il giudice del rinvio spiega che, anche dopo la pronuncia della sua sentenza del 17 gennaio 2024, che mirava a garantire l’unità del diritto a livello nazionale, i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] rimangono divisi su come si debba interpretare l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/55, nel caso in cui uno Stato membro si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva di concedere la protezione temporanea ad ulteriori categorie di sfollati e abbia posto fine a tale protezione temporanea.
93.
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 4 della direttiva [2001/55] debba essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro si è avvalso della possibilità offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva di ammettere alla protezione temporanea in forza [di tale] direttiva anche ulteriori categorie di sfollati (in prosieguo: il “gruppo facoltativo”), la protezione temporanea di tale gruppo facoltativo continua non soltanto in caso di proroga automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, [della direttiva 2001/55] per il periodo indicato nella disposizione in parola, ma anche in caso di una decisione di proroga del termine, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, [di tale direttiva] per il periodo indicato in tale disposizione.
2)
Se, sulla risposta alla questione se la protezione temporanea del gruppo facoltativo continui in caso di una decisione di proroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, [della direttiva 2001/55] incida il fatto che uno Stato membro abbia deciso di porre fine alla protezione temporanea del gruppo facoltativo prima del momento in cui il Consiglio abbia deciso di prorogare la protezione temporanea di un anno, ai sensi [di tale] articolo 4, paragrafo 2».
94.
Con decisione del presidente della Corte del 7 maggio 2024, le cause C‑244/24 e C‑290/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
95.
I giudici del rinvio hanno chiesto di sottoporre le presenti cause al procedimento pregiudiziale accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Il 7 maggio 2024, il presidente della Corte ha accolto tali domande.
96.
I ricorrenti nelle cause di cui ai procedimenti principali, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 3 settembre 2024, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte.
IV.
Analisi
97.
Esaminerò, in primo luogo, la terza questione posta nella causa C‑244/24 e le due questioni poste nella causa C‑290/24, che sollevano la problematica relativa al momento in cui uno Stato membro può porre termine alla protezione temporanea facoltativa. In secondo luogo, esaminerò le prime due questioni poste nella causa C‑244/24, che vertono sul momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di persone che non godono più della protezione temporanea facoltativa.
A.
Sul momento in cui uno Stato membro può porre fine alla protezione temporanea facoltativa
98.
Le presenti cause forniscono certamente un buon esempio della varietà di interpretazioni che possono essere adottate dai giudici nazionali riguardo alle stesse disposizioni del diritto dell’Unione. A tal proposito, le decisioni di rinvio del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) e del rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) mettono al corrente la Corte in modo trasparente ed esaustivo dei diversi ragionamenti giuridici adottati dai giudici dei [OSCURATO:PERSONA]. Essendo state quindi gettate le basi del dibattito giuridico, spetta ora alla Corte garantire un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.
99.
Tanto le osservazioni scritte quanto l’udienza tenutasi dinanzi alla Corte hanno rivelato posizioni che corrispondono, in sostanza, ai tre orientamenti giurisprudenziali che ho esposto in precedenza.
100.
[OSCURATO:PERSONA] ha espresso una posizione che corrisponde essenzialmente al primo orientamento giurisprudenziale, ossia che le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] erano libere di decidere che la protezione temporanea del gruppo di persone ammesse alla protezione facoltativa nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe terminata il 4 settembre 2023.
101.
Quanto al governo dei [OSCURATO:PERSONA], esso pare aderire, nelle sue osservazioni scritte, al secondo orientamento giurisprudenziale laddove sostiene che la data di cessazione della protezione temporanea è il 4 marzo 2024. Tuttavia, in udienza tale governo è sembrato allinearsi con la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire che la protezione temporanea facoltativa poteva cessare in qualsiasi momento.
102.
I ricorrenti nelle cause di cui ai procedimenti principali, da parte loro, hanno difeso la posizione illustrata dal terzo orientamento giurisprudenziale, a cui sembra aderire il giudice del rinvio nella causa C‑244/24, vale a dire quella secondo cui la protezione temporanea del gruppo di persone ammesse alla protezione facoltativa nei [OSCURATO:PERSONA] termina di diritto alla fine del periodo di proroga opzionale, vale a dire il 4 marzo 2025 (
43
).
103.
Pur non condividendo completamente il ragionamento sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA], aderisco tuttavia alla posizione da essa sostenuta per le ragioni che esporrò nelle seguenti considerazioni.
104.
In via preliminare, osservo che, nella sua stesura originaria, la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’estensione del beneficio della protezione temporanea ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno ucraino, anche temporaneo, in corso di validità al 23 febbraio 2022 e che avrebbero probabilmente lasciato l’Ucraina dopo il 26 novembre 2021. Ciò significa che, in base a tale normativa, il beneficio della protezione temporanea facoltativa non era soggetto alla condizione che tali cittadini di paesi terzi fossero fuggiti dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, che costituisce la data di inizio dell’invasione militare da parte delle forze armate russe.
105.
Tuttavia, non credo che da tale constatazione si possa dedurre che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato in modo errato la facoltà offerta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 di ampliare la cerchia dei beneficiari di protezione temporanea.
106.
Invero, dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva si evince che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono concedere il beneficio della protezione temporanea facoltativa solo ad ulteriori categorie di persone che sono state «sfollat[e] per le
stesse ragioni
e dal medesimo paese o regione d’origine» (
44
) delle persone indicate dalla decisione di esecuzione del Consiglio come beneficiarie di protezione obbligatoria.
107.
Nel caso di specie, la ragione dell’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, quale identificata dal Consiglio nella sua decisione di esecuzione 2022/382, è l’invasione di tale paese da parte delle forze armate russe, iniziata il 24 febbraio 2022 e che dà luogo, da allora, a un conflitto armato (
45
).
108.
Tuttavia, per poter beneficiare della protezione temporanea facoltativa, mi sembra sufficiente che la partenza dall’Ucraina dei cittadini di paesi terzi e l’impossibilità per loro di ritornarvi in condizioni sicure e stabili siano collegate a tale conflitto armato, senza che tale partenza debba necessariamente coincidere o essere successiva alla data dell’invasione di tale Stato da parte delle forze armate russe. Pertanto, al momento della concessione di tale protezione, i cittadini di paesi terzi interessati devono avere lo status di «sfollati» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/55 (
46
) e tale status deve essere causato dal conflitto armato in Ucraina.
109.
Tale posizione mi sembra coerente con il desiderio espresso dal legislatore dell’Unione di adottare un approccio flessibile alle condizioni per la concessione della protezione temporanea facoltativa. A tal proposito, rilevo che, a differenza dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/382, l’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione non richiede che gli sfollati abbiano lasciato l’Ucraina il 24 febbraio 2022 o dopo tale data (
47
). Inoltre, il considerando 14 della decisione di esecuzione 2022/382 deve, a mio avviso, guidare la Corte nella sua interpretazione. Infatti, in tale considerando, detto legislatore invita espressamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad «ammettere alla protezione temporanea le persone fuggite dall’Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l’acuirsi delle tensioni o che si trovavano nel territorio dell’Unione (per esempio in vacanza o per motivi di lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina».
110.
In ogni caso, anche se la Corte dovesse ritenere che le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] abbiano dato un’applicazione eccessivamente estensiva all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 nonché all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 quando hanno deciso di concedere la protezione temporanea facoltativa ai cittadini di paesi terzi che avevano probabilmente lasciato l’Ucraina dopo il 26 novembre 2021, rilevo che dalle decisioni di rinvio risulta che i quattro ricorrenti nelle cause di cui ai procedimenti principali hanno verosimilmente lasciato l’Ucraina dopo il 24 febbraio 2022, a seguito dell’invasione russa, di modo che, per quanto li riguarda, la decisione individuale delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di accordare a tali cittadini di paesi terzi una tale protezione si fondava, senza alcun dubbio, sulle
stesse ragioni
per le quali le persone che rientrano nell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382 fruiscono della protezione temporanea.
111.
Dopo tali precisazioni preliminari, osservo che è pacifico che uno Stato membro possa porre fine, in qualsiasi momento lo desideri e per il futuro, alla sua decisione di estendere il beneficio della protezione temporanea ad ulteriori persone oltre a quelle che beneficiano di una protezione obbligatoria ai sensi del diritto dell’Unione, cosicché, a decorrere da tale data, nuove persone non potrebbero più essere incluse nel gruppo di beneficiari di protezione facoltativa. Per contro, è questione più delicata stabilire se le persone che fanno già parte di tale gruppo possano essere private della protezione temporanea in qualsiasi momento, secondo la volontà dello Stato membro che ha inizialmente concesso loro tale protezione. Tale è la questione che deve essere risolta prima di chiedersi, eventualmente, se, in base al diritto dell’Unione, tale protezione scadesse il 4 marzo 2024 o se scadrà il 4 marzo 2025 (
48
).
112.
Come ho indicato in precedenza, il meccanismo di protezione temporanea risultante dalla direttiva 2001/55 è di natura eccezionale, il che implica che la protezione offerta agli sfollati ha una durata limitata. Tale durata è regolata dall’articolo 4 di tale direttiva che prevede, da un lato, la durata massima della proroga automatica del meccanismo (articolo 4, paragrafo 1) e, dall’altro, la durata massima della proroga opzionale, che richiede l’adozione di una decisione da parte del Consiglio (articolo 4, paragrafo 2).
113.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, questa decisione determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l’applicazione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della protezione temporanea a norma di tale direttiva. Le categorie specifiche di persone a cui si applica la protezione temporanea sono designate da detta decisione, così come la data di entrata in vigore di tale protezione.
114.
Inoltre, dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 risulta che la protezione temporanea cessa al raggiungimento della durata massima di attuazione del meccanismo o in qualsiasi momento, allorché il Consiglio adotta una decisione in tal senso.
115.
Dalla combinazione di tali disposizioni deriva che, una volta attivato il meccanismo di protezione temporanea da parte del Consiglio, tale protezione è tassativamente concessa dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria, come è descritto nella decisione del Consiglio.
116.
Le date di inizio e di fine per l’attuazione di tale meccanismo sono determinate esclusivamente a livello dell’Unione, in applicazione del regime previsto dalla direttiva 2001/55. La durata della protezione del gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria coincide con tali date, sicché uno Stato membro non può porvi fine prematuramente.
117.
Lo stesso non vale, a mio avviso, per il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa che può essere designato da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382.
118.
Ritengo, infatti, che, per le persone che rientrano in tale gruppo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengano il controllo sulla durata della protezione temporanea che desiderano offrire loro, a condizione che tale durata sia ricompresa nell’arco temporale di attuazione del meccanismo di protezione temporanea definito a livello dell’Unione. In altri termini, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidono di avvalersi della facoltà di ammettere alla protezione temporanea persone diverse da quelle appartenenti al gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria, non possono farlo né prima della data di attuazione di tale meccanismo né dopo la data della sua cessazione, che sono determinate a livello dell’Unione.
119.
Pertanto, per il gruppo di beneficiari di protezione facoltativa, la protezione temporanea inizia solo quando uno Stato membro decide di estendere la cerchia dei beneficiari di tale protezione. Queste persone godono quindi potenzialmente della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55 fino a quando la durata massima del meccanismo non è stata raggiunta o non vi ha posto termine una decisione del Consiglio.
120.
Tuttavia, così come gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità di scegliere le categorie di sfollati a cui desiderano offrire la protezione temporanea facoltativa prevista dalla direttiva 2001/55, a patto che essi rispettino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, ritengo che tali [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano la possibilità di scegliere la durata per cui intendono attuare tale protezione. Inoltre, poiché la protezione temporanea concessa ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2002/382 non discende da un obbligo previsto dal diritto dell’Unione, ma da una decisione di uno Stato membro che esprime il desiderio di ampliare la cerchia dei beneficiari di tale protezione, ritengo che tale Stato membro debba poter revocare detta protezione in autonomia.
121.
Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, a mio avviso, decidere liberamente di porre fine alla protezione temporanea da loro offerta al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa prima della data di scadenza del meccanismo stabilito a livello dell’Unione. In altri termini, a differenza di quanto avviene per il gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad allineare la durata della protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa né con quella risultante dalla proroga automatica prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, né con quella derivante, eventualmente, dalla proroga opzionale prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia, come avrò l’occasione di precisare nelle considerazioni che seguono, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che la loro decisione non sia contraria agli obiettivi del diritto dell’Unione e rispetti i principi generali di tale diritto.
122.
In breve, per quanto riguarda la durata della protezione temporanea, ritengo che si debba distinguere tra il regime applicabile al gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria e quello applicabile al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa. Tale distinzione è la logica conseguenza del margine di manovra che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 lasciano agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] disposizioni consentono infatti a questi ultimi di valutare, sulla base delle proprie considerazioni, se desiderano esercitare la facoltà offerta da dette disposizioni e, se del caso, per quali categorie di persone, in quale momento e per che durata.
123.
Per contro, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], non credo che una siffatta distinzione possa essere spiegata con il fatto che il secondo gruppo debba essere considerato al di fuori dell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2022/382. Infatti, rilevo che l’articolo 2 di tale decisione di esecuzione è intitolato «Persone a cui si applica la protezione temporanea». L’articolo 2, paragrafo 3, di detta decisione di esecuzione prevede, invero, un’applicazione facoltativa della protezione temporanea a persone diverse da quelle contemplate dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della medesima decisione di esecuzione. Tuttavia, ciò non significa che le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 siano escluse dall’ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione. Al contrario, dal momento in cui uno Stato membro sceglie di attuare tale disposizione, le persone che esso designa come beneficiari di protezione temporanea rientrano nell’ambito di applicazione di detta decisione di esecuzione e, più in generale, del meccanismo di protezione temporanea introdotto dal legislatore dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] persone beneficiano quindi della protezione quale prevista dalla direttiva 2001/55, vale a dire dei diritti sostanziali elencati da tale direttiva, che detto Stato membro è tenuto a riconoscere loro per la durata che ritiene appropriata.
124.
Pertanto, la constatazione che il gruppo di persone che beneficia, per volontà di uno Stato membro, di protezione facoltativa rientra nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2022/382 non impedisce che tale gruppo possa essere sottoposto a un regime diverso per quanto riguarda la durata della protezione temporanea di cui fruisce, in virtù del margine di manovra che il legislatore dell’Unione ha deciso di riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] membri. In forza di tale margine di manovra, questi ultimi hanno la possibilità di riesaminare l’opportunità di continuare a concedere la protezione temporanea alle persone che compongono detto gruppo, in base ad elementi quali la possibilità per tali persone di ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o regione di origine, l’esistenza di possibili abusi, un afflusso significativo di cittadini di paesi terzi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri derivante da movimenti secondari, o le limitate capacità di accoglienza di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] possono inoltre essere indotti a constatare che la continuazione della protezione temporanea per il gruppo facoltativo non è più necessaria per preservare il corretto funzionamento del loro sistema di esame delle domande di protezione internazionale. Aggiungo che un tale riesame, che può portare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a porre fine alla protezione precedentemente offerta a persone che, in linea di principio, non ne hanno diritto, è coerente con la natura eccezionale, e quindi limitata nel tempo, della protezione temporanea.
125.
Occorre inoltre precisare che, esercitando la facoltà loro offerta per una durata determinata, che non corrisponde necessariamente a quella applicata, ai sensi del solo diritto dell’Unione, al gruppo di beneficiari di protezione obbligatoria, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non pregiudicano gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/55 e dalla decisione di esecuzione 2022/382, che comprendono la protezione del corretto funzionamento dei sistemi di asilo degli [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di afflusso massiccio di sfollati. Al contrario, tali [OSCURATO:PERSONA] membri promuovono già, per un certo periodo di tempo, la realizzazione di tali obiettivi (
49
).
126.
Da tale punto di vista, un approccio come quello adottato dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] mi sembra preferibile a una totale assenza di protezione per categorie di persone che possono beneficiare solo di una protezione facoltativa. Inoltre, non va dimenticato che la logica stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 è quella di consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia di non concedere a nessuna di tali categorie di persone la protezione temporanea prevista da tale direttiva, sia di concedere tale protezione solo ad alcune di dette categorie (
50
).
127.
Tale logica dovrebbe, a mio avviso, applicarsi parimenti alla durata di detta protezione. A tal proposito, occorre sottolineare, come ha fatto il governo dei [OSCURATO:PERSONA], che la soluzione che obbligherebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno volontariamente esercitato la facoltà di cui dispongono di concedere la protezione temporanea a talune ulteriori categorie di persone a rispettare la durata massima del meccanismo di protezione temporanea previsto a livello dell’Unione – sia che si tratti di quella derivante dalla proroga automatica (4 marzo 2024) sia di quella derivante dalla proroga opzionale (4 marzo 2025) (
51
) di tale meccanismo – e che quindi vieterebbe a tali [OSCURATO:PERSONA] membri di porre fine anticipatamente alla protezione temporanea facoltativa, potrebbe vanificare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/55 e dalla decisione di esecuzione 2022/382, incoraggiando gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rinunciare alla facoltà loro offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione (
52
).
128.
Ritengo che occorra respingere gli argomenti dedotti contro tale tesi dai partecipanti al procedimento e dai giudici dei [OSCURATO:PERSONA] chiamati a prendere posizione sulla problematica, sia che tali argomenti vadano nel senso che la protezione temporanea del gruppo facoltativo cessa
ipso iure
, in forza del solo diritto dell’Unione, il 4 marzo 2024, sia il 4 marzo 2025.
129.
In primo luogo, è necessario esaminare l’argomento secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 prevede la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di offrire la protezione temporanea
prevista da tale direttiva
ad ulteriori categorie di sfollati, con la conseguenza che da tale formulazione si dovrebbe dedurre che detta direttiva si applica nella sua interezza ai cittadini di paesi terzi appartenenti al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa, ivi incluso per quanto riguarda la durata della protezione temporanea prevista dalla medesima direttiva. A mio avviso, dalla precisazione in tal senso da parte del legislatore dell’Unione deriva che, qualora uno Stato membro decida di avvalersi di tale facoltà, esso è tenuto a rispettare gli obblighi impostigli dalla direttiva 2001/55, che consistono essenzialmente nel garantire a tali cittadini di paesi terzi i diritti sostanziali elencati nel capo III di tale direttiva.
130.
Inoltre, detti cittadini di paesi terzi continueranno a beneficiare di tale protezione temporanea facoltativa per tutto il tempo in cui il meccanismo è in vigore ai sensi del diritto dell’Unione, salvo che lo Stato membro che ha concesso detta protezione decida nel frattempo di porvi fine. Ritengo, infatti, che il margine di discrezionalità che l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 lasciano agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia incompatibile con l’argomento secondo il quale la cessazione della protezione temporanea per i cittadini di paesi terzi appartenenti al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa sarebbe disciplinata esclusivamente dall’articolo 6 della medesima direttiva. A mio avviso, quest’ultimo articolo deve essere inteso piuttosto nel senso che, così come l’attivazione del meccanismo di protezione temporanea è di esclusiva competenza dell’Unione, la sua cessazione è disciplinata esclusivamente dal diritto dell’Unione. Nel periodo durante il quale tale meccanismo è in vigore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di decidere, per qualsiasi periodo desiderino, di avvalersi della possibilità di estendere il beneficio di detto meccanismo a categorie di persone diverse da quelle che ne beneficiano di diritto ai sensi del diritto dell’Unione.
131.
In secondo luogo, per quanto riguarda la constatazione che l’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409 prevede che la protezione temporanea concessa alle persone
di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382
sia prorogata di un anno fino al 4 marzo 2025, non credo che se ne debba dedurre che tale proroga si applichi obbligatoriamente al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa, in applicazione della facoltà offerta dal paragrafo 3 di tale articolo, senza che lo Stato membro che si sia avvalso di tale facoltà possa porre fine a tale protezione anticipatamente. Infatti, come per la proroga automatica prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, occorre considerare che la proroga opzionale prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva riguarda il meccanismo di protezione temporanea in quanto tale. Pertanto, tale meccanismo è prorogato per tutti i beneficiari attuali e futuri di protezione temporanea, senza pregiudicare la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconsiderare la loro scelta di concedere tale protezione ad ulteriori categorie di persone oltre a quelle indicate nell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, essendo tale possibilità insita nella natura facoltativa dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva e dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione.
132.
In terzo luogo, le disparità tra le normative nazionali, con i possibili conseguenti movimenti secondari che possono derivare dal fatto che ogni Stato membro è libero di stabilire la durata per la quale decide di offrire la protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55 a categorie di persone diverse da quelle indicate dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, sono la naturale conseguenza della scelta operata dal legislatore dell’Unione di prevedere una disposizione facoltativa, la cui attuazione lascia un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri (
53
). L’esistenza stessa di una tale facoltà offerta da parte di detto legislatore agli [OSCURATO:PERSONA] membri permette anche di escludere l’argomento secondo cui, in un’area di competenza concorrente dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi avrebbero perso la loro competenza ad agire una volta che l’Unione abbia esercitato la propria competenza.
133.
In quarto luogo, ammetto di non condividere il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) basato su una distinzione tra i paragrafi 1 e 2, dell’articolo 4, della direttiva 2001/55, secondo il quale al gruppo di beneficiari di protezione facoltativa non si applicherebbe la decisione di esecuzione 2023/2409 per il solo motivo che il segretario di Stato ha scelto, prima del 19 ottobre 2023 (data di adozione di tale decisione di esecuzione), di non esercitare più la facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382.
134.
Da un lato, ritengo che occorra fare una chiara distinzione tra la decisione di uno Stato membro di non concedere più in futuro la protezione temporanea facoltativa a nuove persone e la decisione di tale Stato membro di porre fine, a una certa data, alla protezione temporanea facoltativa di cui le persone hanno goduto fino ad allora. Non mi sembra che la prima di tali decisioni abbia necessariamente un impatto sulla data di fine della protezione temporanea facoltativa delle persone che già ne beneficiano. In altri termini, in una situazione in cui, a differenza di quanto avviene nelle presenti cause, uno Stato membro non abbia deciso di porre fine anticipatamente alla protezione temporanea facoltativa che aveva scelto di offrire a determinate categorie di persone, tale protezione non terminerebbe
ipso iure
il 4 marzo 2024 per il solo motivo che tale Stato aveva deciso, prima della data di adozione della decisione di esecuzione 2023/2409, di non concedere più per l’avvenire la protezione temporanea facoltativa a nuove persone.
135.
Dall’altro lato, la distinzione tracciata dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) tra il periodo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e quello stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva mi sembra artificiosa, nella misura in cui tale giudice considera decisiva la constatazione che, a differenza della proroga automatica risultante dalla prima di tali disposizioni, la proroga opzionale prevista dalla seconda di dette disposizioni richiede una nuova valutazione che sfocia in una decisione del Consiglio. Infatti, rilevo che, a causa della sua natura eccezionale e quindi della sua durata limitata, la necessità di mantenere in vigore il meccanismo di protezione temporanea è soggetta a un riesame permanente, di cui la decisione adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva è solo una delle espressioni, mentre l’altra è la decisione del Consiglio di porre fine al meccanismo di protezione temporanea in qualsiasi momento, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva. Pertanto, il monitoraggio e il riesame costanti della situazione da parte dalla [OSCURATO:PERSONA] (
54
) hanno luogo anche durante i primi due anni di attuazione di tale meccanismo, cosicché la decisione adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 è solo un riconoscimento esplicito della necessità di mantenere il meccanismo di protezione temporanea, che è già stato oggetto di una continua rivalutazione.
136.
Alla luce di tutti questi elementi, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione nella causa C‑244/24 e alle due questioni nella causa C‑290/24 che l’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 nonché l’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro decida di porre fine, in qualsiasi momento e prima che sia stata raggiunta la durata massima del meccanismo di protezione temporanea stabilita a livello dell’Unione, alla protezione temporanea che ha liberamente deciso di concedere a categorie di sfollati dall’Ucraina diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione.
137.
Occorre tuttavia precisare che, quando uno Stato membro decide di concedere la protezione temporanea facoltativa o di porvi fine anticipatamente, esso sta attuando il diritto dell’Unione, cosicché il suo margine di discrezionalità è disciplinato da tale diritto.
138.
Così, il margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri non deve essere esercitato in modo tale da pregiudicare gli obiettivi della direttiva 2001/55 e il suo effetto utile (
55
). A tal proposito, ritengo importante evidenziare il capo IV di tale direttiva, che mira a garantire ai beneficiari di protezione temporanea l’accesso alla procedura di asilo. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero quindi garantire che ai cittadini di paesi terzi, la cui protezione temporanea facoltativa viene revocata prima del raggiungimento della durata massima stabilita a livello dell’Unione, non venga impedito di esercitare in modo effettivo il loro diritto di presentare domanda di protezione internazionale. Ciò implica anche, come ha riconosciuto il governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza, che le domande di protezione internazionale che non sono state ritirate debbano essere esaminate.
139.
Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono esercitare la facoltà di cui dispongono nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figurano il principio di certezza del diritto e quello di tutela del legittimo affidamento (
56
).
140.
Occorre ricordare che il principio di certezza del diritto richiede che gli effetti delle norme giuridiche siano chiari, precisi e prevedibili, in particolare quando possono avere conseguenze negative per gli individui e le imprese, in modo che coloro che sono soggetti alla legge possano conoscere i loro diritti e obblighi senza ambiguità e agire di conseguenza (
57
).
141.
A tal proposito, rilevo che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha formalizzato in un regolamento del 17 agosto 2022, da un lato, la designazione delle categorie di persone che costituivano il gruppo di coloro che beneficiavano della protezione facoltativa e, dall’altro, la data di fine di tale protezione, vale a dire, inizialmente, il 4 marzo 2023 (
58
). In un secondo tempo, tale data è stata rinviata, con un regolamento del 1
o
marzo 2023, al 4 settembre 2023 (
59
). Mi sembra che si tratti di norme chiare, precise e prevedibili nei loro effetti.
142.
L’incertezza che è potuta sorgere relativamente alla data esatta di fine della protezione temporanea del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa deriva dalle divergenze di posizioni tra i giudici dei [OSCURATO:PERSONA]. I presenti rinvii pregiudiziali mirano proprio a porre fine a tale incertezza.
143.
Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che il diritto di avvalersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (
60
). Nel caso di specie, non riesco a individuare né nelle lettere del segretario di Stato né nella normativa dei [OSCURATO:PERSONA] alcuna assicurazione precisa che avrebbe potuto creare, nella mente del gruppo di beneficiari di protezione facoltativa, un affidamento sufficiente nel fatto che la durata di tale protezione sarebbe stata identica alla durata massima stabilita a livello di Unione (
61
).
144.
Aggiungo che la decisione delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di rinviare al 4 marzo 2024 la data di cessazione della protezione di cui beneficiavano i ricorrenti non mi sembra censurabile alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, poiché, con tale rinvio, dette autorità intendevano uniformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2024, il che mi sembra conforme ai requisiti dello Stato di diritto. Invero, gli imperativi di chiarezza, precisione e prevedibilità delle norme giuridiche avrebbero potuto condurre dette autorità ad adottare un altro regolamento per formalizzare la data del 4 marzo 2024. Ciò premesso, nella misura in cui, alla luce delle norme derivanti dalla direttiva 2001/55, dalla decisione di esecuzione 2022/382 e dalla decisione di esecuzione 2023/2409, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA], a mio avviso, potevano legittimamente prevedere la data del 4 settembre 2023, non credo che possano essere criticate per aver adottato una misura favorevole alle persone interessate quando hanno deciso di rinviare tale data al 4 marzo 2024.
145.
In ultima analisi, spetta ai giudici del rinvio verificare se il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato la facoltà di cui dispone ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
B.
Sul momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di persone che non beneficiano più della protezione temporanea facoltativa
146.
Con le sue prime due questioni, che esaminerò congiuntamente, il giudice del rinvio nella causa C‑244/24 chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente nel territorio di uno Stato membro, in virtù della facoltà esercitata da tale Stato membro di concedergli il beneficio della protezione temporanea, sia oggetto di una decisione di rimpatrio prima della data di cessazione di tale protezione, anche quando gli effetti di tale decisione sono sospesi fino a tale data e tale data è prossima.
147.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, questa si applica ai cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno
nel territorio di uno Stato membro è
irregolare
.
148.
Inoltre, dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.
149.
Orbene, in linea con quanto previsto da tali disposizioni, mi sembra che dalla giurisprudenza della Corte risulti chiaramente che uno Stato membro possa adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo solo se il suo soggiorno sul suo territorio è irregolare (
62
).
150.
Invero, l’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115 prevede, in particolare, che essa non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio. Tuttavia, tale disposizione non si spinge fino a consentire l’adozione di una decisione di rimpatrio prima della fine del soggiorno regolare dell’interessato, anche qualora essa avesse effetto solo a decorrere dalla data di cessazione di tale soggiorno regolare.
151.
A mio avviso, né il contesto specifico delle presenti cause, né le disposizioni che la direttiva 2001/55 prevede, al suo capo V (
63
), sul rimpatrio delle persone successivamente alla protezione temporanea, militano a favore di un allentamento della regola secondo cui una decisione di rimpatrio non può essere adottata fintanto che il soggiorno rimane regolare. Aggiungo che l’adozione anticipata di una tale decisione, con i suoi effetti rinviati al momento in cui il soggiorno diventa irregolare, non consente di prendere in considerazione un’eventuale evoluzione della situazione individuale della persona interessata da tale decisione che potrebbe essere intervenuta nel frattempo (
64
). Inoltre, tale prassi può avere un impatto negativo sui cittadini di paesi terzi interessati poiché l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
65
), impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di inserire immediatamente una segnalazione che li riguardi in tale sistema (SIS) a seguito dell’emissione di una decisione di rimpatrio.
152.
Occorre tuttavia rispondere alle preoccupazioni espresse sia dal giudice del rinvio nella causa C‑244/24 che dal governo dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] preoccupazioni riguardano, da un lato, il rischio di disorganizzazione che graverebbe sulle autorità competenti se fosse necessario adottare simultaneamente, a decorrere dalla data di cessazione della protezione temporanea, un numero molto elevato di decisioni di rimpatrio. Dall’altro lato, l’adozione anticipata di una decisione di rimpatrio, i cui effetti sono sospesi fino al momento in cui il soggiorno diventi irregolare, promuoverebbe la tutela giurisdizionale degli interessati, consentendo loro di preparare i loro eventuali ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] elementi mi inducono a formulare le seguenti osservazioni.
153.
In primo luogo, il rischio di disorganizzazione evocato mi sembra possa essere evitato se le autorità competenti preparano le decisioni di rimpatrio con sufficiente anticipo. A tal proposito, il fatto che sia impossibile per tali autorità adottare siffatte decisioni prima che il soggiorno diventi irregolare non significa che sia per loro impossibile adottare misure preparatorie a tal fine, ad esempio ascoltando gli interessati.
154.
In secondo luogo, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare, si potrebbe ammettere che, in una situazione collegata ad un afflusso massiccio di sfollati, un tale obbligo non si spinga fino a richiedere a tali [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare una siffatta decisione immediatamente dopo la data di cessazione della protezione temporanea, purché tale decisione venga adottata entro un breve periodo di tempo a decorrere da tale data.
155.
In terzo luogo, la tutela giurisdizionale degli interessati potrebbe essere sufficientemente agevolata informandoli in anticipo che la loro protezione temporanea scadrà a una certa data.
V.
Conclusione
156.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]):
1)
L’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, nonché l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a che uno Stato membro decida di porre fine, in qualsiasi momento e prima che sia stata raggiunta la durata massima del meccanismo di protezione temporanea stabilita a livello dell’Unione, alla protezione temporanea che ha liberamente deciso di concedere a categorie di sfollati dall’Ucraina diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione
Quando uno Stato membro decide di porre fine anticipatamente alla protezione temporanea facoltativa, esso deve garantire che il margine di discrezionalità conferitogli dal diritto dell’Unione non sia esercitato in modo tale da pregiudicare gli obiettivi della direttiva 2001/55 e l’effetto utile della stessa. Tale Stato membro è inoltre tenuto a rispettare i principi generali di tale diritto, che includono, in particolare, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
2)
L’articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a che un cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente nel territorio di uno Stato membro, in virtù della facoltà esercitata da tale Stato membro di concedergli il beneficio della protezione temporanea, sia oggetto di una decisione di rimpatrio prima della data di cessazione di tale protezione, ivi incluso quando gli effetti di tale decisione sono sospesi fino a tale data e tale data è prossima.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) V. considerando 1 e 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (
GU 2022, L 71, pag. 1
).
(
3
) V. statistiche dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics.
(
4
) V. mappa di Eurostat sul numero, in ogni Stato membro, di cittadini di paesi terzi che sono fuggiti dall’Ucraina e beneficiano di protezione temporanea, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Map_TP_2024M06.jpg.
(
5
)
GU 2001, L 212, pag. 12
.
(
6
)
GU 2008, L 348, pag. 98
.
(
7
) JO L, 2023/2409.
(
8
) V., in particolare, su tale meccanismo e la sua applicazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri, Mantu, S.A., Zwaan, K.M., e Strik, M.H.A.,
[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Implementation in [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), 2023. Sull’applicazione di detto meccanismo nei [OSCURATO:PERSONA], v., in tale opera, Geertsema, K., «Implementation and Practice of the [OSCURATO:PERSONA] in the Netherlands», in particolare pag. 57.
(
9
) Occorre inoltre sottolineare che detta direttiva consente, in alcuni casi, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di porre fine a tale protezione individualmente: v., in particolare, casi di esclusione menzionati nell’articolo 28 della medesima direttiva.
(
10
) All’epoca, le stime indicavano che «esiste la probabilità che l’Unione debba far fronte a un numero altissimo di sfollati, potenzialmente tra 2,5 e 6,5 milioni, a causa del conflitto armato, dei quali si prevede che tra 1,2 e 3,2 milioni chiederebbero protezione internazionale. L’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite (ONU) per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, fino a 4 milioni di persone potrebbero potenzialmente fuggire dall’Ucraina» (considerando 6 della decisione di esecuzione 2022/382).
(
11
) Come risulta dal considerando 12 di tale decisione di esecuzione, la scelta tra questi due regimi di protezione spetta a ciascuno Stato membro. V., sulla nozione di «protezione adeguata» ai sensi del diritto nazionale, comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, CI 126, pag. 1), pag. 3.
(
12
) In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che sedici [OSCURATO:PERSONA] membri si erano avvalsi di tale possibilità, indicando al contempo che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è uno dei pochi [OSCURATO:PERSONA] membri (in tutto cinque) ad aver incluso in tale cerchia i cittadini di paesi terzi che si trovavano in una situazione di soggiorno temporaneo in Ucraina.
(
13
) Il Consiglio sembra quindi ritenere che l’attuazione del meccanismo di protezione temporanea non sia limitata a una durata massima di tre anni. Rilevo che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), che sono i giudici del rinvio, sembrano, al contrario, dedurre dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55 che la durata totale della protezione temporanea ai sensi di tale direttiva non ecceda i tre anni [v. decisione di rinvio nella causa C‑244/24, punto 2.2, e sentenza del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), del 17 gennaio 2024 (NL:RVS:2024:32; in prosieguo: la «sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 2024»), punto 5.1].
(
14
) JO L, 2024/1836.
(
15
) V. considerando da 6 a 8 della decisione di esecuzione 2024/1836.
(
16
) Stb. 2004, n. 691.
(
17
) Stb. 2000, n. 495.
(
18
) Stb. 2000, n. 497.
(
19
) A sostegno di tale posizione, il segretario di Stato ha dedotto in particolare i seguenti motivi, vale a dire possibili utilizzi abusivi del regime, l’attrattiva di tale regime per cittadini di paesi terzi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri che ha comportato un afflusso di tali cittadini nei [OSCURATO:PERSONA] e le limitate capacità di accoglienza all’interno di tale Stato membro.
(
20
) Tale gruppo comprenderebbe circa 6000 persone: v. Geertsema, K., op. cit. pag. 62.
(
21
) La concessione di ulteriori sei mesi è stata giustificata dal grande afflusso di richiedenti asilo e dalla pressione esercitata sull’accoglienza [v. decisione di rinvio del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) nella causa C‑290/24, punto 3.4].
(
22
) Stcrt. 2022, n. 22623; in prosieguo il «regolamento di modifica».
(
23
) Stcrt. 2001, n. 10.
(
24
) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di modifica, tale parte ha effetto retroattivo a decorrere dal 4 marzo 2022.
(
25
) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di modifica, tale parte ha effetto retroattivo a decorrere dal 19 luglio 2022.
(
26
) Stcrt. 2023, n. 7194.
(
27
) Ossia 90 giorni prima dell’inizio dell’offensiva russa, vale a dire la durata del diritto di soggiorno senza visto riconosciuto ai cittadini ucraini nell’area Schengen.
(
28
) Ai fini dell’analisi, mi riferirò principalmente alla data del 4 marzo 2025, che era l’unica data nota al momento in cui i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] si sono pronunciati, e non alla data del 4 marzo 2026, che attualmente rappresenta la data ultima del periodo di proroga opzionale del meccanismo di protezione temporanea.
(
29
) NL:RBDHA:2023:11897.
(
30
) Secondo il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), nella formulazione dell’articolo 7 della direttiva 2001/55 non c’è nulla che permetta di sostenere la posizione secondo cui la protezione temporanea ai sensi di tale direttiva si riferisce solo ai diritti sostanziali, come il diritto di esercitare un’attività lavorativa subordinata e di ottenere un alloggio, e non alla durata di tale protezione.
(
31
) A sostegno di tale interpretazione dell’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha fatto riferimento, in particolare, alla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2023 [COM(2023) 546 final]. La relazione di tale proposta, in particolare la nota 2, non menziona l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382. Tale giudice ne ha dedotto che tale disposizione è rilevante per la decisione di esecuzione 2023/2409 solo nella misura in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano detta disposizione al momento dell’adozione di tale decisione di esecuzione da parte del Consiglio. Tale interpretazione si basa inoltre sul potere di uno Stato membro di porre fine all’applicazione di una disposizione facoltativa del diritto dell’Unione.
(
32
) NL:RBDHA:2024:4247.
(
33
) V. punti da 5.2 a 5.2.2 della decisione di rinvio nella causa C‑290/24.
(
34
) NL:RBDHA:2024:3694.
(
35
) NL:RBDHA:2024:4294.
(
36
) V., rispettivamente, punti 5.1 e 5.1.1, nonché punto 5.3 di tale decisione di rinvio.
(
37
) V. proposta di decisione di esecuzione citata nella nota 31 delle presenti conclusioni (pag. 5).
(
38
) Inoltre, la circostanza che la nota 2 della proposta che ha portato alla decisione di esecuzione 2023/2409 non menzioni l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 si spiega, secondo tale giudice, con il fatto che tale nota si riferisce solo al gruppo di persone per le quali il Consiglio ha inizialmente attivato la protezione temporanea.
(
39
) V. paragrafi da 71 a 76 delle presenti conclusioni.
(
40
) Come ha indicato il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la scelta di adottare le decisioni di rimpatrio è stata fatta poco prima della data in cui il soggiorno sarebbe diventato irregolare. Esse sono state adottate in due ondate. La prima ondata, di circa 700 decisioni di rimpatrio, è stata adottata il 7 febbraio 2024 e la seconda ondata, di circa 630 decisioni di rimpatrio, è stata adottata il 21 febbraio 2024. Pertanto, dal 5 marzo 2024, 1 360 cittadini di paesi terzi si sono ritrovati in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
(
41
) A sostegno di tale interpretazione, tale giudice fa riferimento alle sentenze del 30 maggio 2013, Arslan (
C‑534/11
,
EU:C:2013:343
, punti
48
e
49
), nonché del 19 giugno 2018, Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punto
59
), e alle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2018:90
, paragrafo
49
).
(
42
) Il giudice del rinvio cita, al riguardo, la sentenza del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato) (
C‑441/19
EU:C:2021:9
, punti
79
e
80
).
(
43
) Logicamente, i sostenitori di tale posizione dovrebbero ora considerare il 4 marzo 2026 come data di fine di tale protezione.
(
44
) Corsivo mio.
(
45
) V. in particolare, considerando 1, 2, 5, 6 e 7 di tale decisione di esecuzione.
(
46
) Ai sensi di tale disposizione, sono considerati «sfollati»«i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d’origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all’appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 1A della convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 189, pag. 150, n. 2545, 1954), come integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967] o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale o da altri strumenti internazionali o nazionali di protezione internazionale».
(
47
) Su tale condizione, v. anche considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/382.
(
48
) Ovvero il 4 marzo 2026, in applicazione della decisione di esecuzione 2024/1836.
(
49
) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (
C‑519/18
,
EU:C:2019:1070
, punto
58
).
(
50
) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (
C‑519/18
,
EU:C:2019:1070
, punto
59
).
(
51
) Ovvero il 4 marzo 2026, ai sensi della decisione di esecuzione 2024/1836.
(
52
) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (
C‑519/18
,
EU:C:2019:1070
, punto
60
).
(
53
) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (
C‑519/18
,
EU:C:2019:1070
, punto
57
e giurisprudenza citata).
(
54
) V. considerando 21 della decisione di esecuzione 2022/382.
(
55
) V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (
C‑519/18
,
EU:C:2019:1070
, punto
62
e giurisprudenza citata).
(
56
) V., in particolare, sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑443/21
,
EU:C:2022:899
, punto
38
e giurisprudenza citata).
(
57
) V., in particolare, sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND (
C‑181/20
,
EU:C:2022:51
, punto
47
e giurisprudenza citata).
(
58
) V. paragrafi da 40 a 42 delle presenti conclusioni.
(
59
) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.
(
60
) V., in particolare, sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑443/21
,
EU:C:2022:899
, punto
39
e giurisprudenza citata).
(
61
) Detto ciò, bisogna ammettere, come ha fatto il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]), nella sua sentenza del 9 agosto 2023, che la dichiarazione del segretario di Stato secondo cui intendeva applicare generosamente la direttiva 2001/55 ha potuto inizialmente lasciar intendere che i beneficiari di protezione facoltativa sarebbero stati trattati, anche a più lungo termine, allo stesso modo degli altri sfollati dall’Ucraina (punto 6.5 di tale sentenza). Tuttavia, dubito che tale dichiarazione costituisca un’assicurazione precisa che abbia creato, inequivocabilmente, un legittimo affidamento nei beneficiari di protezione facoltativa.
(
62
) V., in particolare, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punti
37
,
38
,
46
,
58
e
59
), nonché del 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Ambito d’applicazione della direttiva rimpatri) (
C‑257/22
,
EU:C:2023:852
, punto
39
). In particolare, i cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di asilo non possono essere oggetto di una decisione di rimpatrio fintantoché non sia stata adottata una decisione in primo grado su tale domanda.
(
63
) In particolare, l’articolo 20 di tale direttiva dispone che «[t]erminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23».
(
64
) Da tale punto di vista, è già escluso, a mio avviso, che la prassi seguita dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] possa rientrare nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, ai sensi del quale questa «lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo».
(
65
)
GU 2018, L 312, pag. 1
.